Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19737 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9672-2019 proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Firenze, adita in sede di riassunzione, con decreto n. 281/2018, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto n. 161/2015 emesso dal medesimo ufficio, condannava il Ministero della giustizia al pagamento in favore di C.M.P. di Euro 500,00 a titolo di indennizzo per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento presupposto (durato oltre quattro anni, dal maggio 2010 al luglio 2014, ed articolatosi in tre fasi connesse, di cui una di merito davanti alla corte distrettuale di Perugia, una seconda di legittimità ed una terza di esecuzione presso il Tribunale di Roma) e per l’effetto compensava per un mezzo le spese di causa, liquidando la restante quota delle spese processuali in complessivi Euro 118,00 per ciascuna fase di merito e in Euro 161,50 quelle del giudizio di legittimità.

Avverso il decreto della Corte di appello di Firenze la C. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato parzialmente fondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Atteso che:

– con il primo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, per avere la Corte di merito disposto la compensazione per la metà delle spese di lite sull’assunto della reciproca soccombenza ritenuta per avere liquidato un indennizzo ridotto rispetto a quello riconosciuto nel provvedimento monitorio opposto dal Ministero opponente. Diversamente la parte opposta era risultata, all’esito finale della lite, la parte vittoriosa.

Il motivo è infondato.

Pur dovendosi riconoscere che la sbrigatività motivazionale sul punto della decisione impugnata, per un verso, e la non agevole distinzione giuridica delle due ipotesi di compensazione, per altro verso, costituiscono nel loro insieme una di quelle severe e non comuni ragioni di cui alla previsione normativa, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113 del 2018; Cass. n. 20888 del 2018; Cass. n. 21684 del 2013; Cass. n. 22381 del 2009).

Nel caso di specie, è chiaro che a fronte di una domanda articolata in unico capo e di una parzialità dell’accoglimento in riferimento all’individuazione del periodo di ritardo ingiustificato del giudizio presupposto al fine della determinazione dell’indennizzo richiesto (riconosciuto il superamento del termine per il solo giudizio di merito e non per quello di legittimità e neppure per quello di esecuzione, con quantificazione in Euro 500,00 dell’indennizzo a fronte di 1.000,00 liquidati in via monitoria e, quindi con un sensibile abbattimento del 50%), si rivela giuridicamente corretta la scelta di compensare parzialmente le spese per reciproca soccombenza, così dovendosi intendere tecnicamente la decisione della Corte di merito che ha considerato la soccombenza dell’opposta “sul quantum”.

Deve, altresì, rilevarsi che questa Corte ha già avuto modo di precisare (Cass. n. 12694 del 2017) che lo iato tra il quantum richiesto e quello liquidato può assurgere a sintomo di “”gravi ed eccezionali ragioni” (secondo quanto previsto dal testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009) per giustificare altrimenti la compensazione totale o parziale”; in altri termini, può costituire autonoma emergenza fattuale, apprezzabile quale giusto motivo per far luogo alla compensazione ad opera del giudice del merito, chiamato dalla formulazione normativa – peraltro significativamente aperta nella versione che qui viene in rilievo (la successiva, delle “gravi ed eccezionali ragioni” restringe l’area dell’intervento derogatorio) – ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza.

Per quanto sopra esposto non può trovare applicazione nel caso di specie l’affermazione di cui alla decisione n. 1268 del 2020 di questa Corte, come invocata dalla ricorrente, dal momento che qui non viene in rilievo una questione di moltiplicatore, quale misura idonea a contemperare la serietà dell’indennizzo con l’effettiva consistenza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, ma la durata stessa del ritardo che connota il patema d’animo;

– con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2233 c.c., comma 2, e con le norme del D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018. A detta della ricorrente, l’importo delle spese di lite liquidato dalla Corte di appello di Firenze sarebbe al di sotto dei valori minimi individuati dal D.M. n. 55 del 2014 e dalle relative Tabelle poichè, pur applicando i parametri minimi ridotti del 50% per ogni singola voce da riconoscere (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale), il totale minimo da liquidare avrebbe dovuto essere corrispondente all’importo di Euro 286,00 (anzichè di Euro 236,00, pari ad Euro 118,00 per ciascuna delle due fasi di merito).

La censura è fondata.

L’importo complessivo dei compensi professionali, relativi al giudizio definito con l’impugnato decreto, come liquidato dalla Corte distrettuale risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55 del 2014. Infatti, pur applicando la massima riduzione ai singoli importi spettanti per ciascuna voce, ai sensi dell’art. 4, comma 1, citato D.M., si perviene al riconoscimento della somma totale di Euro 286,00, così computata: Euro 67,50 per la fase di studio della controversia (a fronte di Euro 135,00 come importo medio ordinario); Euro 67,50 per la fase introduttiva del giudizio (a fronte di Euro 135,00 quale importo medio ordinario); Euro 51,00 per la fase istruttoria (e non Euro 119,00, come richiesto dai ricorrenti, computando l’importo liquidato quale risultante per effetto della riduzione del 70% – applicabile per tale voce rispetto alla somma ordinaria prevista in tabella di Euro 170,00); Euro 100,00 per la fase decisionale (a fronte di Euro 200,00 quale importo medio ordinario).

Pertanto, pur corrispondendo gli importi minimi liquidabili con riferimento alle voci relative allo studio della controversia, alla fase introduttiva e a quella decisionale a quelli richiesti dal ricorrente, la somma imputabile al minimo per la fase istruttoria è stata invocata in misura eccedente rispetto a quella prevista per tabella.

In definitiva, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso, respinto il primo.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà a rideterminare le spese processuali e regolamenterà anche le spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo;

cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA