Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19742 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CENTRO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO – C.F.O. S.A.S. in persona del suo

legale rappresentante Dott. F.C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 4 (STUDIO PERNO CREMONESE

&

ASSOCIATI), presso lo studio dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VALENZA

ELENA, SANTAGATA DE CASTRO CARLO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA IFITALIA SPA (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

IFITALIA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA IFITALIA S.P.A. (OMISSIS)

in persona del Direttore Generale F.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio

dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARZIA GIORGIO giusto procura speciale del

Dott. Notaio MANUELA AGOSTINI in MILANO, 2/10/2009, REP. N. 63467;

– ricorrente incidentale –

contro

CENTRO FISIOTERAPICO ORTOPEDICO C.F.O. S.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 427/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/02/2009, R.G.N. 1418/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CARLO SANTAGATA DE CASTRO;

udito l’Avvocato LUCIO DE ANGELIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Centro Fisioterapico Ortopedico – C.F.O. s.a.s. di F. F.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di rendiconto contro la IFITALIA – International Factors Italia, in relazione a contratto di Factoring stipulato nel 1988 con la società Sud Factoring, dante causa della IFITALIA, e aveva determinato in Euro 85.906,61 il saldo attivo finale a favore di IFITALIA. La IFITALIA S.p.A, resiste con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo ia ricorrente principale lamenta una triplice violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, o, in subordine, la violazione degli artt. 112, 167, comma 2, artt. 115, 116 ed 88 cod. proc. civ., unitamente al vizio di motivazione: a) nella parte in cui la Corte territoriale (e, prima, il Tribunale) ha ritenuto di limitare la portata del rendiconto alla determinazione della misura degli interessi anatocistici in base ad una relazione di CTU fondata sugli estratti- conto, erroneamente ritenuti esaustivi, prodotti dall’IFITALIA all’udienza del 10/4/2003; b) nella parte in cui, pronunciando sulla domanda attrice, la Corte territoriale (e, prima, il Tribunale), nonostante la mancanza di qualsiasi domanda riconvenzionale, ha accertato l’esistenza di un credito della convenuta, tra l’altro motivando (in parte) per relationem con riferimento ad altra sentenza resa dallo stesso giudice in diversa controversia tra le stesse parti; c) per non essersi lo stesso giudice pronunciato sulla domanda di interessi sugli interessi anatocistici indebitamente corrisposti.

2.1.- Le censure di nullità sono inammissibili, in quanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è, eventualmente, riferibile alla sentenza di primo grado e non a quella di appello e tenuto conto del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

2.2.- Quanto al vizio di violazione di legge, la censura sub a) è inammissibile, risolvendosi sostanzialmente nella critica in fatto all’affermazione del giudice di merito secondo cui la documentazione prodotta da IFITALIA all’udienza del 10/4/2003 era “esaustiva”.

2.3.- Le censure sub b) e c) sono inammissibili, in quanto non risulta che esse abbiano costituito motivi di appello.

2.4.- Quanto al vizio di motivazione, manca la formulazione di un adeguato momento di sintesi.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente principale lamenta un vizio logico di motivazione e violazione di legge quanto alla interpretazione delle risultanze della CTU che hanno portato ad accertare un suo debito nei confronti di IFITALIA di Euro 85.906,61, deducendo in particolare che la cifra di L. 189.860.132 “non si riferiva al (preteso e inesistente) saldo finale passivo a carico di C.F.O. nei confronti di IFITALIA, bensì all’ammontare totale degli interressi che l’IFITALIA avrebbe dovuto applicare nel corso dell’intero rapporto, ove non si fosse operato l’illegittimo anatocismo”.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, atteso che la valutazione delle risultanze istruttorie è compito precipuo del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. Il vizio denunciato, in ogni caso, risolvendosi in un errore di percezione del giudice, avrebbe dovuto semmai farsi valere con il rimedio della revocazione.

4.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

5.- A ragione della soccombenza, la ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA