Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19742 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 3059 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

B.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Barbara Laziosi (C.F.:

LZSBBR55A64D704S) e Camilla Bovelacci (C.F.: BVLCLL67A66D458S);

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Ministro pro tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Ministro pro tempore;

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore;

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Rettore pro tempore rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n.

15/2015, pubblicata in data 8 gennaio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 15

febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.E., medico iscritto ad un corso di specializzazione universitaria in anni accademici anteriori al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonchè dell’Università degli Studi di Bologna, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La sua domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bologna, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere.

La Corte di Appello di Bologna, pur escludendo la prescrizione, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il B., sulla base di due motivi,

Resistono con controricorso La Presidenza del Consiglio, il M.I.U.R., il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna,.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle direttive CEE n. 362/75, 363/75, 76/82, delle sentenze della Corte di Giustizia CE 25 febbraio 1999, Carbonari e altri C 131/97 e 3 ottobre 2000 Gozza e a C 371/97, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea all’epoca vigente, degli art. 291 e 297 (ex 254) del Trattato CEE nella versione consolidata ed artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale”.

Secondo il ricorrente, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie spetterebbe anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione in data anteriore al 1983.

Il motivo è fondato.

La Corte di Giustizia della Unione Europea, su rinvio pregiudiziale delle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha fornito l’interpretazione delle disposizioni dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè dell’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, in cui è in sintesi chiarito: a) che “qualsiasi formazione.., come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto”; b) che tale obbligo “non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76”; c) che “una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione… dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.

Come altresì successivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 – 01) “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento”.

Questa Corte ha altresì precisato (Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066 del 17/01/2019; conf. Sez. 3, Ordinanze n. 13761, n. 13762 e n. 13763 del 31/05/2018) che la Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 24 gennaio 2018 in precedenza richiamata, ha in sostanza distinto tre categorie di soggetti:

“1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione, neanche se il corso sia proseguito dopo l’entrata in vigore della direttiva;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso”.

Tale conclusione è da ritenersi invero coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonchè frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), nonchè con il generalissimo principio di ultrattività delle previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi (essendo opportuno precisare che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale di questa Corte siano stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo è stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia – sicchè il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazionale, anche nel corpo della motivazione del provvedimento in parola, è univocamente concludente in tal senso).

La decisione impugnata, la quale ha negato il diritto alla remunerazione al medico ricorrente limitandosi a rilevare che questi aveva iniziato il corso di specializzazione anteriormente al 1983, non è conforme ai principi enunciati.

Non può darsi seguito all’eccezione delle amministrazioni resistenti, secondo le quali il B. non avrebbe diritto al risarcimento in quanto si sarebbe immatricolato al corso di specializzazione nell’anno accademico 1981/82, circostanza che sarebbe stata allegata dallo stesso ricorrente nel giudizio di merito e sarebbe pacifica tra le parti.

Secondo quanto emerge dalla decisione impugnata (cfr. pag. 2 e pag. 9), al contrario, il B. aveva allegato di avere frequentato il corso di specializzazione negli anni accademici dal 1982/83 al 1986/87 e, d’altra parte, le amministrazioni resistenti neanche richiamano specificamente, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quali atti del giudizio di primo grado sarebbero contenute le differenti allegazioni cui esse fanno riferimento.

La sentenza impugnata va quindi cassata affinchè, in sede di rinvio, la corte di appello, conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, provveda ad accertare la sussistenza in concreto, in capo al B., dei requisiti necessari per ottenere la remunerazione prevista dalle direttive e a determinare in concreto l’importo dovutogli a titolo risarcitorio.

A tale proposito, va ulteriormente precisato quanto segue.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (nella già richiamata sentenza n. 20348 del 18 luglio 2018), deve considerarsi sussistente il diritto al risarcimento per l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva “a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”, ciò implicando che occorre commisurare il risarcimento stesso per la mancata percezione di una remunerazione adeguata (non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì) alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento.

Nel procedere alla determinazione dell’indennizzo spettante a ciascuno dei ricorrenti iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione nel 1982, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovrà quindi tenersi conto: a) della durata del corso frequentato; b) della necessità di commisurare l’indennizzo corrispondente al primo anno accademico 1982/83 nella misura già stabilita con riferimento al disposto della L. n. 370 del 1999, art. 11 – alla frazione di anno accademico successiva al 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione dell’anno stesso. L’indennizzo, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente laddove si accerti che l’uno e l’altra si siano svolte integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983.

La ragione giustificativa dell’applicazione del frazionamento del risarcimento per l’anno accademico 1982/83 solo se l’effettivo svolgimento del corso in parte si è situato prima del 1 gennaio 1983 si ravvisa nella necessaria applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 1 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato Italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fino dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 ed imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’art. 16 della direttiva stessa. L’obbligo di apprestare le misure necessarie per conformarsi, secondo la Corte di Giustizia, gravava in tal modo sugli Stati membri dal 29 gennaio 1982, ma il suo risultato, cioè la situazione di conformazione, doveva al più tardi realizzarsi dal 1 gennaio 1983.

Con riferimento ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982/83, qualora essi, secondo l’ordinamento dell’università in concreto fossero iniziati prima del 1 gennaio 1983, la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento. Il risarcimento spetterà solo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1983 e ciò perchè l’inadempimento statuale si è verificato solo da quella data. Ne deriva che l’importo annuo riconoscibile a titolo risarcitorio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, andrà riconosciuto solo proporzionalmente alla durata del corso situatasi a partire dal 1 gennaio 1983. Nei casi in cui, invece, la durata del primo anno (espressione che non vuol dire anno solare) del corso sia iniziata a partire o dopo quella data, l’importo competerà per intero, perchè tutta la relativa durata si è svolta quando lo Stato era inadempiente.

2. Con il secondo motivo si denunzia “In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione delle seguenti norme direttive CEE n. 362/75, 363/75, 76/82, delle sentenze della Corte di Giustizia CE 25 febbraio 1999, Carbonari e altri C 131/97 e 3 ottobre 2000 Gozza e a C 371/97, degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea all’epoca vigente, degli art. 291 e 297 (ex 254) del Trattato CEE nella versione consolidata, L. n. 370 del 1999, art. 11”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare. La questione oggetto della censura con esso avanzata non è stata infatti oggetto di alcuna decisione da parte dalla corte di appello che, al contrario, l’ha espressamente dichiarata assorbita. Essa dovrà pertanto essere nuovamente presa in considerazione nel giudizio di rinvio.

3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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