Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19743 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20053/2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA (di seguito GSE), in persona del

suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MARESCIALLO PILSUDSKI 92,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PUGLIESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ANACLERIO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1356/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del

2/05/2014, depositata il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale la società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., e come tale d’ora innanzi sarà indicata) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nei giorni (OMISSIS).

2. Nel 2007 il Giudice di Pace accolse la domanda.

L’appello avverso tale decisione, proposto dalla GSE, venne dichiarato inammissibile per tardività dal Tribunale di Catanzaro.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla GSE, con ricorso fondato su tre motivi.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

4. Prima della discussione del ricorso la GSE ha depositato in cancelleria un atto qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso”, sottoscritto dal difensore.

In tale atto si deduce che le parti hanno transatto la lite, e che la GSE si è obbligata in virtù di tale transazione a rinunciare all’azione.

5. Il suddetto atto va qualificato come rinuncia al ricorso, ed è rituale perchè sottoscritto dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in forza dell’espresso mandato conferito con la procura speciale ad esso allegata.

Il ricorso va pertanto dichiarato estinto.

6. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi difeso alcuno degli intimati.

7. La dichiarazione di estinzione del ricorso non rientra tra le ipotesi previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, con la conseguenza che non è dovuto dalla parte ricorrente il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte:

(-) dichiara estinto il giudizio di cassazione;

(-) dichiara non luogo a provvedere sulle spese;

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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