Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 12/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 12/07/2021), n.19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 282-2016 proposto da:

COMUNE PALERMO, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI;

– ricorrente –

contro

AMAT PALERMO SPA, con domicilio eletto in ROMA VIA PANARO 25,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ALDO FICI, FRANCESCO VISCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1714/2015 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR della Sicilia, con sentenza n. 1714/30/2015, depositata il 24.4.2015, rigettava l’appello del Comune di Palermo relativo alla controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento con il quale, per la Tarsu 2004, l’amministrazione comunale accertava la debenza in relazione ad aree di parcheggio a sosta tariffata (cd. Zone Blu) affidate dal Comune, in gestione, ad Amat Palermo s.p.a., ritenendo fondato il rilievo mosso dalla società secondo cui la presenza umana, nelle aree parcheggio scoperte, è meramente occasionale e saltuaria e, per tale ragione, essendo incapaci di produrre rifiuti, non possono essere assoggettate all’imposta tarsu.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

Amat Spa resiste con controricorso, illustrato con memoria, chiedendo l’esame dei motivi ritenuti assorbiti dalla CTR, relativi alla propria natura di società in house.

Con requisitoria scritta, il PG insta per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Palermo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo la giurisprudenza di legittimità, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue, secondo i principi giurisprudenziali di legittimità che è dovuta la tassa anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione (cass.7654/2012).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorio ad abitazioni.

Questa previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo per il quale “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

Come reso evidente dal tenore della disposizione, le deroghe da questa previste non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte e accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.

Questa Corte ha, in tal modo, chiarito come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta, in linea di principio, la tassa anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 1623 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047).

Presupposto della Tarsu e’, comunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1. (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003). Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), questa Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva (in termini: Cass., Sez. SA, 15 novembre 2000, n. 14770; Cass., Sez. SA, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5a, 16 maggio 2019, n. 13185).

Tuttavia la convenzione stipulata “inter partes” tra un Comune ed un consorzio relativamente ad aree scoperte demaniali concesse dall’ente per la gestione del servizio della sosta di autoveicoli, va interpretata, in mancanza di una esplicita previsione relativa al pagamento dell’imposta, in ragione dell’equo contemperamento degli interessi delle parti ai sensi dell’art. 1371 c.c., da ravvisarsi nell’obbligo del pagamento dell’imposta da parte di chi di fatto occupa le aree scoperte (nella specie, il consorzio) D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, commi 1 e 2, nonché del canone di cui all’art. 1369 c.c. per essere più conforme alla natura e all’oggetto di un contratto di concessione di area demaniale la regolamentazione del canone invece che la disciplina di ulteriori imposte. (Cass.7916/16). Ne’ è necessaria una completa sottrazione fisica dell’area o la titolarità di un diritto reale di godimento.

Neppure assume rilievo giuridico la circostanza che il Comune, in forza della convenzione, possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze. pubbliche (in termini: Cass., Sez. V, 1 agosto 2019, nn. 20764, 20765, 20767, 20768). Tale peculiarità rende inconferente (per eterogeneità di ratio) il richiamo all’orientamento giurisprudenziale in tema di T.O.S.A.P. per la medesima fattispecie, secondo cui l’affidataria è esonerata da tassazione allorquando sia soltanto attribuito quale sostituta dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un’occupazione temporanea ad opera del ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l’area (non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche di fatto, nella disponibilità del Comune) (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 21 giugno 2004, n. 11553; Cass., Sez. V, 15 settembre 2009, n. 19841; Cass., Sez. V, 21 luglio 2017, n. 18102; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 613).

Difatti, si può affermare che la soggezione alla T.A.R.S.U. trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa (per tale aspetto: Cass., Sez. V 21 giugno 2017, n. 15440), cioè alla gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea (per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio) alla produzione di rifiuti (Vedi Cass. 6571/2020).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio dovendo essere acquisiti i necessari elementi in ordine alla convenzione relativa al servizio di parcheggio, ed alla liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

La Commissione:

-Accoglie il ricorso;

-Cassa la sentenza impugnata;

-Rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, condotta in modalità da remoto, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

 

 

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