Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10513-2019 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Palermo, con decreto n. 24/2019, accoglieva l’opposizione proposta da R.D. avverso il provvedimento pronunciato dal medesimo ufficio di condannava del Ministero della giustizia al pagamento in favore del ricorrente della sola somma di Euro 549,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole della procedura fallimentare della ditta individuale di D.G.G., avviata con sentenza n. 141 del 1985, nella quale il R. era stato ammesso al passivo a seguito di con domanda avanzata il 15.01.1986, e chiusa con decreto dell’I 1 dicembre 2017, ossia entro il limite del valore del credito ammesso al passivo dal piano di riparto, nonostante l’eccedenza del termine fosse di 26 anni, avendo accertato che il credito ammesso al passivo era documentato per Euro 22.836,37, per cui liquidava l’importo di Euro 10.400,00, pari ad Euro 400,00 per ogni anno di ritardo.

Avverso il decreto della Corte di appello di Palermo l’ A. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato parzialmente fondato, inammissibile l’incidentale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

il Collegio non condivide integralmente la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento quanto al ricorso principale e ritiene che detto ricorso debba rigettato per le ragioni di seguito esposte;

– con il primo motivo il ricorrente principale lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, per avere la Corte di merito liquidato l’indennizzo in violazione dei criteri ratione temporis applicabili alla fattispecie. A detta del ricorrente, essendo il ritardo superato di ben 26 anni la durata ragionevole, avrebbe dovuto essere applicato un incremento per gli anni successivi al terzo.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente stante il contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte distrettuale liquidato il moltiplicatore annuo in misura fissa e non graduale senza una argomentazione plausibile.

Le due censure – che per evidente connessione argomentativa vanno esaminate congiuntamente, vertendo sulla medesima questione del quantum – sono prive di fondamento.

Del citato art. 2 – bis, il comma 1 sancisce che “Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a Euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”; il comma 1-bis dispone che “La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta”; il comma 1-ter prevede che “La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”.

A sua volta, la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contempla alcun regime transitorio per il sostituito art. 2-bis, comma 1, e per l’introdotto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis comma 1-bis e comma 1-ter.

Orbene, questa Corte (Cass. n. 25837 del 2019), ha sottolineato che la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis inserito dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, che aveva inizialmente limitato la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro per anno di ritardo, era stato viceversa accompagnato da un espresso regime transitorio, il quale rendeva operante la nuova disciplina per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. L’interpretazione data da questa Corte chiarì subito, allora, che le disposizioni in tema di misura dell’indennizzo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, non avevano natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, pur escludendone l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione e la ragionevolezza del criterio di 500 Euro per anno di ritardo recepivano comunque, nella sostanza, le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della stessa Corte di cassazione (Cass. 22 settembre 2014 n. 19897; Cass. 27 ottobre 2014 n. 22772).

Invero, l’indennizzo calcolato in Euro 500,00 per anno di ritardo, come fatto nell’originaria formulazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis non poteva essere di per sè considerato irragionevole, e quindi lesivo dell’adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, essendosi più volte affermato in passato, nei precedenti di questa Corte, che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad e 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad Euro 1.000,00, e che, tuttavia, la valutazione dell’entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l’eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l’esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. 24 luglio 2012 n. 12937; Cass. 24 luglio 2009 n. 17404; Cass. 27 ottobre 2014 n. 22772).

Il giudice, così, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere anche al di sotto del livello di “soglia minima” L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, (la quale è tendenziale, vale cioè “di regola”), là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l’accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (Cass. 12 luglio 2011 n. 15268).

La L. n. 89 del 2001, art. 2 – bis, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette, quindi, al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati (dapprima non inferiore a 500 Euro e non superiore a 1.500 Euro, per ciascun anno, poi non inferiore a 400 Euro e non superiore a 800 Euro per ciascun anno), da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il quantum della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (Cass. 16 luglio 2015 n. 14974; Cass. 1 febbraio 2019 n. 3157).

Trattandosi di nuova disciplina di diritto sostanziale, che conforma il potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell’art. 2056 c.c., in forma di jus superveniens costituente parametro normativo dei valori di aestimatio dell’indennizzo, e non avendo la L. n. 208 del 2015 dettato al riguardo un regime transitorio derogante alla regola generale dell’irretroattività della legge, posta dall’art. 11 preleggi, comma 1, legittimamente la Corte di appello di Palermo ha applicato della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1 (indennizzo annuo di Euro 400,00) come introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, lett. e) e f), nella liquidazione dell’indennizzo spettante al ricorrente per la durata non ragionevole della causa presupposta.

Le norme in esame sono infatti entrate in vigore il 10 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999) e ben possono essere applicate a domande di equa riparazione (quale quella in esame) proposte dopo tale data, ancorchè relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, atteso che, ai fini della disciplina sulla misura dell’indennizzo disposta dalla nuova legge, tali norme devono essere prese in considerazione in se stesse, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno (arg. da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1967 n. 2926).

La Corte di merito (con congrua motivazione che, in quanto tale, si sottrae al vaglio di legittimità, e spendendo il potere attribuitogli dalla norma in oggetto), ha dunque del tutto coerentemente rilevato che, pure essendo vero che la causa presupposta aveva avuto un ritardo ingiustificato di 26 anni, ma in considerazione dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione, nonchè in ragione degli interessi coinvolti e del valore della causa, ha ritenuto che la somma determinata di Euro 400,00 per anno fosse adeguata al ristoro del paterna d’animo sofferto dal ricorrente.

Lo scrutinio e la valutazione degli elementi della fattispecie che consentono di formulare il giudizio di sintesi sul paterna derivante dalla durata irragionevole del processo, poichè costituisce un caratteristico apprezzamento di puro fatto, non è sindacabile in sede di legittimità, ove il giudice di merito abbia – come nella specie – esaminato tutti gli elementi del fatto, pur valutati in maniera difforme dalle aspettative della parte, ex art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella specie, la Corte territoriale non ha omesso l’esame del fatto, ossia della connotazione del paterna d’animo secondo le indicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 2 e ha liquidato l’indennizzo ponendosi nel campo di variazione positivizzato dalla novella e ritenuto congruo dalla giurisprudenza di questa Corte, accordando un indennizzo di Euro 10.400,00 per un ritardo di 26 anni;

– con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 82 e ss. c.p.c. e le norme del D.M. n. 56 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018. A detta del ricorrente, l’importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Palermo sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè ha riconosciuto Euro 450,00 per la fase monitoria di volontaria giurisdizione ed Euro 930,00 per la fase di opposizione, invece del diverso importo per ciascuna fase pari ad Euro 1.350,00 e ad Euro 3.712,00, visto il valore della causa.

La censura è inammissibilmente formulata.

Preliminarmente occorre considerare che il giudizio ex L. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e non va considerato quale procedimento di volontaria giurisdizione, dovendosi applicare per la liquidazione delle spese, la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (Cass. 8818 del 2018; Cass. 23187 del 2016).

Inoltre secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in sede di legittimità la determinazione da parte del giudice di merito per onorari e diritti di avvocato è sindacabile unicamente ove venga dedotta la violazione dei minimi o massimi previsti dalla tariffa professionale.

Ciò chiarito, il ricorrente non espose se non una generica denuncia dell’avvenuta violazione della tariffa professionale, dovendosi invece, per l’autosufficienza del ricorso per cassazione ed a pena d’inammissibilità del ricorso stesso, specificare la violazione con riferimento all’errata applicazione dei parametri in concreto computati dal giudice, in relazione al valore della causa al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità (Cass. n. 14542 del 2001; in termini v. Cass. n. 28406 del 2018);

– passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il Ministero denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 75 c.p.c., per aver Corte di merito errato nel considerare il ricorrente parte del processo presupposto prima ancora della sua insinuazione del suo credito allo stato passivo. A detta del ricorrente incidentale, infatti, la Corte di merito non avrebbe potuto prescindere dalla considerazione della durata ragionevole riferibile alla fase di giudizio in cui non era parte.

Con il terzo motivo, nella prima parte – da trattare unitariamente al primo vertendo sulla medesima questione del computo del ritardo irragionevole – l’Amministrazione denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 2 bis, comma 2 lett. a) e b) per avere la corte di merito valutato l’entità dell’indennizzo sulla sola base di una mera operazione aritmetica di scomputo. Inoltre non avrebbe neanche specificato le ragioni per le quali il termine ragionevole della procedura fallimentare doveva essere di sei anni anzichè di sette anni.

Le censure non possono trovare ingresso.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (da ultimo Cass. n. 2038/2019).

Nella specie, il Ministero non ha sollevato specifiche censure ovvero ha mosso doglianze non attinenti al decisum, facendo riferimento alla fase di opposizione al decreto nella quale il ritardo per il mancato rispetto del termine ragionevole del procedimento fallimentare era stato già determinato in 26 anni, mossa la critica dal ricorrente principale al solo quantum, laddove nel provvedimento impugnato è stata, peraltro, rilevata la stessa contumacia dell’Amministrazione;

– con il secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale liquidato – a fronte di un credito insinuato in via privilegiata di Euro 22.800,00 – un indennizzo esorbitante di Euro 10.400,00, senza tenere conto di quanto in realtà realizzato dal creditore/ricorrente a conclusione della procedura.

Con la seconda parte del terzo motivo l’Amministrazione denuncia – in punto quantum – che sarebbe del tutto assente la valutazione circa l’esito del procedimento ai fini e per gli effetti di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2, lett. a) per avere il ricorrente percepito la sola somma di Euro 549,00, tenuto peraltro conto che nelle procedure fallimentari ed esecutive in genere l’esito del procedimento è conoscibile ex ante, con relativa assenza di alea sotto il profilo del patema d’animo.

Anche le ultime critiche del ricorrente incidentale non possono trovare ingresso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (Cass. n. 25595 del 2008; v. anche Cass. n. 17650 del 2002). Peraltro, la individuazione e la valutazione degli eventuali elementi in presenza dei quali può positivamente escludersi il patema d’animo (e quindi il danno morale) configurano attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, il quale ne ha dato nella specie esaustiva e persuasiva motivazione, sicchè il relativo giudizio non è censurabile in sede di legittimità.

Viceversa, il ricorrente incidentale pretende che questa Corte, attraverso un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, operi un controllo, equivalente in concreto alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata; revisione che si risolverebbe sostanzialmente in una nuova formulazione del giudizio di fatto, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Va negato, invero, che alla Corte di cassazione competa un potere di riesaminare circa la complessità ai fini della durata del giudizio presupposto, potendo solo controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal Giudice del merito, cui soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, con l’unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito.

In definitiva, deve essere respinto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti stante la reciproca soccombenza.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi, principale ed incidentale;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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