Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 08/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. nazzicone Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13956-2016 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, Via VOLTERRA

15, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO TARSIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEUTSCHE BANK S.P.A., (P.I. (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TITO LIVIO, n.

59, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO RIZZITELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MULE’;

– controricorrente –

e contro

BANCA IHS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 735/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

A.P. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 735 del 2016, del 24 febbraio 2016, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda da lui formulata di accertamento dell’inesistenza e della non opponibilità del credito vantato da Deutsche Bank S.p.A. nei suoi confronti, ed è stata altresì respinta la domanda di risarcimento del danno, anche perchè non provato.

Deutsche Bank S.p.A. resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo di ricorso, rubricato “Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, lamenta l’omesso esame del contratto di finanziamento e la nullità della motivazione della sentenza impugnata per non aver considerato l’illegittimità della cessione del credito asseritamente riferibile al ricorrente e poi riacquistato dalla stessa controricorrente, ignorando i documenti da cui emergeva con chiarezza che la banca era a perfetta conoscenza al momento della cessione che il credito era inesistente, in quanto conseguenza di un reato di falso commesso da un terzo ai suoi danni.

Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamenta la violazione di “tutte le norme sul contratto e sulle responsabilità contrattuali ed extra contrattuali e sul comportamento anche processuale delle parti ex art. 1175 c.c.”, deducendo l’omesso rilievo della assoluta nullità del contratto di finanziamento in quanto privo di “fonte”.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Esso non coglie la ratio decidendi della cessazione della materia del contendere sulla cessione del credito e sulla opponibilità dello stesso al ricorrente. Scrive infatti a pagina 3 della sentenza la Corte d’appello di Milano: “Deve in primo luogo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda formulata in primo grado di accertamento dell’inesistenza del credito e comunque della non opponibilità a parte attrice della sua cessione, perchè nelle more riacquistato da Deutsche Bank; a prescindere infatti dalle conclusioni formulate, che si limitano a reiterare richiesta di rigetto delle domande, la lettura dell’atto di appello consente di affermare che la sussistenza del credito, quantomeno dopo la perizia grafologica, e comunque l’opponibilità della cessione, siano questioni superate e non riproposte, quindi non più in discussione”.

Orbene, tali affermazioni non sono minimamente contestate dalle due censure, che non fanno alcun riferimento alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, nè alle ragioni che l’hanno determinata, limitandosi a riproporre la questione di merito della validità e dell’opponibilità del contratto di cessione del credito. Ancora nella memoria illustrativa il ricorrente conferma di non aver inteso la ratio decidendi che sorregge la decisione adottata, dichiarando espressamente di aver individuato detta ratio in ciò, che “la Corte territoriale… ha ritenuto non solo valido e legittimo il contratto di finanziamento e le sue vicende finanziarie (cessioni e riacquisti) ma anche quale elemento probatorio decisivo in ordine alla insussistenza della pretesa creditoria, quindi idoneo a rendere cessata ab origine della materia del contendere”. Viceversa così non è, la Corte d’appello non ha ritenuto valido e legittimo il contratto di finanziamento, ha al riguardo dichiarato cessata la materia del contendere, e tale statuizione non è stata censurata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di Deutsche Bank S.p.A., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA