Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19742 del 25/07/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19742 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

SENTENZA
sul ricorso n. 24365/15, proposto da:
Dominici Fabrizio, elett.te domic. in Roma, in via Brenta n. 2, rappres. e difeso
dagli avv.ti Francesca Perego Mosetti e Isabella Maria Stoppani, con procura
speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
BSC ITALIA s.p.a., in liquidazione e concordato preventivo, in persona del
legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Della Giuliana n. 101,
rappres. e difesa dagli avv.ti Giovanni Boldrini e Mario Piselli, con procura
speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 1006/2015 emessa dalla Corte d’appello di Bologna
depositata il 27.5.2015;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, alla udienza pubblica
del 24 aprile del 2018;

Data pubblicazione: 25/07/2018

sentita la relazione del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto De
Augustinis il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il
rigetto ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. Stoppani;
udito il difensore della parte controricorrente, avv.Piselli.

FATTI DI CAUSA

esercitando azione di responsabilità per atti di mala gestio commessi nella
qualità di Presidente del consiglio d’amministrazione della stessa società,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Al riguardo, parte attrice esponeva che: il convenuto, divenuto Presidente del
consiglio d’amministrazione, aveva acquisito la delega relativa agli aspetti
fiscali, amministrativi e contabili della BSC Italia s.p.a.; il Dominici si era
dimesso dalla carica nel 2004; gli atti illeciti contestati al convenuto
riguardavano le somme versate allo studio Dominici per prestazioni
professionali, gli importi pagati alla E-Service s.r.l. partecipata al 50% dalla
Immobilmar (quale socia della BSC Italia), e il maggior corrispettivo pagato
alla Bioedil in ordine ad un contratto d’appalto di lavori edili.
Si costituì il convenuto, eccependo l’infondatezza della domanda.
Il Tribunale, accertata la responsabilità del Donninici, lo condannò al
pagamento della somma di euro 151.485,01 a titolo risarcitorio.
Il Dominici propose appello; si costituì la BSC Italia s.p.a.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame, esponendo che: la scrittura privata
con la firma del socio G. Carichini- secondo cui tutte le operazioni compiute dal
convenuto furono portate a conoscenza di tutti gli amministratori e degli
azionisti con conseguente ratifica- non precludeva l’esercizio dell’azione di
responsabilità a norma dell’art. 2393, VI comma, c.c., non essendo
qualificabile come confessione e non avendo la società rinunziato a tale azione
né transatto, apparendo comunque dirimente il richiamo alla clausola
contenuta in tale scrittura privata secondo cui la manleva da ogni azione
compiuta dall’amministratore doveva trovare riscontro in una delibera
assembleare; l’eccezione di nullità della c.t.u. espletata in primo grado era

La BSC Italia s.p.a. citò innanzi al Tribunale di Rimini Fabrizio Dominici,

infondata, non essendo emersa nessuna lesione del contraddittorio; la
pronuncia del tribunale non aveva violato il principio di cui all’art. 112 c.p.c.,
avendo correttamente qualificato l’azione promossa come azione sociale di
responsabilità ex art. 2392 c.c. considerato che gli addebiti ascritti al
convenuto (conflitto d’interessi e eccesso di delega) erano espressione di
cattiva

gestione

dell’organo

amministrativo;

era

stato

dimostrato

desumibile dagli accertamenti contenuti nella c.t.u. (corrispettivo per le
prestazioni dello studio Dominici non conformi alle tariffe; la somma versata
alla E-Service s.r.l. riguardava prestazioni in realtà effettuate dal suddetto
studio; incongruo corrispettivo versato per l’appalto con la Bioedil).
Il Dominici ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi,
illustrato con memoria. Resiste la BSC Italia s.p.a., in concordato preventivo,
con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso è stata denunziata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2735 c.c. e 116, 1°c., c.p.c., ex art. 360, n.3, c.p.c.,
deducendo la nullità della sentenza impugnata, nonché violazione e falsa
applicazione dell’art. 2393, 6°c., ex art. 360, 4°c., c.p.c., avendo la Corte
d’appello omesso la valutazione della prova documentale offerta relativa ad
una scrittura privata contenente una dichiarazione confessoria. In particolare, il
ricorrente lamentava che il legale rappresentante della BSC Italia, avendo
sottoscritto tale scrittura, ratificando l’operato del Dominici e dichiarando che
ogni azione dello stesso era stata portata a conoscenza degli amministratori e
dei soci che “le avevano approvate e ratificate senza alcuna riserva”, aveva in
realtà reso una confessione circa l’insussistenza di atti illeciti compiuti dal
Dominici nella qualità di Presidente del consiglio d’amministrazione, poi
oggetto dell’azione di responsabilità.
Il ricorrente ha lamentato altresì che erroneamente la Corte di merito aveva
fatto riferimento alla mancata rinunzia o transazione da parte della società,
sussistendo la richiamata confessione stragiudiziale.

l’inadempimento dei doveri connessi alla carica di amministratore, come

Con il secondo motivo è stata denunziata violazione degli artt. 101, 1°c., 194,
1° e 2°c., 62, 201 e 159, 132, n. 4, 118 disp. att. e 112, c.p.c., 24, 2°c. e
111, 2°c., Cost., in ordine all’art. 360, n. 4, c.p.c., deducendo la nullità della
sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello non aveva tenuto conto delle
violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio riguardo all’espletamento
della c.t.u., avendo il consulente anche esorbitato dai limiti dell’incarico

allo studio Dominici e sul corrispettivo del contratto d’appalto pagato alla
Bioedil.
Con il terzo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e
dell’art. 2392 c.c., in ordine all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo la Corte d’appello
errato nel qualificare l’azione proposta dalla BSC Italia s.p.a. come azione di
responsabilità ex art. 2392 c.c. e nell’escludere dunque che la sentenza di
primo grado avesse pronunciato in maniera non conforme alla domanda, che
era limitata alle fattispecie del conflitto d’interessi e dell’eccesso di delega.
Con il quarto motivo (nel ricorso erroneamente indicato come quinto, essendo
saltato un numero) è stata dedotta la violazione dell’art. 132, n. 4, e 118 disp.
att., c.p.c, in ordine all’art. 360, n. 4, c.p.c., avendo il ricorrente lamentato che
la motivazione della sentenza era contraddittoria ed illogica nella parte relativa
alla condanna risarcitoria per il corrispettivo dell’appalto alla Bioedil in quanto,
premesso che l’azione era stata proposta sulla base degli addebiti consistiti nel
conflitto d’interessi e nell’eccesso di delega, tale condanna era stata però
emessa per un diverso addebito (inappropriata ed ingiustificata quantificazione
del corrispettivo) che, comunque, non era interpretabile quale espressione di
violazione degli obblighi dell’amministratore, afferendo a scelta gestionale non
sindacabile nel merito.
Con il quinto motivo (in ricorso indicato VI) è stata denunziata violazione e
falsa applicazione dell’art. 2392 c.c., avendo la Corte territoriale, in ordine alla
questione del corrispettivo dell’appalto, erroneamente inquadrata la
contestazione sulla “quantificazione inappropriata e ingiustificata” come atto
illegittimo, frutto di cattiva gestione, trattandosi invece di atto gestionale non
sindacabile nel merito.

ricevuto svolgendo valutazioni giuridiche sulla congruità dei compensi pagati

Con il sesto motivo (in ricorso indicato come VII) è stata denunziata violazione
e falsa applicazione degli art. 2697, 1° e 2° c., c.c., in relazione agli artt. 2391,
2392 e 2393, c.c., nonché violazione degli artt. 101, 1°c., c.p.c., 24 e 111,
2°c., Cost., in ordine all’art. 360, n.4, c.p.c., avendo il giudice d’appello
erroneamente escluso che il Dominici avesse fornito la prova liberatoria, senza
rilevare che la BSC Italia s.p.a. aveva omesso di allegare e dimostrare il nesso

Inoltre, è stata dedotta la violazione del diritto di difesa in quanto,
considerando che l’azione proposta non era conforme alla fattispecie dell’azione
di responsabilità, fondata sulla negligenza dell’amministratore, sarebbe stato
posto a carico del ricorrente un onere probatorio contrario rispetto ad una
domanda non proposta.
Con il settimo motivo (nel ricorso indicato come VIII) è stata dedotta
violazione degli artt. 132, n.4, e 118 disp. att., c.p.c., avendo la Corte omesso
di motivare sull’onere probatorio.
Con l’ottavo motivo (nel ricorso indicato come IX) è stata denunziata la
violazione dell’art. 112 c.p.c.- nonché degli artt. 132 e 118 disp. att., c.p.c.avendo il giudice d’appello omesso di pronunciarsi sul rapporto di causalità tra
condotta ascritta al ricorrente e i danni lamentati.
Con il nono motivo (nel ricorso indicato come X) è stata dedotta violazione e
falsa applicazione degli artt. 34 e 41 della tariffa prof. d.p.r. n.645/94 e
violazione dei citati art. 132 e 118, poiché la Corte di merito, da un lato, non
ha applicato determinate norme tariffarie in ordine alla questione della
congruità del compenso pagato allo studio Dominici, disattendo la c.t.p., e
dall’altro ha omesso di valutare tutte le fatture indicate, recependo
acriticamente i rilievi del c.t.u.
Con il decimo motivo (nel ricorso indicato come XI) è stata denunziata
violazione degli artt. 132, n.4, 118 disp. att., in ordine all’art. 360, n.4, c.p.c.,
avendo la Corte d’appello, riguardo all’addebito relativo alla fattura E-Service,
recepito acriticamente i rilievi del c.t.u. senza considerare minimamente il
contenuto della c.t.p., posto che tale fattura non riguardava la redazione del

di causalità tra i danni lamentati e le violazioni contestate all’amministratore.

bilancio (commissionata allo studio Dominici) ma l’elaborazione di tabelle,
grafici e schemi allegati al bilancio, come desumibile dal contratto stipulato.
Con l’undicesimo motivo (nel ricorso indicata come XII) è stata dedotta
violazione dei citati artt. 132 e 118 c.p.c., riguardo all’art. 360, n.4, c.p.c.,
avendo la Corte di merito emesso condanna per addebiti diversi da quelli
oggetto della c.t.u. e per somme diverse, non rilevando l’inammissibilità del

all’eccesso di delega.
Con il dodicesimo motivo (nel ricorso indicata come XIII) è stata denunziata
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1°c., e 92, 2°c., c.p.c., poiché la
sentenza impugnata aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese
anche in mancanza di piena soccombenza.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso,
sollevate ex art. 360 c.p.c., perché formulato con distinti e chiari motivi, e a
norma dell’art. 360b1s, c.p.c., attesa la pluralità delle questioni dedotte non
inquadrabili sotto un unico principio di diritto.
Il primo motivo non ha pregio in quanto non vi è stata omessa valutazione
della scrittura privata che la Corte d’appello ha ritenuto non avere alcuna
efficacia confessoria poiché non oggetto di una deliberazione assembleare, non
avendo il legale rappresentante alcun potere di disporre di diritti imputabili alla
società; pertanto, correttamente la Corte ha applicato l’art. 2393, 6°c., c.c.,
nel rilevare la necessità della deliberazione assembleare sulla rinunzia o
transazione in ordine ai rapporti con il Dominici quale ex Presidente del
consiglio d’amministrazione della BSC Italia s.p.a.
Il secondo motivo è in parte inammissibile, perché vertente su censure relative
al merito della causa, e in parte infondato riguardo alla doglianza sulla
violazione del contraddittorio, esclusa dalla Corte considerata la natura
prettamente documentale della consulenza disposta.
Il terzo motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente
qualificato la domanda proposta come azione di responsabilità, ritenendo che
gli addebiti fondati sul conflitto d’interessi e sull’eccesso di delega fossero

mutamento della domanda, limitata in citazione al conflitto d’interessi e

espressione di mala gestio imputabile all’amministratore. Pertanto non sussiste
alcuna nullità della sentenza impugnata.
Il quarto motivo -duplice- non ha pregio. Non emerge la contestata
ultrapetizione in quanto la condanna è fondata sull’incongruità del corrispettivo
dell’appalto con la Bioedil che può dirsi compresa nell’ambito dell’eccesso di
delega amministrativa concessa al Dominici, su cui è stata impostata l’azione di

cui le operazioni compiute dall’organo amministrativo con eccesso di delega
sono espressione di cattiva gestione sociale, cioè ne costituiscono una species.
Inoltre, non sussiste il vizio di motivazione poiché, contrariamente a quanto
lamentato dal ricorrente, la Corte di merito nel ritenere condivisibile la c.t.u.,
ha considerato i rilievi del c.t.u. in ordine alla stima del corrispettivo
dell’appalto alla Bioedil.
Il quinto motivo è infondato, avendo la Corte d’appello correttamente
qualificato l’azione di responsabilità promossa dalla BSC Italia s.p.a. in ordine
all’operazione concernente l’appalto con la Bioedil, poiché la

causa petendi

verte sulla violazione dei doveri dell’amministratore della s.r.l.
Il sesto motivo è inammissibile circa la doglianza di violazione di legge, poiché
tende al riesame della questione della ripartizione dell’onere della prova,
avendo la Corte di merito rilevato che era stato dimostrato il compimento degli
atti illegittimi e il nesso di causalità con i danni lamentati, mentre il convenuto
non aveva dimostrato di aver agito con diligenza e correttezza, né erano
emerse scelte gestionali di merito insindacabili. Al riguardo, va richiamato il
consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la responsabilità degli
amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società
amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in
cui l’azione sia proposta ex art. 146 I.fall.) deve allegare le violazioni compiute
dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra
la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con
riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri previsti dal nuovo
testo dell’art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la
conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) – ferma

\,,G,A R_192

responsabilità. Né è dubbia la fondatezza dell’argomento della Corte secondo

l’applicazione della business judgement rule, secondo cui le loro scelte sono
insindacabili a meno che, se valutate

ex ante, risultino manifestamente

avventate ed imprudenti – rispondono non già con la diligenza del mandatario,
come nel caso del vecchio testo dell’art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza
professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. (da ultima Cass., n.
17441/16).

principi.
Inoltre, la critica afferente alla violazione del diritto di difesa è infondata,
riproponendo in sostanza la medesima doglianza circa la qualificazione
dell’azione promossa.
Il settimo e ottavo motivo- tra loro connessi- sono infondati, avendo la Corte di
merito pronunciato sull’onere probatorio assolto dall’attrice e sul rapporto di
causalità tra atti ascritti al Dominici e i danni lamentati.
Il nono e decimo motivo- tra loro connessi- sono inammissibili perché tendono
al riesame del merito, censurando la decisione impugnata in quanto avrebbe
recepito acriticamente i rilievi del c.t.u., senza esaminare le osservazioni del
c.t.p. Al riguardo, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza
che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per
infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è
necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla c.t.u. già dinanzi al giudice

a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di
decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei
vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella
mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di
legittimità (Cass., n. 10222/09; n. 11482/16). Nel caso concreto, il ricorrente
si è limitato ad esporre di aver criticato la c.t.u. con i rilievi del c.t.p., peraltro
senza riportarne il contenuto ed evidenziarne la rilevanza.
L’undicesimo motivo è infondato in ordine alla critica di ultrapetizione, relativa
alle somme oggetto di condanna che la Corte d’appello ha valutato sulla base
della c.t.u.
8

Ora, per quanto esposto, la Corte d’appello ha correttamente applicato tali


Il dodicesimo motivo è infondato, poiché la condanna alle spese è stata
pronunciata in conformità del principio di soccombenza, posto che l’appello è
stato integralmente respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro

Ai sensi dell’art. 13, comma

lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, in
solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2018.

5800,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

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