Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19741 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27055/2016 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO, n. 22,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Il cittadino ucraino M.P. ricorre per la cassazione della sentenza n. 840 del 17 maggio 2016 con cui la Corte d’appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno, revocando lo status di rifugiato riconosciuto all’odierno ricorrente dal locale Tribunale. L’intimato Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “Omessa valutazione da parte della seconda sezione civile della corte d’appello di Bologna dei fatti riguardanti gli episodi di tortura subiti dal signor M., con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione degli artt. 3 e 5 della Cedu”, deducendo l’omessa considerazione da parte del giudice territoriale della documentata circostanza della sottoposizione dell’odierno ricorrente a tortura nel proprio Paese di origine, tale dovendosi considerare il trattamento carcerario incompatibile con la dignità umana, nonchè l’erronea applicazione delle citate norme in relazione al riconoscimento dello status di prigioniero politico o, quantomeno, della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo di ricorso lamenta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame da parte della Corte d’appello di Bologna di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deducendo l’illegittimità della sentenza impugnata laddove avrebbe aderito a quanto accertato in un parallelo procedimento penale subito in Italia dal ricorrente, richiamando documentazione mai allegata al procedimento civile.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile atteso che, sotto l’apparente deduzione di plurime false applicazioni della richiamata disciplina normativa applicabile al caso di specie, tende in realtà a far compiere a questa Corte una ulteriore valutazione dei fatti e delle prove dedotte nel giudizio, preclusa in questa fase di legittimità. La corte territoriale ha partitamente esaminato le gradate domande del ricorrente, con motivazione scevra da contraddizioni o aporie, che si sottrae pertanto a censure di legittimità, dovendo rilevarsi di contro l’inammissibilità della allegazione nel ricorso di pretesi omissioni di fatti e circostanze, in assenza tuttavia della indicazione del quando e del dove tali pretese circostanze omesse sarebbero state precedentemente introdotte nel processo, così da non consentire a questa corte di esercitare l’invocato controllo sull’eventuale errore in procedendo, che pur presuppone una specifica indicazione dei fatti storici principali o secondari dedotti in lite e pretesamente non considerati (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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