Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19737 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19737 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Macciachini Valeria, elettivamente domiciliata in
Roma Lungotevere Marzio 3, presso lo studio
dell’Avv.to Raffaele Izzo, e rappresentata e difesa
per delega in atti dall’Avv.to Nicola Sardi in
forza di procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente contro
(›
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/49/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
21/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avv.to Emanuele Coglitore, su delega, per
parte ricorrente,

e l’Avvocato dello Stato,

Giancarlo Caselli, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
la declaratoria di inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 83 del 25/09/2008, depoitata in
data 21/11/2008, la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, Sez. 49, accoglieva, con

proposto, in data 21/01/2008, dall’Agenzia delle
Entrate Ufficio Milano 2, avverso la decisione n.
351/18/2006 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso
di Macciachini Valeria contro il provvedimento di
diniego, notificato nell’ottobre 2005, dell’istanza
di definizione di omessi e ritardati versamenti di
imposte, dal 1996 al 2001, presentata ai sensi
dell’art.9 bis 1. 289/2002, provvedimento motivato
con il non integrale pagamento di tutte le rate.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
rilevava che la fattispecie di cui all’art.9 bis
1.289/2002, a differenza di altre ipotesi di
condono, si perfezionava

“solo con l’integrale

pagamento di tutte le rate, in quanto in tale
fattispecie il legislatore non ha previsto la
possibilità che 11 versamento parziale delle somme
dovute rendesse comunque valida l’istanza”;
inoltre, i giudici tributari aggiungevano che

“la

norma non fa salvi gli effetti della definizione
per il caso di mancati o ritardati pagamenti” e che
“anche sotto il profilo logico” appariva “incongruo
ritenere che un condono preordinato alla
regolarizzazione di tardivi versamenti potesse a
sua volta essere definito mediante versamenti
tardivi”.

2

compensazione delle spese di lite, l’appello

Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo due motivi di
ricorso, per omessa ed insufficiente motivazione
circa un fatto decisivo controverso, ex art.360 n.
5 c.p.c. (Motivo 1, in relazione alla omessa
motivazione in ordine alla eccezione di
inammissibilità dell’appello dell’Amministrazione
finanziaria “sul presupposto dell’esistenza di una

parti”), e per violazione e/o falsa applicazione di
norma di diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 2,
in relazione all’art.9 bis 1.289/2002).
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
In data 20/03/2013, la ricorrente, rappresentata
dal difensore procuratore speciale Avv.to Sardi, ha
depositato un’istanza di rinuncia al ricorso,
notificata il 7-11/3/2013 all’Agenzia delle
Entrate.
Motivi della decisione
La Corte rileva che la dichiarazione di rinunzia
non è stata sottoscritta anche dalla ricorrente
personalmente, ma soltanto dal difensore munito
della semplice procura alle liti e non di ulteriore
specifico mandato speciale a rinunciare, ai sensi
dell’art.390

comma 2 °

c.p.c.

(Cass.11154/2006;

Cass.22806/2004), non essendo quindi idonea a
produrre l’estinzione del processo; tuttavia, il
medesimo atto appare suscettibile di determinare
l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per
difetto di interesse (Cass.15980 e 27133/2006).
Le spese processuali vanno integralmente compensate
tra le parti per giusti motivi, atteso l’esito del
giudizio.
P.Q.M.

3

sentenza resa sul medesimo oggetto tra le medesime

ISENTE DA REGISTRAZIONE
Ai SENSI DEL n.p.R. 2tW4/19,6
N. 131 TAB. ALI__ 13. – N. 5
IYIATERIA TRIBIJTAkIA

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per
carenza di interesse ed integralmente compensate
tra le parti le spese del presente giudizio di
legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, il 28/03/2013.

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