Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1974 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Z.L.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 95/27/06 depositata il 13 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso per IRAP versata per gli anni 1999, 2000 e 2001.

L’intimato non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione, tra l’altro, dell’art. 132 c.p.c. è manifestamente infondato in quanto la lapidaria affermazione secondo cui “la Commissione, esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritiene meritevole di accoglimento la richiesta del contribuente per le argomentazioni svolte e documentate” deve essere messa in correlazione con l’esposizione delle argomentazioni difensive, evidentemente condivise, secondo cui “il contribuente evidenzia di svolgere attività di ingegnere senza avvalersi di alcun elemento di organizzazione, come confermato e documentato dall’esame della dichiarazione dei redditi e dei libri IVA”.

Manifestamente fondato è invece il secondo motivo con cui si deduce l’insufficienza di motivazione circa il fatto controverso consistente nell’esistenza di un’autonoma organizzazione facente capo al contribuente.

Posto che è stato affermato dalla Corte il principio secondo cui “L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, non e soggetto passivo IRAP il ragioniere commercialista che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori di altro genere ma soltanto di beni strumentali di modesta entità” (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3677), poichè nessun elemento valorizzato in motivazione induce a ritenere che le collaborazioni e i rapporti di lavoro dipendente il cui costo è stato indicato in ricorso avessero natura occasionale l’impugnata decisione è sul punto assolutamente carente.

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale che valuterà gli elementi di fatto alla luce del principio enunciato.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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