Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19742 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.08/08/2017),  n. 19742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1060/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FILAGRI DI R.V. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5454/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’amministrazione ricorrente deduce: 1) “violazione dell’art. 5 T.U.I.R. e art. 102 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsoqio necessario, e nullità della sentenza d’appello”, in quanto, pur “trattandosi di società di persone e di soci cui i redditi sono imputati per trasparenza”, il socio accomandatario R.V. era intervenuto non in proprio, ma solo quale legale rappresentante della società “Filagri s.a.s. di R.V. & C.”, mentre al socio accomandante N.F., che aveva partecipato al giudizio di primo grado, non risultava notificato l’appello dell’amministrazione; 2) in subordine, “violcqione dell’art. 295 c.p.c.”, per avere il giudice d’appello fondato l’annullamento dell’accertamento per l’anno 2008 sull’intervenuto annullamento di quello relativo all’anno 2007, però in base a sentenza non definitiva, perchè impugnata per cassazione;

2. il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci poggia sulla automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento (ex plurimis, Cass. n. 20075/14);

4. il ricorso proposto da uno dei soggetti interessati impone quindi l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U., n. 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. 5, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12).

5. ove la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata nè dal giudice di primo grado (che dovrebbe disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè da quello d’appello (che dovrebbe rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio, ex art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit.), in sede di legittimità deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di prime cure, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., Sez.U. n. 3678/09; conf. Cass. sez. 5, nn. 12547/15, 7212/15, 18127/13, 5063/10, 138825/07).

5. non risultando in atti pienamente rispettato il contraddittorio tra i tre distinti soggetti coinvolti (società e due soci), va disposto rinvio al giudice di prime cure, per la rinnovazione ab origine del giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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