Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19737 del 03/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14736-2015 proposto da:

G.R., da ritenersi, in difetto di elezione di

domicilio in (OMISSIS), per legge domiciliato ivi presso la

cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE BRUNETTI e DANTI BRUNETTI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.A., da ritenersi, in difetto di elezione di domicilio

in (OMISSIS), per legge domiciliato ivi presso la cancelleria della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso, dagli avvocati

ANGELO DI PONZIO e VINCENZO DI PONZIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1622/2015 del TRIBUNALE di LECCE del

25/03/2015, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO FRANCO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., datata 11.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, n. 1622 del 25.3.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – G.R. ricorre, affidandosi a non meno di quattro motivi, per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con cui è stata rigettata la sua opposizione avverso il precetto notificatogli il 5.4.09 ad istanza di D.L.A.. Quest’ultimo resiste con controricorso.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 – bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

p. 3. – In particolare, dei motivi – privi di numerazione articolati dal ricorrente (“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”; “omessa valutazione di una prova decisiva”; “omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione della consulenza tecnica espletata”; “violazione e falsa applicazione delle norme del codice di procedura civile ex art. 281 sexies c.p.c.”) e singolarmente lontani i primi tre da qualunque previsione normativa applicabile (anche alla stregua della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata), pare superflua la stessa illustrazione, in uno a quella delle repliche della controparte.

p. 4. – Invero, non essendo nel ricorso introduttivo – in violazione dei parametri di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, – indicati con precisione causa petendi e petitum dell’opposizione nella formulazione del ricorso introduttivo (non potendo rilevare alcuna ragione di opposizione dispiegata successivamente) e non avendo il provvedimento qualificato in modo espresso la domanda (se non come opposizione a precetto, ciò che non risolve però la questione della sua sussumibilità entro l’art. 615, comma 1, o dell’art. 617 c.p.c.), occorre applicare il c.d. principio dell’apparenza, nella parte in cui però devolve al giudice dell’impugnazione la delibazione della correttezza del mezzo prescelto, per non avervi proceduto chiaramente nè le parti nè soprattutto il giudice della sentenza impugnata (in generale, sul principio suddetto: Cass. 5 maggio 2016, n. 8958; Cass. 5 aprile 2016, n. 6563; Cass. 20 novembre 2015, n. 23829; Cass. 13 aprile 2015, n. 7364; Cass. 11 luglio 2014, n. 15897; Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408; Cass., ord. 2 marzo 2012, n. 3338, resa ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1, ove ulteriori riferimenti; in precedenza, come richiamati da Cass. 18 giugno 2015, n. 12649: Cass., Sez. Un., nn. 932/1978, 4506/1978, 5096/1978, 2466/1986, 1914/1992, 3467/1994, 9287/1994, 1146/2000; Cass 3630/01; Cass. 3400/01; Cass. 23084/05; Cass. 4693/07; oppure ancora: Cass., ord. 24633 del 2014; Cass. 6831 del 2014; Cass., ord. 24633 del 2014; Cass. 6831 del 2014; Cass. 24114 del 2013; Cass. 12583 del 2013; Cass. n. 17408 del 2012; Cass. Sez. Un., nn. 10073 e 4617 del 2011; Cass. n. 21363 del 2010).

p. 5. – E, stando ai frammentari elementi ricavabili dal ricorso e dal provvedimento impugnato, oggetto della contestazione dell’opponente era la non spettanza dell’intera somma precettata o la contestazione comunque della titolarità o della persistenza del credito azionato: ciò che integra un’opposizione all’esecuzione, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

p. 6. – Ne consegue che avverso la qui gravata sentenza non è ammissibile un ricorso diretto per cassazione, ma esclusivamente l’ordinario rimedio dell’appello, del resto ripristinato nel testo dell’art. 616 c.p.c., a far tempo dal 4.7.09″.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il controricorrente ha depositato memoria, con cui reitera la richiesta di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità poste a carico del ricorrente soccombente.

5. – Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da patte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna G.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di D.L.A., liquidate in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modi” dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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