Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19737 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19737 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 20464-2013 proposto da:
MINISTERO

ISTRUZIONE

UNIVERSITA’

RICERCA

P.IVA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2018
1680

TRANFA ROSA, COCCO ADRIANA, elettivamente domiciliate
in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che le
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso

la

sentenza n.

2265/2013

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2013, R. G. N.

7030/2009.

R.G 20464/2013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Istruzione,
Università e Ricerca avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto
le domande di Rosa Tranfa e Adriana Cocco e condannato il Ministero al pagamento,
rispettivamente, di C 44.224,74 e di C 53.295,20 a titolo di differenze retributive fra il
trattamento spettante all’ispettore generale e quello riconosciuto al direttore di divisione;
2.

la Corte territoriale ha premesso che Con sentenza n. 10714/2006, passata in

nella

9a

qualifica funzionale, poi trasformata nella posizione economica C3, alla

equiparazione, quanto agli aspetti economici del rapporto, al personale del ruolo ad
esaurimento, fondando la pronuncia sul principio di non discriminazione e sulla
equivalenza delle mansioni

svolte rispetto a quelle

proprie delle due qualifiche

dell’anzidetto ruolo;
3. il giudice di appello ha escluso che la successiva azione

proposta dalle appellate

violasse il principio del ne bis in idem perché il precedente giudizio si era concluso con
sentenza di condanna generica, non correttamente eseguita dall’amministrazione, sicché
le ricorrenti dovevano necessariamente promuovere un nuovo giudizio di cognizione, non
potendo far valere le loro pretese in sede esecutiva a fronte di una pronuncia che non
esplicitava con chiarezza il parametro da utilizzare ai fini della quantificazione;
4. la Corte romana ha ritenuto, poi, che il trattamento retributivo dovesse essere quello
dell’ispettore generale, perché il giudicato aveva disposto l’equiparazione sulla base di
argomenti che necessariamente implicavano la necessità di assumere a riferimento la
retribuzione più elevata;
5. infine il giudice di merito ha ritenuto irrilevante che la qualifica di ispettore generale
presupponesse una progressione di carriera non più applicabile dopo la soppressione del
ruolo, atteso che nella specie le ricorrenti non avevano chiesto un diverso
inquadramento, avendo domandato la mera equiparazione a fini economici;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il M.I.U.R. sulla base di due
motivi, ai quali hanno resistito Rosa Tranfa e Adriana Cocco con tempestivo
controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. .

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. «violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.» perché, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte territoriale, l’azione doveva essere ritenuta inammissibile, non potendo le

giudicato, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto delle originarie ricorrenti, inquadrate

originarie ricorrenti far valere nuovamente in giudizio un diritto del quale era già stata
domandata la tutela;
1.1. il Ministero evidenzia che il Tribunale di Roma aveva disposto la generica
equiparazione al personale del ruolo ad esaurimento sicché le ricorrenti avrebbero
dovuto, eventualmente, impugnare la decisione e chiedere che ai fini della
quantificazione del trattamento retributivo fosse considerata la qualifica di ispettore
generale e non quella di direttore di divisione;
2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
addebita alla sentenza impugnata «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.,

165/2001» ed evidenzia che correttamente l’amministrazione, sulla base della sentenza
passata in giudicato, aveva attribuito i miglioramenti economici avendo riguardo alla
posizione iniziale della carriera del ruolo ad esaurimento;
2.1. ribadisce il ricorrente che l’accesso alla superiore qualifica di ispettore generale
presupponeva un meccanismo di formale avanzamento giuridico, venuto meno a seguito
della soppressione del ruolo;
2.2. aggiunge, infine, che erroneamente la Corte territoriale per giustificare la scelta del
parametro ha richiamato il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 d.lgs. n.
165/2001 posto che la norma vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi
rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo ma non costituisce parametro per
giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione;
3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni già evidenziate da questa
Corte con le ordinanze nn. 10309/2014, 19461/2014 e 19040/2017, pronunciate in
fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa;
4. anche in questa sede, infatti, le censure si fondano sulla sentenza n. 10714/2006 del
Tribunale di Roma, passata in giudicato, e sugli atti del precedente giudizio, in relazione
ai quali non risultano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt.
366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.;
4.1. questa Corte ha già affermato, e va qui ribadito, che «poiché la sentenza prodotta in
un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della
decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di
documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del
ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne, in tutte le sue
implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il
motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto
all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno»
(Cass. n.21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);
4.2. è stato precisato anche che l’interpretazione del giudicato esterno può essere
effettuata direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena ma a condizione

324 c.p.c., 13 e 15 C.C.N.L. 1998-2001, 17 e 18 C.C.N.L. 14/9/2007, 45 del d.Ig. n.

che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, con richiamo congiunto della
motivazione e del dispositivo, atteso che quest’ultimo, isolatamente considerato, non può
essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale ( Cass. n. 5508/2018 e negli
stessi termini Cass. 10537/2010 e Cass. 26627/2006);
4.3. nel caso di specie il Ministero ricorrente si è limitato a trascrivere a pag. 8 il solo
dispositivo della sentenza e non ha precisato da chi, dove e con quali modalità la stessa
era stata prodotta, né ha depositato il documento unitamente al ricorso per cassazione;
5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano
istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016;
Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3.000,00 per competenze professionali ed C
200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché

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