Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19740 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17715/2016 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in

carica p.t., domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per

legge;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato LEONELLO BROCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DI ALBERTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato LEONELLO BROCCHI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

PU.EU., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

88, presso lo studio dell’avvocato BARBARA STARNA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

CA.AL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASQUALE REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA DI

COLA, rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO DE ANGELIS giusta

procura speciale in calce al controricorso;

F.E., CO.GI., S.G.,

D.S.L.M., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BELLOMI, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

G.F.O, SE.SA., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONINO SALTALAMACCHIA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE

80415740580, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

A.U., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

nonchè da:

CH.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO GIULIO

CAVAGNARO, ANTONIO RINALDI ABIUSO giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Z.N., + ALTRI

OMESSI;

– intimati –

nonchè da:

L.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

Nonchè da:

G.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA 10,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA RAPUANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLA SORIANO giusta procura speciale in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

FR.AN.JO., D.A.G., M.M.D.,

PA.PA., V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

D. CHELINI 5 presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA che li

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati ex lege in ROMA, presso

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui sono difesi per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 1861/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 19/3/2016, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai medici indicati nell’epigrafe della sentenza d’appello, e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento, in favore di taluni degli appellanti, dei danni da questi ultimi sofferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo detti appellanti, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato diversi corsi di specializzazione in epoca compresa tra il 1983 e il 1991, senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano rispetto alle obbligazioni dedotte in giudizio dai medici avversari specificamente indicati, conseguentemente provvedendo alla liquidazione, in termini monetari, di quanto a dovuto a ciascun avente diritto.

3. Con la medesima decisione, la Corte d’appello ha respinto le domande avanzate dai medici indicati nel dispositivo della sentenza immatricolati nei relativi corsi di specializzazione prima del 1 gennaio 1983 e successivamente al 1991.

4. Avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

5. F.A.J., D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A., propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

6. Ch.Ma. e B.M. resistono con due distinti controricorsi, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base, rispettivamente, di quattro e di un unico motivo d’impugnazione.

7. Con due distinti atti (contrassegnati dai primi ricorrenti in ordine alfabetico, A. e Ag.), le parti ivi indicate resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi d’impugnazione

8. p.e., + ALTRI OMESSI, resistono con controricorso.

9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato atto di costituzione in relazione al ricorso proposto da F.A.J., + ALTRI OMESSI.

10. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

11. Ch.Ma., + ALTRI OMESSI, hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle direttive CEE 82/76, 75/362 e 75/363, della L.n. 370 del 1999, art. 11,D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, nonchè dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato l’equa remunerazione indicata in sentenza in favore di medici del tutto privi dei requisiti sostanziali idonei a legittimare il conseguimento del beneficio rivendicato.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come la Presidenza del Consiglio ricorrente abbia sollevato le contestazioni illustrate in ricorso senza provvedere in alcun modo, nè alla specificazione delle singole decisioni riferite alle corrispondenti situazioni individuali che avrebbe sottoposto a censura, nè alla corrispondente individualizzazione delle doglianze riferibili a ciascuno dei medici avversari, limitandosi all’astratto richiamo delle norme e dei principi ritenuti applicabili nella specie e alla riproduzione del contenuto degli atti processuali attraverso i quali, tanto in primo grado quanto in appello, erano state sollevate, dalla stessa amministrazione, eccezioni di analoga natura, ma di altrettanta astratta aspecificità.

4. Ciò posto, l’oggettiva impossibilità di procedere, sulla base delle modalità di redazione dell’atto d’impugnazione, alla puntuale verifica dell’eventuale fondatezza delle censure in tal guisa sollevate in relazione ai singoli medici interessati, impone il rilievo dell’irrimediabile inammissibilità del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi, nella sostanza, di un ricorso privo di motivo ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

5. Alla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso segue la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, in favore di P.E., + ALTRI OMESSI e alla compensazione nei confronti delle restanti parti intimate, secondo le indicazioni di cui appresso.

6. Con il primo motivo del proprio ricorso, F.A.J., + ALTRI OMESSI, censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli art. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2,3 e 10 Cost., artt. 61,62,112,115,116 e 184 c.p.c., artt. 2712,2719,2727,2728 e 2729 c.c., per difformità tra chiesto e pronunciato, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente rigettato le domande dei ricorrenti siccome iscritti a corsi di specializzazione prima del 1 gennaio 1983, in contrasto con la disciplina di origine comunitaria nella specie applicabile, nonchè per aver disatteso la domanda proposta dalla dottoressa F. per aver iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonostante la stessa avesse espressamente invocato la condanna della controparte al pagamento delle somme individuate a norma della fonte richiamata.

7. Il motivo d’impugnazione, in quanto riferito a F.A.J., deve ritenersi inammissibile, mentre deve dirsi fondato in relazione ad D.A.G., a M.M.D., a Pa.Pa. e a V.A..

8. Con riguardo alla censura sollevata in relazione alla posizione di F.A.J., osserva il Collegio come detta doglianza, ove riguardata al lume dell’intestazione recata nell’atto d’impugnazione (nella parte in cui allude al risarcimento del danno per mancato rece-pimento, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria richiamata), appare del tutto non pertinente, atteso che la stessa afferma d’essersi iscritta a un corso di specializzazione nel 1993, là dove, ove eventualmente riferita alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

9. Al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che agendo in sede di legittimità denunci una violazione di legge riscontrabile attraverso i termini incontestati della fattispecie concreta, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze di fatto e i relativi elementi di riscontro probatorio acquisiti nel corso del giudizio, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo dell’effettivo carattere incontroverso dei fatti su cui incide l’errata interpretazione della norma denunciata; un controllo che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto d’impugnazione, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Sez. 6-L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi).

10. E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno ribadito la necessità dell’assolvimento di oneri di specifica e completa allegazione, ad opera della parte interessata, al fine di consentire al giudice di legittimità di procedere al controllo demandatogli dalla legge (cfr. per tutte, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

11. Nella violazione di tale principio deve ritenersi incorsa la F. con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso la propria domanda (asseritamente proposta per aver iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991), ha tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa il tenore e i presupposti di fatto e di diritto di detta domanda, al fine di evidenziare l’avvenuta richiesta delle spettanze riferite al D.Lgs. n. 257 del 1991, adducendo di avere frequentato una specializzazione a regime, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.

12. Quanto alle posizioni di D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A., osserva il Collegio come secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 24/1/2018, “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”.

13. In particolare, detta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisa che “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinchè, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro”.

14. Infine, “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”.

15. In forza di tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato come la doverosa ottemperanza all’interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate offerta dalla Corte di Giustizia imponga il riconoscimento, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione per l’anno accademico 1982-1983 del risarcimento del danno subito, a seguito del mancato recepimento della disciplina comunitaria, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa (Sez. U, Sentenza n. 19107 del 2018).

16. Sotto altro profilo, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il richiamato dictum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è valso a confermare il principio in forza del quale il diritto all’adeguata remunerazione – spettante per “qualsiasi formazione a tempo pieno iniziata nel corso dell’anno 1982” non può essere riconosciuto in relazione alle specializzazioni iniziate negli anni precedenti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018).

17. Infatti, come noto, la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

18. La prima di tali direttive sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico, mentre la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

19. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

20. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

21. L’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”.

22. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982, venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982.

23. L’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

24. Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

25. Da tali premesse consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso.

26. Come precedentemente indicato, la medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

27. La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata, ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

b) quelli che hanno iniziato la specializzazione dal 29 gennaio 1982 al 31 dicembre 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso.

28. Nel caso di specie, risalendo l’iscrizione (e dunque l’inizio) dei corsi di specializzazione dedotti in giudizio dai ricorrenti in esame a un’epoca coincidente con l’anno 1982, deve rilevarsi l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le domande proposte da detti ricorrenti, non potendo disconoscersi (in conformità ai principi sin qui indicati) il diritto degli stessi al conseguimento della richiesta remunerazione (con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1983) là dove iscritti in corsi di specializzazione dopo il 29 gennaio 1982 e prima del 1 gennaio 1983.

29. Con il secondo motivo, F.A.J., D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A., censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente liquidato agli altri ricorrenti somme a titolo di risarcimento dei danni inferiori a quelle dovute, dovendo nella specie trovare applicazione (con particolare riguardo all’adeguata remunerazione per il corso di specializzazione seguito) i criteri di liquidazione previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991.

30. Con il terzo motivo, F.A.J., D.A.G., M.M.D., P.P. e V.A., censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 de 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno subito dagli altri ricorrenti omettendo la liquidazione dei cosiddetti interessi compensativi nonostante la natura di valore del debito gravante a carico della controparte.

31. Con il quarto motivo, F.A.J., D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A., censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, L. n. 260 del 1958, art. 4. artt. 99,100 e 101 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

32. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto F.A.J., D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A., devono ritenersi inammissibili, attendendo a questioni rimaste assorbite in relazione alle rispettive posizioni e, come tali, insuscettibili di divenire oggetto di ricorso.

33. Dette questioni saranno pertanto destinate al riesame del giudice di merito, alla luce della consolidata giurisprudenza della corte di legittimità, per come peraltro ribadita anche nelle motivazioni della presente ordinanza.

34. Sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da F.A.J. (con la relativa condanna al rimborso delle spese del giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo) e, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A. (inammissibili i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui spetterà di provvedere al riesame delle posizioni dei ricorrenti in esame al fine di decidere sulle rispettive domande in conformità ai principi di diritto più sopra ricordati, oltre alle spese del presente giudizio.

35. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, Ch.Ma. censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia, o “rigetto illegittimo”, per avere la corte territoriale erroneamente provveduto alla liquidazione della remunerazione dovuta al ricorrente, non disapplicando il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8, al fine di assicurarne la rivalutazione, ovvero, in via gradata, per avere la corte territoriale illegittimamente negato la liquidazione degli accessori e del maggior danno ex art. 1224 c.c.; con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o sollevazione dell’eccezione di illegittimità costituzionale delle norme richiamate.

36. Con il secondo motivo, C.M. censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 370 del 1999, art. 11 e dell’art. 12 preleggi, per disparità di trattamento in materia di remunerazione adeguata e violazione dei principi di equivalenza e di effettività, anche disapplicando l’art. 11 cit. e il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8, siccome impositivi del limite dell’importo pari a 13 milioni di lire annui per la remunerazione spettante agli specializzandi ante 91, proponendo, in via gradata, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o la sollevazione della questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate per violazione degli artt. 3 e 34 Cost..

37. Con il terzo motivo, Ch.Ma. censura, in via subordinata, la sentenza impugnata per violazione dei principi di equivalenza, effettività e proporzionalità nella quantificazione del risarcimento nella misura disposta dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, avendo il giudice a quo erroneamente omesso di disapplicare detto articolo, con eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o sollevazione della questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost..

38. Con il quarto motivo, Ch.Ma. censura la sentenza impugnata per violazione dei principi di equivalenza e di effettività, avendo il giudice a quo escluso la decorrenza degli interessi e degli accessori del credito vantato dal ricorrente a far data dalla maturazione del diritto all’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, con eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o sollevazione della questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost..

39. Il primo (in parte qua), il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da Ch.Ma. sono infondati.

40. Al riguardo, osserva il Collegio come, nella liquidazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore del ricorrente interessato, il giudice a quo si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2 (secondo cui “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992″), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi” (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6469 del 31/03/2015, Rv. 634990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19884 del 29/08/2013, Rv. 627589 – 01).

41. Nel caso di specie, essendosi il Ch. iscritto al corso di specializzazione dedotto in giudizio anteriormente all’anno accademico 1991-1992 (considerato dal D.Lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257, richiamato art. 8, comma 2), correttamente il giudice a quo ha escluso che lo stesso possa vantare alcun diritto alla commisurazione della liquidazione del risarcimento rivendicato ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

42. Il primo (in parte qua) e il quarto motivo del ricorso del Ch. sono infondati.

43. Al riguardo, osserva al Collegio come, in relazione alle doglianze in esame, debba trovare applicazione l’insegnamento di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale il risarcimento dei danni previsto in favore degli specializzandi in medicina frequentanti in epoca anteriore al 1991, è oggetto di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la cui quantificazione equitativa – da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 – comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541 – 01).

44. Quanto al rigetto delle domande proposte ex art. 1224 c.c., avendo il giudice a quo espressamente attestato l’assoluta mancanza di deduzioni e prove sul punto da parte dell’interessato, le odierne censure del ricorrente, lungi dal costituire la corretta deduzione dei vizi di violazione di legge e/o di omesso esame di fatti decisivi e controversi tra le parti (ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5), devono ritenersi, per le specifiche modalità di illustrazione e articolazione delle doglianze, una semplice di invocazione di rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità.

45. Al rigetto del ricorso del Ch. segue la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della reciprocità della soccombenza.

46. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale, B.M. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1223 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno subito dal ricorrente riconoscendo gli interessi solo dalla data della domanda e senza rivalutazione, nonostante la natura di valore del debito gravante a carico della controparte.

47. Il ricorso è infondato per le medesime ragioni in precedenza espressamente indicate (cfr. parr. 43 e 44).

48. Al rigetto del ricorso del B. segue la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ragione della reciprocità della soccombenza.

49. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, i medici con capofila A. censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli art. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2,3 e 10 Cost., artt. 61,62,112,115,116 e 184 c.p.c., artt. 2712,2719,2727,2728 e 2729 c.c., per difformità tra chiesto e pronunciato, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente rigettato le domande dei ricorrenti siccome iscritti a corsi di specializzazione prima del 1 gennaio 1983, in contrasto con la disciplina di origine comunitaria nella specie applicabile, nonchè per aver disatteso la domanda proposta dai dottori An. e Mo. per aver iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

50. Il motivo è fondato – per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. parr. da 12 a 27) – in relazione a tutti i ricorrenti indicati nel prospetto contenute nelle pagine 19-20 del ricorso (iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione nel 1982), ad eccezione di Am., a., Br., G. e St., il cui ricorso è infondato, essendosi questi ultimi iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione nel 1981.

51. Deve ritenersi viceversa inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il motivo d’impugnazione in esame in relazione ai ricorrenti An. e Mo., atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente disatteso la propria domanda (asseritamente proposta per aver iniziato il proprio corso di specializzazione in anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991), hanno tuttavia omesso di fornire alcuna indicazione circa il tenore e i presupposti di fatto e di diritto di detta domanda, al fine di evidenziare l’avvenuta richiesta delle spettanze riferite al D.Lgs. n. 257 del 1991, adducendo di avere frequentato una specializzazione a regime, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza della censura formulata al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto.

52. In forza di tali premesse, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da tutti i ricorrenti indicati nel prospetto contenuto nelle pagine 19-20 del ricorso (ad eccezione di Am., a., Br., G. e St.), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto (e limitatamente ai ricorrenti indicati), con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui spetterà di provvedere al riesame delle posizioni dei ricorrenti in esame al fine di decidere sulle rispettive domande in conformità ai principi di diritto più sopra ricordati, oltre alle spese del presente giudizio.

53. Al rigetto dei ricorsi di Am., a., Br., G., St., segue la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa la reciprocità della soccombenza.

54. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da An. e Mo. segue la relativa condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

55. Con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, i medici con capofila A. (non compresi nel prospetto contenuto nelle pagine 19-20 del ricorso) censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente liquidato somme a titolo di risarcimento dei danni inferiori a quelle dovute, dovendo nella specie trovare applicazione (con particolare riguardo all’adeguata remunerazione per il corso di specializzazione seguito) i criteri di liquidazione previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991.

56. Il motivo è infondato per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. par. 40), essendosi detti ricorrenti iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 19911992 (considerato dal richiamato art. 8, comma 2, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257), con la conseguente correttezza della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha escluso che gli stessi potessero vantare alcun diritto alla commisurazione della liquidazione del risarcimento rivendicato ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

57. Con il terzo motivo, i medici con capofila A. (non compresi nel prospetto contenuto nelle pagine 19-20 del ricorso) censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno subito dai ricorrenti omettendo la liquidazione dei cosiddetti interessi compensativi nonostante la natura di valore del debito gravante a carico della controparte.

58. Il motivo è infondato per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. par. 43).

59. Con il quarto motivo, i medici con capofila A. censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, L. n. 260 del 1958, art. 4, artt. 99,100 e 101 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

60. Il motivo è infondato.

61. Al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la contemporanea evocazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri Ministeri in relazione alla domanda di risarcimento del danno da omessa e/o ritardata attuazione di direttiva comunitaria, non comporta problemi di legittimazione sostanziale, poichè, tanto la prima, quanto i secondi, costituiscono articolazioni dell’unica istituzione “Governo” legittimata a stare in giudizio in rappresentanza dello Stato italiano (cfr., in motivazione, Sez., 6-3, ordinanza del 25 marzo 2015, n. 6029).

62. Conseguentemente, del tutto correttamente il giudice a quo ha limitato le condanne pronunciate in favore delle parti interessate alla sola Presidenza del Consiglio (in rappresentanza dello Stato italiano), atteso che i singoli Ministeri non esprimono, in relazione alla legittimazione dello Stato italiano, alcuna legittimazione autonoma e diversa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

63. Al rigetto dei ricorsi dei medici con capofila A. non compresi nel prospetto contenuto nelle pagine 19-20 del ricorso, segue la compensazione delle spese del giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa la natura lungamente controversa delle questioni dedotte.

64. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, i medici con capofila Ag. censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli art. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, artt. 2,3 e 10 Cost., artt. 61,62,112,115,116 e 184 c.p.c., artt. 2712,2719,2727,2728 e 2729 c.c., per difformità tra chiesto e pronunciato, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente rigettato le domande dei ricorrenti siccome iscritti a corsi di specializzazione prima del 1 gennaio 1983, in contrasto con la disciplina di origine comunitaria nella specie applicabile.

65. Il motivo è fondato – per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. parr. da 12 a 27) – in relazione a Pe.Ro., p.f. e R.P.D., siccome iscritti a corsi di specializzazione nel 1982.

66. In forza di tale premessa, in accoglimento del primo motivo del ricorso proposto da Pe., p. e R., dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto (e limitatamente ai ricorrenti indicati), con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui spetterà di provvedere al riesame delle posizioni dei ricorrenti in esame al fine di decidere sulle rispettive domande in conformità ai principi di diritto più sopra ricordati, oltre alle spese del presente giudizio.

67. Con il secondo motivo, i medici con capofila Ag. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte d’appello erroneamente liquidato somme a titolo di risarcimento dei danni inferiori a quelle dovute, dovendo nella specie trovare applicazione (con particolare riguardo all’adeguata remunerazione per il corso di specializzazione seguito) i criteri di liquidazione previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991.

68. Il motivo è infondato per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. par. 40), essendosi detti ricorrenti iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione anteriormente all’anno accademico 19911992 (considerato dal richiamato del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2), con la conseguente correttezza della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha escluso che gli stessi potessero vantare alcun diritto alla commisurazione della liquidazione del risarcimento rivendicato ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

69. Con il terzo motivo, i medici con capofila Ag. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno subito dai ricorrenti omettendo la liquidazione dei cosiddetti interessi compensativi nonostante la natura di valore del debito gravante a carico della controparte.

70. Il motivo è infondato per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. par. 43).

71. Con il quarto motivo, i medici con capofila Ag. censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento dei danni da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, art. 10 Cost., artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, L. n. 370 del 1999, art. 11, L. n. 260 del 1958, art. 4, artt. 99,100 e 101 c.p.c., nonchè per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

72. Il motivo è infondato per le ragioni espressamente articolate in precedenza (cfr. parr. 61-62).

73. Al rigetto dei ricorsi dei medici con capofila Ag. diversi da Pe., p. e R., segue la compensazione delle spese del giudizio, attesa la natura lungamente controversa delle questioni dedotte.

74. Accanto alla regolazione delle spese del giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, dev’essere altresì attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di F.A.J., Ch.Ma., B.M., Am.Ge., A.S., Br.Si., G.C., St.Ca., An.Lu., Mo.Lu., nonchè da tutte le parti del ricorso con capofila Ag. diversi da Pe.Ro., p.f. e R.P.D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi incidentali, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da F.A.J.. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A..

Dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto da D.A.G., M.M.D., Pa.Pa. e V.A..

Rigetta i ricorsi proposti da Ch.Ma. e da B.M..

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalle parti con capofila A. in relazione a tutti i ricorrenti indicati nel prospetto contenuto nelle pagine 19-20 del ridetto ricorso, ad eccezione di Am.Ge., A.S., Br.Si., G.S. e St.Ca..

Rigetta il ricorso proposta da Am.Ge., a.s., Br.Si., G.C. e St.Ca., nonchè il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dalle parti con capofila A. diversi da Am.Ge., A.G., Br.Si., G.C. e St.Ca..

Dichiara inammissibile i ricorsi proposti da An.Lu. e Mo.Ri..

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalle parti con capofila Ag. limitatamente a Pe.Ro., p.f. e R.P.D..

Rigetta il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dalle parti con capofila Ag. diversi da Pe.Ro., p.f. e R.P.D..

Cassa la sentenza impugnata in relazione a tutti i motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al rimborso, in favore di P.E.; di F.A., F.E., D.S.L.M., S.G. e Co.Gi.; di C.E.; di P.G.; di Ca.Al.; di G.F. e Se.Sa., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, quanto a P.E.; ad F.A., F.E., D.S.L.M., S.G. e C.G.; a C.E.; a P.G.; ad C.A., nell’importo pari ad Euro 2.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge, e, quanto a G.F. e Se.Sa., nell’importo pari ad Euro 2.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Condanna F.A.J. al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo pari ad Euro 2.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Condanna An.Lu. e Mo.Ri. al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo pari ad Euro 2.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara integralmente compensate le spese tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ch.Ma., B.M., Am.Ge., A.S., Br.Si., G.C., St.Ca., nonchè tutte le parti di cui al ricorso con capofila Ag. diversi da Pe.Ro., p.F. e R.P.D..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di F.A.J., Ch.Ma., B.M., Am.Ge., A.S., Br.Si., G.C., St.Ca., An.Ca., Mo.Ri., nonchè da tutte le parti del ricorso con capofila Ag. diversi da Pe.Ro., p.f. e R.P.D., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi incidentali, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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