Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIA DANILO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.S., S.N., A.G., A.

P., G.E. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 152/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 1^ Civile, emessa il 16/01/2009, depositata il 03/02/2009;

R.G.N. 226/2007.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.I. fu convenuto dinanzi al tribunale di Torino da G. E., che, sulla premessa del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni, aveva agito in revocatoria (o in subordine, in simulazione) nei suoi confronti in relazione ad un atto di alienazione compiuto dal convenuto in favore della sua convivente S.N..

La domanda principale fu accolta.

La corte di appello di Torino rigettò il gravame.

La sentenza è stata impugnata dal B. con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Lo è quanto al suo primo e terzo motivo, per patente inidoneità dei quesiti di diritto formulati a conclusione dell’esposizione di tutti le ragioni di doglianza (rispettivamente, folio 19 e 20 quanto al primo motivo, folio 34-35 e 39 quanto al terzo), inidoneità conseguente all’altrettanto patente violazione dei principi più volte enunciati da questa corte in subiecta materia. I quesiti di diritto sono difatti inammissibili per assoluta carenza dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata, quanto a forma e contenuto dei medesimi così come formulati a chiusura dell’esposizione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Questo giudice di legittimità ha già avuto modo di affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica unitaria (e non, come nella specie, frammentata o frazionata) della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata (Cass. 25-3-2009, n. 7197). Ed è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2- 2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto; non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice.

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, ovvero, come nella specie, nella enunciazione del caso concreto (addirittura corredato di nomi e cifre) senza alcun riferimento al principio di diritto di cui si invoca l’enunciazione.

Con riguardo, in particolare, all’ipotesi (quale quella di specie) del quesito cd. “multiplo”, questa corte ne ha condizionato l’ammissibilità alla riscontrata omogeneità delle questioni esposte, omogeneità del tutto impredicabile con riguardo alla eterogenea congerie di questioni proposte con un unico motivo di doglianza.

Altrettanto inammissibile risulta il secondo motivo, che lamenta un presunto vizio di omessa, insufficiente o apparente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e che, al folio 25, si conclude con il seguente momento di sintesi: “la sentenza si palesa affetta da omessa motivazione laddove il giudice di appello non ha precisato le ragioni per le quali, in assenza di un’individuazione ad opera del CTU delle opere eseguite anteriormente o successivamente al 2.9.1998, sarebbe sufficiente la mancata comunicazione di fine lavori per riconoscere che i medesimi sarebbero stati eseguiti anterioremente alla citata data. In ogni caso, non conferente appare il richiamo del collegio alla valutazione complessiva dell’immobile formulata dal CTP per desumere la non congruità del valore dichiarato”.

Premesso che, in tema di sintesi necessaria per l’esame del denunciato vizio di motivazione da parte del giudice di legittimità, le sezioni unite di questa corte hanno ulteriormente specificato (Cass. ss.uu. 20603/08) l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso” in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (la relativa censura deve contenere, cioè, un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, onde la Corte ha ritenuto che la sintesi del fatto controverso non fosse stata correttamente formulato in quanto, esattamente come nel caso che oggi occupa il collegio, la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente), il motivo è inammissibile sotto il concorrente profilo della totale assenza di contenuti critici rilevanti in sede di giudizio di legittimità.

Tutte le censure in esso svolte sono, difatti, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dacchè esse, nel loro complesso, pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccogiibili, da un canto, per la mancata trascrizione, in parte qua, degli atti di causa la cui interpretazione egli assume errata (con conseguente violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), dall’altro, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento si impone in tema di spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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