Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19738 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1345/2015 proposto da:

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore, domiciliati

ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

A.S.G., UNIVERSITA’ STUDI PAVIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 746/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 27/11/2013, la Corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’appello proposto da A.S.G. e in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in solido con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, al risarcimento dei danni subiti dalla A. a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo la A., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato corsi di specializzazione in un arco temporale compreso tra il 1981 e il 1989, senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano, rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dalla A., conseguentemente provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest’ultima dovuto;

che, avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che nessun intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica censurano la sentenza impugnata per violazione delle direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76; nonchè per violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma nella versione consolidata GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002), dell’art. 117 Cost., comma 1 e dell’art. 16 della direttiva CEE 82/76 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto di A.S.G. al conseguimento del beneficio dalla stessa rivendicato in relazione al diploma di specializzazione in endocrinologia, essendosi quest’ultima iscritta al corrispondente corso di specializzazione nel 1981 come riferito nello stesso atto di citazione dell’interessata (e riportato al fl. 2 della sentenza impugnata);

che il motivo è fondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 24/1/2018, “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”;

che, in particolare, detta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea precisa che “l’art. 2, paragrafo 1, lett. c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinchè, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro”;

che, infine, “l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), l’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonchè l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa”;

che, in forza di tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno affermato come la doverosa ottemperanza all’interpretazione delle disposizioni delle direttive richiamate offerta dalla Corte di Giustizia imponga il riconoscimento, in favore dei medici iscritti ai corsi di specializzazione per l’anno accademico 1982-1983 del risarcimento del danno subito, a seguito del mancato recepimento della disciplina comunitaria, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa (Sez. U, Sentenza n. 19107 del 2018);

che, sotto altro profilo, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il richiamato dictum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è valso a confermare il principio in forza del quale il diritto all’adeguata remunerazione – spettante per “qualsiasi formazione a tempo pieno iniziata nel corso dell’anno 1982” non può essere riconosciuto in relazione alle specializzazioni iniziate negli anni precedenti (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 2018);

che, infatti, come noto, la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975;

che la prima di tali direttive sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico, mentre la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”;

che l’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982;

che l’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”;

che l’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”;

che la direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982, venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982;

che l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”;

che, pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31 dicembre dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;

che da tali premesse consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso;

che, come precedentemente indicato, la medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva;

che la Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata, ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso;

che, nel caso di specie, secondo la precisazione resa dalle amministrazioni ricorrenti, rispetto alla domanda originariamente avanzata dalla A. (riferita a due distinti corsi di specializzazione: endocrinologia, frequentata dal 1981 al 1984, e medicina interna, frequentata dal 1984 al 1989), l’odierno ricorso risulta avanzato unicamente in relazione al riconoscimento dell’equa remunerazione per il corso di specializzazione in endocrinologia;

che, ciò posto, risalendo l’iscrizione (e dunque l’inizio) del corso di specializzazione in endocrinologia dedotto in giudizio dalla A. a un’epoca anteriore al 1982, deve escludersi la sussistenza di alcun inadempimento, in capo allo Stato italiano, all’obbligo di recepimento delle direttive comunitarie dedotte in giudizio limitatamente a tale corso;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dev’essere disposta la conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata;

che, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, ritiene il Collegio di poter decidere nel merito, disponendo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.S.G. e in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dello Stato italiano al pagamento, in favore della A., degli importi annuali (pari ad Euro 6.713,94, oltre agli interessi legali dalla domanda del 2/12/2003 al saldo) per ogni anno di frequentazione della scuola di specializzazione presso la quale la stessa è stata iscritta in epoca posteriore al 1 gennaio 1983 (ossia per il corso di specializzazione in medicina interna) e per l’intera durata dell’intero corso (quinquennale), per l’importo complessivo pari ad Euro 33.569,7 (6.713,94 X 5 = 33.569,7), oltre agli interessi legali dal 2/12/2003 al saldo;

che, in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.S.G. e in riforma della sentenza di primo grado, condanna lo Stato italiano al pagamento, in favore di A.S.G., dell’importo di Euro 33.569,7, oltre agli interessi legali dal 2/12/2003 al saldo.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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