Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19740 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12130-2019 proposto da:

BPER BANCA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio

dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO POGGIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il

24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Salerno, con decreto n. 6953/2018, respingeva il l’opposizione proposta dalla BPER BANCA s.p.a. ex L. n. 89 del 2001 avverso il decreto che dichiarava inammissibile per tardività la domanda di equo indennizzo. In particolare, la Corte nel confermare il giudizio di tardivo deposito del ricorso presentato dall’opposta ex L. n. 89 del 2001, ha ritenuto che pur essendo applicabile anche al termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 il periodo di sospensione feriale dei termini, per la novella di modifica del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi ex art. 327 c.p.c., detto termine era scaduto, dovendosi riferire la riforma pure al procedimento endo-fallimentare di (eventuale) impugnazione del provvedimento di chiusura della procedura, non comunicato, intervenuto successivamente all’entrata in vigore della modifica de qua. Pertanto, a fronte di un provvedimento definitivo presupposto risalente al 18 marzo 2016, il ricorso depositato in data 20 novembre 2017 doveva ritenersi intempestivo. Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno la BPER BANCA s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

Ti Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Atteso che:

– con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., oltre che dell’art. 327 c.p.c., degli artt. 26 e 119 L.F., della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3 e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 per avere la Corte di merito ritenuto tardivo il ricorso con il quale veniva domandato l’indennizzo nonostante fosse dato depositato il 20 novembre 2017 in relazione a procedura fallimentare avviata nell’anno 1995 e chiusa con decreto del 18 marzo 2016, mai comunicato ai creditori, dunque in violazione dei criteri ratione temporis applicabili alla fattispecie.

Il motivo è fondato.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anzichè dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha poi ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218 (e nella materia specifica dell’equo indennizzo Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2019, n. 8088), che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all’art. 26 L. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., conseguendone l’inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini).

I giudici di merito hanno invece ritenuto che il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare, fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nell’erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018; Cass. n. 8088/2019). Per tali ragioni il motivo deve essere accolto;

– il secondo motivo – con il quale è lamentata la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 in relazione all’art. 6, par. 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost. relativamente ad argomento speso dalla Corte territoriale circa la mancata prova della omessa esecuzione delle comunicazioni, presumibilmente operate tramite il PCT, che pur essendo un obiter, nella sostanza onererebbe la ricorrente della produzione di una certificazione (chiamata “attestazione di omissione di comunicazioni”) relativa al decreto di chiusura, pur non avendo nè il consigliere monocratico nè il Collegio formulato alcun invito di produzione – va ritenuto assorbito dall’accoglimento del primo mezzo vertendo su questione della prova della tempestività del ricorso per equo indennizzo.

In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, che provvederà a riesaminare la domanda di equo indennizzo e regolamenterà anche le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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