Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19741 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’avv. Giovannini

Alessandro, ed elettivamente domiciliato in Roma presso David

Giovannini in via Valle Corteo n. 62 int. 4;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCELLINA, in persona del Sindaco pro torpore,

rappresentato e difeso dall’avv. Colatei Augusto, presso il quale è

domiciliato in Guidonia in largo Cornelia n. 6;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 68/38/05, depositata il 20 giugno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

maggio 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avv. Alessandro Giovannini per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V. impugnò gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Marcellina per omessa denuncia ed omesso versamento dell’ICI per gli anni dal 1993 al 1998, assumendo che l’immobile non era soggetto all’imposta in quanto fabbricato rurale.

Il giudice dì primo grado, riuniti i ricorsi, li rigettava.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello dal contribuente, rigettava il gravame. Riteneva infatti che il contribuente non avesse fornito la prova del carattere rurale dell’edificio. Dalla documentazione prodotta dal contribuente e dal verbale di sopralluogo redatto dai Vigili urbani e dal geometra del Comune era risultato che l’immobile, destinato ad abitazione, per la superficie totale coperta rientrava nelle case considerate di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 5 essendo la superficie utile dell’area coperta (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina) superiore a mq. 200, in quanto constava di una superficie utile di mq. 147,04, oltre al primo piano (sottotetto) di mq. 54,44, per complessivi mg. 201,48.

Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrato con successiva memoria.

Il Comune di Marcellina resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il M., denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla superficie complessiva dell’immobile determinata in mq. 201,48”, censura la sentenza per aver apoditticamente e senza motivazione affermato che per la sua superficie l’inmobile rientrava nella categoria di lusso, escludendone la natura rurale. Assume che, come dedotto con l’appello, ai fini del calcolo della superficie utile complessiva dell’immobile avrebbe dovuto “essere sottratta la superficie del piano primo (sottotetto), in quanto trattasi di una soffitta e, comunque, avente le caratteristiche dì una soffitta”. Tale sottotetto era pertanto insuscettibile di essere classificato alla stregua di un’abitazione.

Con il secondo motivo, denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla superficie complessiva dell’immobile determinata in mq. 201,48 ed all’applicabilità del D.M. 2 agosto 1969, art. 5”, il ricorrente si duole non sia stata fornita nessuna motivazione in ordine all’inapplicabilità dell’art. 6 del decreto in rubrica, il quale prevede che le singole unità immobiliari aventi una superficie utile complessiva superiore a mq. 240 sono da considerare di lusso, e quindi ne esclude la ruralità.

Con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 2 agosto 1969, art. 6 che prevede una superficie utile complessiva di mq. 240 per qualificare le singole unità Immobiliari di lusso”, lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente applicato alla fattispecie il D.M. 2 agosto 1969, art. 5 e non il successivo art. 6, alla stregua del quale, essendo l’abitazione di esso ricorrente costituita da una singola unità immobiliare, l’appartamento “posto al piano rialzato, in quanto il piano sottotetto non è abitabile per carenza dei requisiti minimi”, la superficie complessiva, affinchè essa sia considerata di lusso, dovrebbe essere superiore a mq. 240 e non a mq. 200.

Con il quarto motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. 2 agosto 1969, art. 5 che esclude le soffitte dal conteggio della superficie utile per qualificare le abitazioni di lusso”, censura la sentenza per aver ignorato che la disposizione in rubrica esclude dalla superficie utile complessiva della casa “le soffitte”. Il primo piano dell’abitazione di esso ricorrente, “infatti, va qualificato come soffitta (sottotetto) e, comunque, non risulta abitabile”, in base al regolamento edilizio del comune di Marcellina, e pertanto la sua superficie non avrebbe dovuto essere conteggiata per calcolare la superficie utile complessiva.

Il primo motivo è infondato, in quanto involgente una indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito, che nella specie ha adeguatamente motivato l’accertamento compiuto, indicando le fonti del proprio convincimento (“la documentazione prodotta dal contribuente, il verbale di sopralluogo dei vigili urbani e del geometra, del Comune di Marcellina”).

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, sotto la veste della censura per vizio di motivazione, è nella sostanza diretto a denunciare la violazione di una norma giuridica.

Il terzo motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello ha correttamente applicato la disposizione del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5 riferita alle “case composte da une o più vani” costituenti alloggio, ad una fattispecie nella quale l’abitazione comprendeva una intera costruzione, laddove l’ipotesi del successivo art. 6, delle “singole unità immobiliari”, è evidentemente riferita ai singoli appartamenti facenti parte di una costruzione.

Il quarto motivo è del pari infondato, in quanto ripropone in diversa forma la censura svolta con il primo motivo, postulando la qualificazione del sottotetto come soffitta, esclusa dal giudice di merito con motivazione, come si è visto, immune da vizi.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200, ivi compresi Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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