Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19737 del 17/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/09/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 17/09/2010), n.19737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34339/2006 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO FRANCESCA MARIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FALVO FABRIZIO MARIA, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAMEZIA TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANZARO, depositata il 21/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Lamezia Terme notificò il 4 dicembre 2000 al sig. M.D. avvisi di liquidazione dell’ICI relativa agli anni dal 1993 al 1997. Il contribuente non impugnò tali avvisi, ma si oppose alla susseguente cartella esattoriale con ricorso alla Commissione tributaria provinciale del 14 marzo 2003 deducendo di aver presentato – con atto del 31 gennaio 2001 – deduzioni difensive avverso gli avvisi di accertamento.

Costituendosi in giudizio il Comune di Lamezia Terme dedusse l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso in ragione della definitività degli avvisi di accertamento. La sentenza fu appellata dal contribuente deducendo che la decadenza dal diritto di opporsi all’accertamento sarebbe stata impedita dalla presentazione delle deduzioni difensive, quanto meno con riguardi alle sanzioni comminate. La Commissione tributaria regionale rigettò l’impugnazione rilevando che l’accertamento era divenuto definitivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e comunque il contribuente non aveva provveduto a proporre opposizione neppure dopo il termine di 90 giorni dalla presentazione delle deduzioni difensive ex D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione al quale il Comune non ha resistito in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata, alla pari di quella di primo grado, ha affermato l’inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale in quanto il contribuente non aveva proposto tempestiva impugnativa all’avviso di liquidazione. La Commissione tributaria regionale, a fronte della deduzione da parte del contribuente, di aver tempestivamente proposto deduzioni difensive alle quali il Comune non aveva risposto, ha affermato che comunque l’opposizione andava proposta entro il termine di 90 giorni dall’istanza ex D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del medesimo art. 6 in quanto tale norma, posta dalle sentenza impugnata a fondamento della decisione, non sarebbe applicabile all’ICI. L’affermazione è fondata – dato che l’art. 6 si applica solo alle imposte sui redditi e all’IVA, e l’ICI non è un’imposta sui redditi -ma irrilevante in quanto l’inapplicabilità della norma suddetta all’ICI, esclude la sospensione del termine per proporre l’opposizione, ma non incide sull’inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale per definitività dell’avviso di accertamento o di liquidazione ove lo stesso, come nella specie, non sia stato opposto nel termine di 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 7, e si assume che il contribuente si era avvalso della facoltà di proporre deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, comma 4, che tale facoltà è alternativa a quella di impugnare e che non avendo il Comune provveduto sulle deduzioni sarebbe decaduto dal potere di maggiore accertamento o liquidazione e ciò sia per le sanzioni che per la sorte.

Anche tale motivo è infondato: il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 si applica alla contestazione di trasgressioni e alla irrogazione di sanzioni e non all’avviso di liquidazione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la infondatezza e la mancanza di prova della pretesa tributaria.

Trattandosi di opposizione a cartella esattoriale il motivo è inammissibile.

Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, poichè l’amministrazione comunale non ha partecipato al giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2010

 

 

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