Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19740 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 27/09/2011), n.19740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), F.I.

(OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82 INT. 2,

presso lo studio dell’avvocato SCATOZZA UMBERTO, che li rappresenta e

difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

P.S. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 92,

presso lo studio dell’avvocato LAGONEGRO ANNA, che li rappresenta e

difende giusto mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3644/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2005, R.G.N. 7975/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato UMBERTO SCATOZZA;

udito l’Avvocato ANNA LAGONEGRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F., M.M. e F.I. propongono ricorso per cassazione, fondato su due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro appello contro la sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da P.S. e G.M. per L. 57.500.000, in virtù di scrittura privata del 9/10/83, confermata il 29/10/86, con la quale essi si erano impegnati a tenere indenni gli odierni intimati per le obbligazioni, anche di natura fiscale, gravanti sulla società Cascina Immobiliare s.r.l., le cui quote avevano loro venduto.

P.S. e G.M. resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti reiterano l’eccezione di prescrizione, assumendo che il dies a quo deve individuarsi non nella data di passaggio in giudicato della sentenza tributaria che aveva definitivamente fissato il debito della società per INVIM decennale (6/5/92) ma nella data (del 28/10/86) della manleva.

1.1.- Il mezzo è infondato.

1.2.- Va premesso che questa Corte, con la sentenza 14/5/99 n. 4764, ha già conosciuto del rapporto decidendo sulla opposizione degli odierni ricorrenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto, per lo stesso titolo, dalla società, di cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva, in quanto beneficiari della garanzia erano esclusivamente gli acquirenti delle quote e non la società.

Nell’occasione la Corte ha altresì escluso la nullità del patto, proprio in quanto non intercorrente con il soggetto passivo dell’imposta.

1.3.- Ciò posto, la circostanza che, nelle fasi di merito de giudizio, gli odierni ricorrenti abbiano eccepito la prescrizione con riferimento ad altra decorrenza non rende l’eccezione stessa nuova e perciò inammissibile in cassazione, dovendo ritenersi già appartenente al tema del decidere la questione di prescrizione (Cass. 30 marzo 2007, n. 7981).

Nel merito la questione è peraltro infondata.

Secondo l’art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia infatti a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e dunque essa non può decorrere prima che il credito di imposta, che costituisce l’oggetto della manleva, sia esistente. La tesi dei ricorrenti è dunque priva di fondamento.

2. – Con i secondo motivo i ricorrenti si dolgono del rigetto del motivo di appello con il quale si lamentavano della eccessività della somma richiesta per non avere la società provveduto a richiedere il condono.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile, sia per la mancata indicazione del profilo sotto il quale è chiesta la cassazione della sentenza, sia perchè risulta in fatto dalla sentenza impugnata (con accertamento non censurato in questa sede) che “dall’esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, è emerso con chiarezza che le stesse hanno attuato una strategia difensiva elaborata di comune accordo per contrastare la pretesa tributaria dell’ufficio finanziario; e risulta che anche con riferimento al condono le parti hanno agito di comune accordo.

3.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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