Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19742 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 12/07/2021), n.19742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21814/2014 R.G. proposto da:

Autotrasporti C.L. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso

Trieste, n. 185, presso lo studio dell’avv. Raffaele Versace,

rappresentata e difesa dall’avv. Emilio Antonio Nespoli, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 718/2014 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata in data 10 febbraio 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio

2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione proposta dalla Autotrasporti C.L. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e la relativa ingiunzione di pagamento, riducendo nella misura del 40% il maggior reddito di impresa recuperato a tassazione, sulla base dell’applicazione di studi di settore, sulla base di contestazione di maggiori ricavi e in conseguenza di indebita deduzione di costi per l’anno di imposta 2004.

2. Ha rilevato il giudice di appello, per quanto in questa sede ancora rileva, che il contraddittorio processuale risultava integro, che l’Ufficio aveva tenuto conto dell’esito del contraddittorio amministrativo, avendo esplicitato le motivazioni per cui le deduzioni della contribuente erano state disattese, che gli standard erano stati nella specie correttamente applicati, non avendo la contribuente dimostrato la totale illegittimità dell’accertamento, per cui era da ritenere congrua la riduzione del dovuto del 40%, già disposta dalla Commissione di primo grado.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Autotrasporti C.L. s.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

4. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme (artt. 2 e 97 Cost., L. n. 146 del 1998 e succ. modifiche, art. 10, L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 12 Statuto del Contribuente): violazione della normativa in materia di contraddittorio endoprocedimentale con conseguente nullità dell’avviso di accertamento”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha escluso la violazione delle regole del contraddittorio endo-procedimentale, che risultava invece evidente, posto che l’attività dell’Ufficio si era limitata alla richiesta di compilazione del questionario, senza che la contribuente fosse stata ascoltata, in palese violazione delle regole di correttezza e buona fede, gravanti sull’amministrazione anche in forza dello Statuto del Contribuente.

b. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme (art. 132 c.p.c., n. 4)”, deducendo l’errore logico-giuridico che inficiava il ragionamento, esplicitato dalla sentenza di primo grado e convalidato da quella di appello, in relazione alla riduzione del solo 40% dell’importo dovuto, posto che esso era frutto del non consentito calcolo della mera differenza tra costi accertati e costi dichiarati, laddove era corretto ragionare in termini di ricavi presuntivi, su cui applicare poi la riduzione; tanto determinava la nullità della sentenza, siccome affetta da motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme (artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727-2728 e 2729 c.c.)”, deducendo l’errore di valutazione del materiale probatorio versato in atti, segnatamente in tema di scorretta applicazione di massime di esperienza, identificate nella quantificazione della percentuale di minor reddito accertato.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, e nel merito, ne argomenta l’infondatezza, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.

3. Rieleva preliminarmente la Corte che la copia autentica della sentenza impugnata, depositata nel fascicolo della ricorrente, riporta l’ultima pagina riferita ad altro processo (RGA 1191/13 e non come avrebbe dovuto RGA 2324/12). L’errore non comporta, tuttavia, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., atteso che tale sanzione si applica solo qualora la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata non consenta di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass. n. 1310 del 2021; id. n. 14347 del 2020; id. n. 14426 del 2018; id. n. 25407 del 2016). Nel caso di specie, va rilevato che entrambe le parti non contestano che l’esito della pronuncia impugnata sia stato di rigetto dell’appello della contribuente; e, d’altronde, l’ultima pagina della sentenza non contiene altri elementi essenziali, potendo evincersi dalle pagine precedenti, correttamente allegate in atti, gli elementi necessari per valutare il fondamento delle censure formulate con il ricorso, posto che non è sollevata alcuna questione che implichi il controllo delle sottoscrizioni dei giudici o della data di deposito del provvedimento.

4. Il ricorso va respinto.

5. In via preliminare, va rilevato che le censure formulate dalla ricorrente sono prive del riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.. Tuttavia, ritiene la Corte che il tenore letterale delle censure sia tale da far comprendere a quali di essi ciascuna si riferisca, sì da evitare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dei criteri di specificità previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

6. Il primo motivo, riferibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile. Esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che (a pag. 2) ha espressamente affermato che le ragioni esposte dal contribuente nella fase amministrativa erano state non solo esaminate dall’Ufficio, ma anche motivatamente disattese. In tale contesto, la censura, interamente imperniata sulla presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non si confronta affatto con la motivazione della decisione impugnata, dovendo solo rilevarsi che, qualora l’avviso di accertamento respinga le difese del contribuente esposte in fase amministrativa, è pur sempre onere di quest’ultimo provare in giudizio l’illegittimità dell’accertamento impugnato (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017).

7. Il secondo motivo, riferibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato. La sentenza impugnata ha reso una motivazione pienamente intellegibile, scevra da qualsivoglia vizio che ne determini la nullità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, siccome basata essenzialmente sull’accertamento dell’esistenza di una espressa confutazione delle allegazioni difensive formulate dalla contribuente nella fase precontenziosa e sull’assenza di qualsiasi prova offerta in fase processuale per dimostrare la totale illegittimità dell’accertamento. E’ da escludere, quindi, la sussistenza del vizio denunciato.

8. Il terzo motivo, riferibile alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inammissibile. In violazione dei criteri di specificità del motivo di ricorso per cassazione, deducibili dal combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 6), la censura non contiene alcun riferimento a come, dove e quando le prove presuntive di cui lamenta la falsa interpretazione siano stesse dedotte nel corso del giudizio di merito; né contiene alcuna trascrizione del contenuto delle stesse, né del contenuto della “massima di esperienza” della cui falsa applicazione si lamenta. In tale contesto, la Corte non è posta in grado di comprendere il contenuto della censura rispetto agli atti processuali acquisiti al processo che dovrebbero sostenerle, ciò che si traduce in inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo certamente la carenza di allegazione essere sostituita da un potere officioso di indagine (da ultimo, Cass. Sez. Unite, n. 23745, del 28/10/2020).

9. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Autotrasporti C.L. s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese della presente fase di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presuppostiber il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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