Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1643/2015 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrente –

contro

B.G., BO.BA.,

BR.DO.MA.GR., L.P.A., P.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2957/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 29/7/2014, la Corte d’appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 25993/2011, in accoglimento dell’appello proposto dai medici istanti – tra i quali, per quel che rileva in questa sede, B.G., Bo.Ba., Br.Do.Ma.Gr., L.P.A. ed P.E. – in riforma delle sentenze di primo grado impugnate, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento, in favore degli appellanti, dei danni da questi ultimi sofferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo gli appellanti, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato diversi corsi di specializzazione in epoca anteriore al 1991, senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano rispetto alle obbligazioni dedotte in giudizio dai medici avversari, conseguentemente provvedendo (incontestato – e comunque comprovato il ricorso dei presupposti sostanziali per il riconoscimento della remunerazione ex adverso rivendicata) alla liquidazione, in termini monetari, di quanto a dovuto a ciascun avente diritto;

che, avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo d’impugnazione (riferito alla posizione degli intimati Bo.Ba., L.P.A. ed P.E., limitatamente alla specializzazione in allergologia e immunologia clinica) la Presidenza del Consiglio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76; nonchè per violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma nella versione consolidata GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 Cost., comma 1 e dell’art. 16 della direttiva CEE 82/76 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale illegittimamente liquidato l’equa remunerazione nella specie riconosciuta in favore dei medici Bo.Ba., L.P.A. ed P.E., limitatamente alla specializzazione in allergologia e immunologia clinica, siccome immatricolati in epoca anteriore all’anno accademico 1983/84;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 24/1/2018, “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”;

che, in particolare, detta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisa che “l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinchè, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro”;

che, infine, “l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”;

che, in forza di tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato come la doverosa ottemperanza all’interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate offerta dalla Corte di Giustizia imponga il riconoscimento, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione per l’anno accademico 1982-1983 del risarcimento del danno subito, a seguito del mancato recepimento della disciplina comunitaria, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa (Sez. U, Sentenza n. 19107 del 2018);

che, sotto altro profilo, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il richiamato dictum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è valso a confermare il principio in forza del quale il diritto all’adeguata remunerazione – spettante per “qualsiasi formazione a tempo pieno iniziata nel corso dell’anno 1982” non può essere riconosciuto in relazione alle specializzazioni iniziate negli anni precedenti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018);

che, infatti, come noto, la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975;

che la prima di tali direttive sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico, mentre la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”;

che l’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982;

che l’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”;

che l’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”;

che la direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982, venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982;

che l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”; che, pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31 dicembre dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;

che da tali premesse consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso;

che, come precedentemente indicato, la medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva; che la Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata, ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso;

che, nel caso di specie, risalendo l’immatricolazione nei corsi di specializzazione frequentati dai medici in esame al: 10 marzo 1983 ( Bo.) (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata); 16 febbraio 1983 ( L.P.) (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata); e 16 febbraio 1983 ( P.) (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata), deve escludersi la sussistenza dell’errore denunciato dall’odierna ricorrente, avendo il giudice a quo correttamente liquidato gli importi spettanti ai medici istanti in relazione alle epoche dell’immatricolazione nei corsi dagli stessi frequentati, tutte successive al 1 gennaio 1983;

che, con il secondo motivo (riferito alla posizione degli intimati B.G. e Br.Do.Ma.Gr.), la Presidenza del Consiglio ricorrente censura la sentenza impugnata per improponibilità e, comunque infondatezza ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, art. 2043 c.c., artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma nella versione consolidata GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 Cost., comma 1 e dell’art. 16 della direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale considerato, ai fini della liquidazione dell’equa remunerazione riconosciuta in favore dei medici B. e Br., diplomi rilasciati a seguito di corsi di specializzazione in “pediatria preventiva e puericultura” non rientranti tra quelli indicati nella direttiva 93/16/CEE riconosciuti da due o più paesi dell’Unione Europea e nelle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;

che il motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio ricorrente con il motivo in esame (con particolare riguardo al tema dell’avvenuta illegittima liquidazione dell’equa remunerazione in favore di medici specializzati in pediatria preventiva e puericultura non rientrante tra le specializzazioni indicate nella disciplina comunitaria ai fini dell’attribuzione del ridetto beneficio) non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata;

che, al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975-01);

che non avendo la ricorrente provveduto adeguatamente alle ridette allegazioni, il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;

che, peraltro, varrà rilevare come la questione sollevata dalla Presidenza del Consiglio ricorrente – oltre a non prospettare una quaestio iuris (tale non essendo quella relativa alla valutazione di corrispondenza di un corso denominato in un certo modo nell’ordinamento interno a quello indicato negli elenchi della disciplina comunitaria, atteso che tale ultima valutazione non poteva essere affrontata solo tramite un mero confronto di denominazione) – risulti enunciata in modo del tutto assertivo, non avendo la ricorrente svolto alcuna attività argomentativa tendente a dimostrare le ragioni concrete per cui i corsi frequentati dai medici richiamati, con la loro denominazione, non fossero corrispondenti ad alcuno di quelli indicati nella disciplina comunitaria, con la conseguente inammissibile pretesa di demandare a questa Corte la ricerca del modo in cui l’assunto del motivo potrebbe trovare giustificazione (cfr. Sez. 6-3, Sentenza del 31 marzo 2015, n. 6472, in motivazione);

che, pertanto, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcun intimato svolto difese in questa sede;

che neppure vi è luogo – in ragione della natura statale dell’amministrazione ricorrente – per l’attestazione della sussistenza dei presupposti relativi al versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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