Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1974 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1974 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 8002-2007 proposto da:
GIBERTI

LUCA

GBRLCU77M04D037F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59,
presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO
(deceduto), che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PITARO GIANDOMENICO giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

2151

contro

CARROZZERIA GALLARATESE DI PIVATI E BARLETTA S.N.C.;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 119/2006 del TRIBUNALE DI BUSTO
ARSIZIO SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE, depositata il
17/03/2006, R.G.N. 3426/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO

udito l’Avvocato MARIA SALAFIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

MASSERA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 26 febbraio 2002 il Giudice di Pace
di Gallarate condannò la Carrozzeria Gallaratese di Pivati e
Barletta S.n.c. a pagare in favore di Luca Giberti la somma di

e. 1.291,14 a titolo di risarcimento delle spese sostenute per

della medesima auto. Il Giberti aveva fondato la propria
domanda sui vizi riscontrati nella propria autovettura e
attribuiti alla inadeguata esecuzione dei lavori da parte
della Carrozzeria cui, egli l’aveva in precedenza affidata.
.2 – Con sentenza in data 15 – 17 marzo 2006 il Tribunale di
Busto Arsizio – Sezione distaccata di Gallarate – accolse
l’appello della società soccombente e rigettò l’appello
incidentale del Giberti.
Il Tribunale osservò per quanto interessa: Il Giberti aveva /
denunciato i vizi oltre il termine di decadenza di cui
all’art. 2226 c.c.
.3 – Avverso la suddetta sentenza il Giberti ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con
successiva memoria.
La Carrozzeria Gallaratese non ha espletato attività
difensiva.
Il ricorso, originariamente avviato alla trattazione in camera
di consiglio ai sensi degli artt. 377 – 380-bis c.p.c., è poi
stato rimesso alla pubblica udienza.

3

la riparazione della sua auto e di E. 258,23 per fermo tecnico

MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 2226 c.c. Si assume che ben può sussistere discrasia
temporale tra la percezione di un vizio che colpisce un bene e
la conoscenza della sua derivazione causale e che è questo

all’art. 2226 c.c.
.2

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 2226 c.c. sotto il diverso profilo del
calcolo del termine di otto giorni. Il ricorrente critica la
sentenza impugnata perché ha preso in considerazione il
momento (5 aprile 2000) della ricezione della denuncia da
parte del destinatario anziché quello della sua emissione (4
aprile 2000).
.3 – Le due censure, che l’evidente connessione consente
trattare congiuntamente, sono corrette sotto il profilo
giuridico, ma trovano insormontabile ostacolo
nell’accertamento di fatto, non censurabile in sede di
legittimità e in effetti non censurato neppure nei ridotti
limiti consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c., compiuto dal
giudice di merito.
Infatti il Tribunale ha accertato quanto segue: a) le
riparazioni vennero effettuate dalla Carrozzeria intimata alla
fine di ottobre 1999; b) riscontrate delle anomalie nella
condotta di guida dell’auto, il Giberti, il 15 marzo 2000, la
sottopose ad un controllo presso altra carrozzeria e questa il
4

secondo momento che determina la decorrenza del termine di cui

successivo giorno 18 gli consegnò un preventivo nel quale
evidenziava la necessità di intervenire sulle stesse parti
oggetto della riparazione effettuata dalla Carrozzeria
Gallaratese e asseriva che i difetti presentati dalla
autovettura dovevano essere evidenti dal giorno in cui venne

venne richiesto il 25 marzo 2000 e il successivo giorno 27 il
Ghiberti contestò alla Carrozzeria (evidentemente solo a voce)
i difetti di riparazione; d) la denuncia dei vizi venne
effettuata dal Ghiberti con raccomandata ricevuta il 5 aprile,
ovvero diciotto giorni dopo la scoperta avvenuta il 18 marzo
2000.
L’insegnamento giurisprudenziale distingue i vizi noti al
committente o facilmente riconoscibili, nel qual caso
l’accettazione dell’opera senza riserve libera il prestatore
d’opera dalla responsabilità per essi, da quelli occulti,
nella quale ipotesi il termine di decadenza di otto giorni
decorre dalla relativa scoperta.
Stabilire il carattere occulto o meno dei vizi e, nel primo
caso, l’epoca in cui il committente ha avuto piena cognizione
di essi e della loro derivazione causale, rientra nella
competenza esclusiva del giudice di merito che, nella specie,
ha individuato tale epoca nel 18 marzo 2000, con la
conseguenza che la denuncia, effettuata il 3 aprile 2000
risulta effettivamente tardiva.

5

ritirata; c) un ulteriore consulto con un meccanico di fiducia

.4 – Pertanto il ricorso è rigettato. Non luogo alla pronuncia
in ordine alle spese non avendole l’intimata sostenute.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Roma 20.11.2013.

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