Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19738 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19738

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13840-2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO, 32,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTANGELO, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati GIANNI BELLEI e

GIOVANNI BELLEI;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato CLARA VENETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO CERUTTI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 866/2016 del

TRIBUNALE di MODENA, depositata l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Soldi Anna Maria che, visto l’art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il regolamento di competenza.

Fatto

RITENUTO

che:

C.S. propone ricorso per regolamento di competenza contro la sentenza numero 866/2016 dell’11 maggio 2016 con cui il Tribunale di Modena, accogliendo l’eccezione dell’opponente a decreto ingiuntivo Z.A., il quale aveva dedotto la competenza a conoscere della causa della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Bologna, in dipendenza della domanda riconvenzionale da esso proposta, ha revocato il proprio decreto ingiuntivo numero 4107/2015, spogliandosi della causa in favore di quest’ultimo Tribunale.

Z.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata assumendo che, nonostante Z.A. avesse in via riconvenzionale eccepito in compensazione un controcredito di Euro 100.000 scaturente dal negozio di cessione di quote di ZI.MA Impianti Srl nonchè di Agricola La Riva s.s., invocando per l’effetto la condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle somme residue, competente a conoscere dall’opposizione al decreto ingiuntivo (e non della domanda riconvenzionale della quale avrebbe dovuto disporsi la separazione) fosse il solo Tribunale di Modena.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è ammissibile, giacchè il Tribunale di Modena ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo in ragione della sola rilevata propria incompetenza, e fondato.

Risulta documentalmente provato che il rapporto sostanziale posto a fondamento della domanda monitoria, concernendo vicende inerenti una società semplice, fosse estraneo alla previsione normativa di cui all’articolo 3 decreto legislativo numero 168/2003.

Tanto premesso, è da ritenere che il Tribunale investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo non potesse dichiararsi incompetente per ragioni di connessione, nonostante la previsione dettata dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3.

Va difatti data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la causa di opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale ed inderogabile dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, non modificabile neppure per ragioni di connessione (Cass. 16454/2015; Cass. 10384/2008; Cass. 18824/2004).

Su tale premessa deve dunque affermarsi che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi alla proposizione della domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, avrebbe dovuto separare le cause, rimettere quella relativa alla predetta domanda riconvenzionale al Tribunale di Bologna, ferma restando nel prosieguo la possibilità di fare eventuale applicazione delle disposizioni concernenti la sospensione dei processi.

Nè può sostenersi che le conclusioni testè raggiunte possano essere derogata dalla previsione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 3, secondo cui le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2, atteso che tale ultima disposizione costituisce speciale applicazione dei criteri di spostamento di competenza per connessione regolati dagli artt. 39 e ss. c.p.c..

PQM

 

dichiara la competenza del Tribunale di Modena sull’opposizione a decreto ingiuntivo, quella del Tribunale di Bologna sulla domanda riconvenzionale, rimettendo al giudice di merito anche la statuizione sulle spese di lite di questa fase.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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