Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1974 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 24/06/2016, dep.25/01/2017),  n. 1974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8646-2015 proposto da:

S.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

TRASONE 8/12, presso lo studio dell’avvocato CIRIACO FORGIONE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO FRANCESCO

MARIA ROMANO, giusta procura speciale in calce del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO INTERNO PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO, PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO NOVARA, DIPARTIMENTO DELLA PS SEZIONI

POLIZIA STRADALE NOVARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 676/2014 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata

il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S.M.S. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Novara, depositata il 24 settembre 2014, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Novara n. 437 del 2009, di rigetto dell’opposizione a verbale di contestazione della violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187;

che il Tribunale di Novara – giudicando in sede di riassunzione a seguito della declinatoria di incompetenza del Tribunale di Torino e, prima ancora, dello stesso Tribunale di Novara – ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto notificato in data 28 maggio 2010 direttamente alla Prefettura di Novara e al Dipartimento di Polizia stradale di Novara, anzichè all’Avvocatura generale dello Stato, secondo il disposto del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11;

che il ricorso è stato notificato alla Prefettura UTG di Novara, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e al Dipartimento di Polizia Stradale di Novara;

che i soggetti intimati non hanno svolto difese.

Considerato preliminarmente che il ricorso non è stato notificato al Ministero dell’interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei giudizi di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, nei quali legittimato passivo è il Ministero al quale appartiene l’organo accertatore (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 8249 del 2009), il ricorso per cassazione deve essere notificato all’Avvocatura generale dello Stato, difensore ex lege dell’Amministrazione centrale dello Stato;

che nel caso in esame il ricorso risulta notificato alla Prefettura UTG di Novara, presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e al Dipartimento di Polizia stradale di Novara, che neppure hanno svolto difese;

che pertanto si deve procedere alla regolarizzazione del contraddittorio.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo,disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro 90 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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