Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19738 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10221-2019 proposto da:

F.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SONIA DI DOMENICANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

F.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA IRNERIO 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA FERA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SONIA DI DONIENICANTONIO;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Catanzaro, con decreto n. 2499/2018, respingeva l’opposizione proposta da F.A.R. avverso il decreto del Magistrato designato – emesso il 15.01/20.01.2018 – che aveva rigettato la sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in quanto in qualità di erede aveva assunto la qualità di parte solo con la sua costituzione in giudizio e non risultava superato il periodo di ragionevole durata, ed in proprio, essendo rimasta contumace, non risultava superata la presunzione prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies.

Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro la F. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato fondato, infondato l’incidentale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale il Ministero della giustizia ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Atteso che:

– il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento quanto al ricorso principale e ritiene che detto ricorso debba rigettato per le ragioni di seguito esposte;

– con il primo motivo di ricorso la F. censura la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, comma 2 sexies, lett. b) e comma 2 bis nonchè dell’art. 6, par. 1 CEDU e della L. n. 848 del 1955, art. 6 che ha ratificato per l’Italia la Convenzione, degli artt. 111, 117 e 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello di Catanzaro desunto il disinteresse della ricorrente rispetto al giudizio presupposto sulla scorta della sua iniziale contumacia, giacchè – come riconosciuto da specifico arresto di questa Corte Sezioni Unite – il paterna d’animo è patito per il solo fatto di essere la parte coinvolta venuta a conoscenza del giudizio e dal suo protrarsi eccessivo dello stesso giudizio.

Col secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 e comma 2 sexies, lett. b) e art. 2 in combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., per illogicità della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, avendo la Corte di appello errato nell’aver considerato privo di prova il pregiudizio patito. La ricorrente aveva evidenziato di avere patito il danno per l’irragionevole durata del giudizio presupposto, avente ad oggetto l’annullamento di alcuni contratti di compravendita stipulati dai suoi aventi causa, con conseguente loro chiamata in causa in garanzia perchè rispondessero dell’evizione e del risarcimento dei pretesi danni, posizioni difese in sede processuale con la costituzione della madre della ricorrente e di una sorella e la contumacia costituiva una scelta difensiva.

I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, risultano privi di pregio in quanto neanche si confrontano con l’ordito motivazionale della decisione impugnata.

Il Collegio catanzarese, invero, ha puntualmente considerato nel suo argomento il principio affermato nell’arresto reso dalle sezioni unite citato dalla ricorrente ed ha proceduto, come indicato nello stesso, alla valutazione dell’incidenza circa il protrarsi del procedimento della condotta della parte, nonchè evidenziato come i dati fattuali portati per superare la presunzione posta dalla legge – richiamati dalla F. anche nell’argomento critico svolto in questa sede – in effetti non consentivano di ritenere lumeggiata l’effettiva esistenza del patema d’animo circa l’esito della lite, di cui la F. era parte non costituita.

Dunque non concorre il vizio denunziato con il primo motivo di ricorso avendo la Corte territoriale esaminato puntualmente tutti gli elementi fattuali rilevanti per la fattispecie, siccome richiesto dalle norme evocate siccome violate.

Del resto già nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stato più volte affermato da questa Corte che la inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale, piuttosto, l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo – la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione – può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. 19 settembre 2016 n. 18333; Cass. 23 giugno 2011 n. 13742; Cass. 13 aprile 2006 n. 8716; Cass. 11 marzo 2005 n. 5398).

Quanto all’argomento critico svolto con il secondo mezzo, che si articola in due distinti profili, l’uno afferente alla portata della disposizione normativa in tema di contumacia e l’altra afferente la valutazione dei dati fattuali in atti al fine di ritenere non superata la presunzione relativa citata, si osserva che la prima questione, la critica si compendia nella mera proposizione di propria opzione interpretativa della norma secondo la quale – in una cornice di corretta lettura costituzionale – la portata operativa della disposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma sexies rimane limitata alla sola ipotesi che la parte sia rimasta contumace per l’intera durata del procedimento e non anche quando si sia tardivamente costituita nello stesso.

Una siffatta lettura della disposizione legislativa, anzitutto, non appare coerente con il dato testuale, che opera riferimento alla sola condizione processuale senza anche operare cenno al suo protrarsi nel tempo e nemmeno con l’insegnamento desumibile dall’arresto delle sezioni unite in terna, che comunque impone al Giudice di valutare l’incidenza della condotta processuale della parte contumace nel concreto senza cenno alla durata della contumacia.

Inoltre la Corte di merito non ha messo in dubbio che anche il contumace possa rivendicare l’indennizzo, bensì ha valutato, nello specifico, che la condotta processuale scelta dalla parte lumeggiasse disinteresse rispetto alla lite con conseguente assenza di adeguata prova della sussistenza del necessario paterna d’animo dipendente dall’irragionevole durata del procedimento civile presupposto.

Circa il secondo profilo di critica, questo si compendia in buona sostanza nella propria valutazione dei dati di causa per ritenere superata la presunzione relativa posta dalla legge in relazione alla contumacia, con apprezzamento meramente alternativo a quello elaborato ed illustrato con adeguata motivazione dalla Corte di merito.

E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053); passando all’esame dell’impugnazione incidentale mossa dall’Amministrazione con tre censure, relative tutte alla tardività L. n. 89 del 2001, ex art. 4 del ricorso ex L. n. 89 del 2001 proposto dalla F., va considerato che essendo sostanzialmente subordinato all’accoglimento dell’impugnazione principale, situazione non verificatasi nella specie, ne consegue l’assorbimento di detta impugnazione (v. Cass. n. 4691 del 2015; Cass. n. 6138 del 2018).

Al rigetto del ricorso principale segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione della giustizia delle spese di questo giudizio di legittimità, determinate in complessivi Euro 1.500,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;

condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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