Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19739 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18207-2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 126, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STELLA

RICIITER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI CICCHITELLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MONICA

2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERDINANDO NICOLETTI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del

27/01/2015, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO FRANCO;

udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, difensore del ricorrente,

che insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO FERDINANDO NICOLETTI, difensore del

controricorrente, che insiste per l’accoglimento del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., datata 11.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, n. 92 del 27.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – B.A. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, resa nel contraddittorio con S.P.K., con cui è stato rigettato l’appello principale della prima ed accolto in parte quello della seconda avverso le statuizioni del tribunale di Cosenza rese, pronunciata la risoluzione di contratti di locazione non abitativa intercorsi tra le parti, sull’esistenza e sull’entità dei crediti vantati da ciascuna delle parti in dipendenza di quelli.

L’intimata resiste con controricorso, peraltro senza il rispetto dei termini di legge.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 – bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p. 3. – In particolare, del motivo articolato dalla ricorrente (“violazione e falsa applicazione degli arTt. 1351, 1362, 1363, 1592, 1593 e 2041 c.c.”), come pure delle repliche nel merito mosse dalla controricorrente, pare superfluo l’approfondimento, non parendo il ricorso in linea con le prescrizioni dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

p. 4. – Quanto al primo profilo, manca nel ricorso l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito (tra le innumerevoli, v.: Cass. 8 gennaio 2016, n. 130; Cass. 27 luglio 2015, n. 15783; Cass., ord. 3 febbraio 2015, n. 1926; in precedenza, v., tra molte: Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. 20 agosto 2004, n. 16360; Cass. 23 luglio 2004, n. 13830; Cass. 21 novembre 2001, n. 14728; Cass. 17 aprile 2000, n. 4937; Cass. 22 maggio 1999, n. 4998). Infatti, nella specie, compare ex abrupto dalla narrazione (seconda facciata, non numerata, del ricorso) un cenno ad una opposizione alla convalida e ad una riconvenzionale per motivi indicati in una narrativa che non si riporta, nè si riassume, mentre nel prosieguo compare, nel contesto di un molteplice rapporto locatizio, una clausola relativa ad un contratto di vendita o ad un preliminare di vendita, i cui dati nel ricorso difettano del tutto.

p. 5. – Inoltre, degli atti in cui sono state formulate le doglianze, dei documenti che ne erano oggetto e dei riscontri di queste manca in ricorso sia la compiuta trascrizione, sia l’indicazione della sede processuale – rispettivamente – di formazione e di produzione: ma sul punto va invece ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, n. 2823 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, n. 2274; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072).

p. 6. – Tali profili di inammissibilità, oltretutto tra loro indipendenti, impongono di proporre al Collegio di adottare le relative declaratorie”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il difensore della ricorrente ha depositato memoria e le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4. – In primo luogo, va rilevata la tardività del controricorso della Spina: esso è stato notificato solo il 12.3.16, a fronte della notifica del ricorso in data 10.7.15, in patente violazione dei termini prescritti dall’art. 370 c.p.c., comma 1; tuttavia, per consolidata giurisprudenza (tra le moltissime: Cass. 5 aprile 1978, n. 2114; Cass. 4 febbraio 1981, n. 742; Cass. 26 novembre 2001, n. 14944; Cass. 27 maggio 2005, n. 11275; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1016; Cass. 13 maggio 2010, n. 11619; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3325; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28997; Cass. 13 aprile 2015, n. 7361; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21053; Cass. 4 marzo 2016, n. 4300), l’inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed al compenso professionale per lo studio della controversia e per la discussione.

5. – Ciò posto, rileva il Collegio che l’incompletezza espositiva del ricorso ipotizzata nella relazione effettivamente sussiste.

6. – Per un verso, infatti, ribadito che nessun atto diverso dal ricorso può legittimamente integrarlo, nel suo testo non si espone alcun collegamento, come apparentemente operato nello sviluppo dei gradi di merito secondo una narrativa che si dà per scontata ma che appunto neppure si espone, tra il solo sicuro oggetto originario della controversia, cioè un rapporto locatizio, ed altro contratto, avente probabilmente ad oggetto la compravendita di un bene immobile, i cui dati nel ricorso continuano a difettare del tutto.

7. – Per altro verso, se è vero che le sole clausole controverse del contratto sono riportate in ricorso, è evidente che mancano, in questo e solo in questo (non bastando riferimenti o rinvii, per la consolidata giurisprudenza richiamata in relazione), da un lato ogni riferimento al complessivo sinallagma, onde ricostruire il sistema di obbligazioni contrapposte delle parti cui ricondurre i pretesi inadempimenti, dall’altro lato l’indicazione di quando e dove le relative questioni sono state sottoposte ai giudici del mento, secondo quanto appunto messo in luce dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata.

8. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità – benchè limitate, per quanto visto in dipendenza della tardività del controricorso, alle attività connesse al rilascio della procura, allo studio ed alla discussione in adunanza in camera di consiglio – poste a carico della ricorrente soccombente, con la distrazione a favore del difensore della controparte, avendo questi dichiarato in controricorso di averne fatto anticipo.

9. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna B.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di S.P.K. e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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