Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19740 del 25/07/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19740 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DI MARZIO MAURO
Data pubblicazione: 25/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 1487/2015 proposto da:
Carmi Oleomeccanica S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal De
Luca n.22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba Pietro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rossi Antonio, giusta
/

/;

procura iri calce al ricorso;
– ricorrente contro

Della Godenza Romolo, Della Godenza Antonio, Albertazzi Gabriella,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Borgognona n. 47, presso lo
studio dell’avvocato Brancadoro Gianluca, rappresentati e difesi d
l

all’avvocato

Capucci

Fabrizio,

giusta

procura

a

margine

del

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
Carmi Oleomeccanica S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cardinal De
Luca n.22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba Pietro, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rossi Antonio, giusta
procura in calce al ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentaleavverso la sentenza n.

1146/2014 della CORTE D’APPELLO di

BOLOGNA, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/04/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità o in
subordine

il

rigetto

di

ricorso

principale,

rigetto

del

ricorso

incidentale;

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udito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonio Rossi che ha chiesto

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l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale.

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(j)

FATTI DI CAUSA
l. –

Carmi Oleomeccanica S.p.A., da un lato, e Della Godenza

Romolo, Della Godenza Antonio e Albertazzi Gabriella, dall’altro,
hanno stipulato nel febbraio 1993: a) un patto parasociale, intercorso
anche con altri soggetti, concernente la gestione ed il mantenimento
delle maggioranze in Nuova Copma S.p.A.; b) un contratto in forza
2

~

o

u

del quale, ove Della Godenza Romolo, Della Godenza Antonio e
Albertazzi Gabriella si fossero determinati, nel corso dell’anno 1998, a
vendere una certa quantità di azioni di Nuova Copma S.p.A., Carmi
Oleomeccanica S.p.A. si obbligava ad acquistarle.

2. –

Manifestata dai Della Godenza-Aibertazzi la volontà di vendere,

in mancanza di accordo tra le parti, essi hanno dato corso ad un
arbitrato irrituale, in forza di clausola compromissoria contenuta nel
menzionato contratto, all’esito del quale il collegio arbitrale ha
qualificato la clausola contenuta
opzione

di

preliminare

di

nel contratto medesimo quale

compravendita,

dichiarando

Carmi

Oleomeccanica S.p.A. obbligata da acquistare dai Della GodenzaAibertazzi 45.725 azioni di Nuova Copma S.p.A. ad un prezzo unitario
di L. 21.732, oltre ad una maggiorazione del 10°/o prevista in
contratto, stabilendo altresì che la compravendita tra le parti dovesse
intendersi conclusa con effetto dalla data di deposito del lodo e
fissando i termini per il pagamento del prezzo delle azioni.

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N

3. –

Carmi Oleomeccanica S.p.A. ha quindi introdotto dinanzi al

Tribunale · di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, nei confronti dei
Della Godenza-Aibertazzi due giudizi, l’uno volto all’impugnativa del
lodo arbitrale,

l’altro volto alla dichiarazione di risoluzione per

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inadempimento del patto parasociale nonché di inefficacia del patto di

~

opzione.

u

4. carico

Il Tribunale adito, riunite le cause, dopo aver pronunciato a
della

società

ingiunzione ex articolo

186 ter c.p.c.

di

pagamento degli importi di L. 788.321.780 in favore di Della Godenza
Romolo, L. 86.943.212 in favore di Della Godenza Antonio e L.
3

o

217.322.173 in favore di Albertazzi Gabriella, ha dichiarato la
risoluzione tra le parti del patto parasociale per inadempimento dei
medesimi Della Godenza-Aibertazzi nonché la risoluzione del collegato
contratto

contenente

l’opzione,

affermando

l’insussistenza

delle

obbligazioni poste a carico di Carmi Oleomeccanica S.p.A. dal lodo
arbitrale e condannando i convenuti alla restituzione di quanto medio

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tempore percepito.

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5. –

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Proposto appello principale dai Della Godenza-Aibertazzi ed

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appello incidentale da Carmi Oleomeccanica S.p.A., la Corte d’appello
di Bologna, dopo aver sospeso l’esecuzione della sentenza impugnata
subordinatamente al rilascio di fideiussione da parte degli appellanti,
con sentenza del 6 maggio 2014, provvedendo in riforma della
sentenza del tribunale, ha: a) rigettato l’impugnazione del lodo
arbitrale proposta da Carmi Oleomeccanica S.p.A.; b) rigettato la
domanda

di

risoluzione

del

patto

parasociale

proposta

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dalla

C)

medesima Carmi Oleomeccanica S.p.A.; c) confermato l’ordinanza

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pronunciata ai sensi dell’articolo 186 ter c.p.c. dal Tribunale.

N

A fondamento della decisione la Corte territoriale, dopo aver ritenuto
che,

contrariamente

a

quanto

affermato

dal

Tribunale,

non

sussistesse collegamento contrattuale tra il patto parasociale ed il
successivo contratto contenente l’opzione e che, in ogni caso,
lamentati

inadempimenti

del

patto

parasociale,

peraltro

ipoteticamente addebitabili al solo Della Godenza Romolo e non al
«gruppo Della Godenza», non potessero aver avuto ripercussioni sul
detto contratto,

hanno

infine affermato che:

«In

o

tali termini,

assorbita ogni altra doglianza anche incidentale, non essendo allegato
ai fini delle prospettate manifesta iniquità de/lodo e sua contrarietà al
principio di buona fede alcun elemento idoneo a qualificare il requisito
4

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C)

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soggettivo in capo agli arbitri, deve ritenersi fondato il gravame
principale, in accoglimento del quale deve pronunciarsi in riforma
della sentenza impugnata » .

6. –

Per la cassazione della sentenza Carmi Oleomeccanica S.p.A. ha

proposto ricorso per l O motivi.
Della Godenza Romolo, Della Godenza Antonio e Albertazzi Gabriella
hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per un
motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
l. –

Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma

semplificata.

2. – Il ricorso principale contiene lO motivi così rubricati:
i)

violazione

degli

articoli

112 e 277

primo

comma

c.p.c.

e

conseguente nullità della sentenza con particolare riferimento alla
omessa

pronuncia

in

merito

alle

domande

di

accertamento

dell’eccedenza del lodo rispetto ai limiti del mandato e della manifesta
erroneità della determinazione del valore delle azioni di Nuova Copma

·~

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S.p.A .;

a)

ii) violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4, c.p.c., e
conseguente nullità della sentenza con particolare riferimento alla
mancanza di alcuna ragione di fatto e di diritto in merito alle
domande di accertamento della eccedenza del lodo rispetto ai limiti
del mandato e della manifesta erroneità della determinazione del
valore delle azioni di Nuova Copma S.p.A.
5

to

u

iii) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di
discussione tra le parti con particolare riferimento all’eccedenza del
lodo rispetto ai limiti del mandato;
iv) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di
discussione tra le parti, con particolare riferimento alla manifesta
iniquità ed erroneità della determinazione del valore delle azioni di
Nuova

Copma

S.p.A.,

particolare

con

riguardo

al

valore

delle

rimanenze di magazzino;
v) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di
discussione tra le parti, con particolare riferimento alla manifesta
iniquità ed erroneità della determinazione del valore delle azioni di
Nuova Copma S.p.A., con particolare riguardo al valore del contratto
di leasing avente ad oggetto il sito industriale di Cento;
vi) violazione dell’articolo 1711 c.c. ovvero dell’articolo 808
secondo

comma

numero

l

c.p.c.,

con

particolare

ter

riferimento

all’eccedenza del lodo rispetto ai limiti del mandato, il tutto spiegato
in riferimento agli argomenti posti a sostegno del terzo motivo;
vii) violazione del principio del contraddittorio e/o dell’articolo 808

ter

c.p.c., secondo comma, numero 5, c.p.c., con particolare riferimento
alla valutazione delle rimanenze di magazzino di Nuova Copma
S.p.A., il tutto spiegato il riferimento agli argomenti posti a sostegno
del quarto motivo, sub b;

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(j)

viii) violazione dell’articolo 1349, primo comma, c.c., con particolare

~

riferimento alla manifesta erroneità della determinazione del valore

u

delle azioni di Nuova Copma S.p.A., il tutto spiegato il riferimento agli
argomenti posti a sostegno del quarto motivo, sub c;
ix) violazione dell’articolo 1349, primo comma, c.c., con particolare
riferimento alla manifesta iniquità della determinazione del valore
delle azioni di Nuova Copma S.p.A., il tutto spiegato il riferimento agli
6

o

argomenti posti a sostegno del quarto motivo, sub d, e quinto
motivo;
x)

violazione degli

articoli

1427,

1428,

1429,

1431 c.c.,

con

particolare riferimento alla errata percezione delle rimanenze di
magazzino della Nuova Copma S.p.A., il tutto spiegato il riferimento
agli argomenti posti a sostegno del quarto motivo, sub

e.

3. – Il ricorso principale è infondato.

3.1.- Va disatteso il primo motivo.

3.1.1. – Esso è difatti inammissibile.
Premesso che il giudice d’appello, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 342, 329 e 336 c.p.c., ed in ossequio cioè al principio
devolutivo,

è

chiamato

a

pronunciare

non

sulla

domanda

originariamente introdotta, se non mediatamente, bensì sui motivi
d’appello, è agevole osservare che la denuncia di omessa pronuncia
al riguardo esige che detti motivi, nell’osservanza del principio di
autosufficienza vengano riportati in ricorso (Cass. 20 agosto 2015, n.
17049).
Nel caso in esame, viceversa, dal ricorso non risulta affatto quali
motivi Carmi Oleomeccanica S.p.A. avrebbe spiegato.

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3.1.2. – Ciò esime dall’osservare che il principio della corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di
attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere
una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di
merito.
7

o

u

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve
ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere
dispositivo delle

parti,

alteri

alcuno

degli

elementi

obiettivi

di

identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei
contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,
nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur
mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in
senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere
in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato,
oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei
alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo

(causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a
sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6
ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24
settembre 2015, n. 18868).

(j)

Va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia
non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è
necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che
si palesa .indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si
verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la
reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in

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proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n.

~

20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre

u

2015, n. 17956). Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice
d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di
una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel
caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione
8

o

logico-giuridica incompatibile con la domanda (Cass. 14 gennaio
2015, n. 452; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254).
Viceversa, l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una
delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’articolo
112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale:
riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al
fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di
appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti,
essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le
ragioni

della

decisione

così

da

doversi

ritenere

implicitamente

rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse
(Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n.
24542) ..
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la denuncia di
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato

è totalmente fuori bersaglio, per l’ovvia considerazione che la Corte
d’appello ha espressamente rigettato –

con ciò evidentemente

disattendendo i motivi d’appello in proposito spiegati, quali che
fossero – l’impugnazione del lodo irrituale proposto dalla società.

3.2. – È destituito di fondamento il secondo motivo.

·~

È cosa nota che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia
motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé,
purché

i!

vizio

risulti

dal

testo

della

sentenza

impugnata,

a

prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia
si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto
irriducibile

tra

affermazioni

inconciliabili»
9

e

nella

«motivazione

“‘C
a)

t

o

u

perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione
(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Nel caso in esame la motivazione c’è, ed è anche ch iarissima,
giacché, a fronte della domanda spiegata da Carmi Oleomeccanica
S.p.A. la Corte d’appello ha risposto che, al contrario, la società non
aveva allegato alcun elemento idoneo a qualificare il requisito
soggettivo in capo agli arbitri tale da determinare la manifesta
iniquità del lodo e la sua contrarietà al principio di buona fede.

3.3. –

I motivi dal terzo al quinto, che denunciano tutti omesso

esame

di

un

fatto

decisivo,

possono

essere

simultaneamente

esaminati e sono palesemente inammissibili, giacché totalmente
estranei al paradigma del numero 5 del vigente art. 360 c.p.c ..
La nuova norma, valevole per i ricorsi contro sentenze depositate
dall’11 settembre 2012, introduce infatti nell’ordinamento il vizio di
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza. risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia.

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Nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame, giacché le censure

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(j)

spiegate !ungi dall’avere a che fare con specifici fatti storici non

~

considerati dal giudice d’appello, sono in realtà esclusivamente dirette

u

a rimettere in discussione il ragionamento – per lo più in iure – fatto
dal collegio arbitrale e posto a sostegno del lodo arbitrale irrituale
all’esito del quale la società è stata condannata al pagamento delle
somme di cui si è in precedenza detto.
10

o

Ed infatti: i) il terzo motivo concerne essenzialmente l’applicazione
fatta nel lodo arbitrale dell’articolo 1183 c.c. sulla base del quale il
collegio arbitrale ha infine ritenuto concluso il contratto avente ad
oggetto le azioni alla data di deposito dello stesso; ii) il quarto motivo
verte sulla quantificazione del valore delle azioni da parte del collegio
arbitrale in relazione alle rimanenze di magazzino; iii) il quinto motivo
attiene alla quantificazione del valore delle azioni da parte del collegio
arbitrale in relazione al contratto di leasing menzionato il ricorso.

3.4 . –

Anche i residui motivi, che prospettano le stesse questioni

menzionate nel paragrafo precedente sotto il profilo della violazione
di legge –

e tra l’altro con l’erroneo richiamo all’articolo 808 ter

c.p .c., trattandosi di un lodo pronunciato ben prima della sua entrata
in vigore –

sono anch’essi palesemente inammissibili giacché ancora

una volta diretti a censurare il lodo e non la sentenza impugnata, per
di più in manifesta violazione del principio, formatosi appunto in
epoca antecedente all’entrata in vigore dell’articolo 808 ter citato,
secondo cui il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di
diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione
di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’i ncapacità
delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Cass.
19 ottobre 2006, n. 22374; Cass. 19 settembre 2004, n. 18577).

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4. –

Con l’unico motivo di ricorso incidentale Della Godenza Romolo,

Della Godenza Antonio e Albertazzi Gabriella hanno censurato la
sentenza impugnata con riguardo alla liquidazione delle spese di lite,
dolendosi in particolare della omessa liquidazione degli esborsi, pur
quantificati nella nota spese.
11

o

u

Hanno in particolare osservato i controricorrenti che la Corte d’appello
aveva omesso di liquidare l’importo di € 30.612,09 pari alla spesa

sostenuta per il rilascio della fideiussione,

cui

la stessa Corte

territoriale aveva condizionato la sospensione dell’esecuzione della
sentenza impugnata.

5. – Il motivo è senz’altro fondato.
Non v’è dubbio, infatti, che gli esborsi occorrenti per prestare tale
cauzione siano da qualificarsi come spese del processo, in quanto
indispensabili

al

fine

di

rendere

operante

il

provvedimento

di

sospensiva pronunciato dalla Corte d’appello ai sensi dell’articolo 351
c.p.c., anticipatorio della decisione di merito dallo stesso giudice
infine assunta e confermato in questa sede (v. per il caso della
fideiussione

prestata

in

sede

di

autorizzazione

del

sequestro

conservativo Cass. 22 giugno 1990, n. 6278).
Non occorrendo ulteriori accertamenti di merito dette spese devono
essere liquidate nell’importo richiesto, oltre agli ulteriori importi
maturati a questa data per il medesimo titolo.

6. –

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per

il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta

il

ricorso

principale

ed

accoglie

quello

incidentale,

condannando Carmi Oleomeccanica S.p.A.al rimborso, in favore di
Della Godenza Romolo, Della Godenza Antonio e Albertazzi Gabriella,
oltre che dell’importo già liquidato per spese di lite con la sentenza
impugnata, dell’ulteriore somma di € 30.612,09 nonché di quella
ulteriormente maturata a questa data per il rilascio della fideiussione,
12

.. .
cui la Corte d’appello ha condizionato la sospensione dell’esecuzione
della sentenza ivi impugnata; condanna inoltre la stessa Carmi
Oleomeccanica S.p.A. al rimborso, in favore di Della Godenza
Romolo, Della Godenza Antonio e Albertazzi Gabriella delle spese
sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi €
11.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15°/o ed agli accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,
comma l bis.
Così deci~ in Roma, il 21\aprile 2018.

13

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