Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19736 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19736 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA
sul ricorso 15254-2013 proposto da:
MINISTERO

ISTRUZIONE

UNIVERSITA’

RICERCA

P.IVA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2018
1678

PORRAZZINI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDREA CAVICCHIOLI, giusta
delega in atti;

Data pubblicazione: 25/07/2018

- controricorrente avverso la sentenza n. 1/2013 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 09/04/2013, R. G. N.

33/2012.

R G 15254/2013

RILEVATO CHE
1.

la Corte di Appello di Perugia ha respinto l’appello proposto dal Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Umbria e dall’Istituto statale d’arte di Orvieto avverso la sentenza del Tribunale di
Orvieto che aveva riconosciuto il diritto di Francesca Porrazzini a percepire l’indennità di
maternità per il periodo 2 settembre 2002/9 gennaio 2003;
2. la Corte territoriale, premesso che la Porrazzini era stata assunta quale docente a

escluso che nella fattispecie potesse operare la decadenza prevista dall’art. 47 del d.P.R.
n. 639/1970 e ha evidenziato che la norma è applicabile solo nei casi in cui oggetto del
giudizio è una prestazione di natura previdenziale, posta a carico dell’Inps;
3. ai dipendenti pubblici, invece, compete, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d. Igs. n.
151/2001 non già l’indennità bensì il trattamento economico corrispondente, che il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere, sicché non può operare, quanto alla decadenza, il
regime invocato dall’appellante;
4. nel merito la Corte, ricostruito il quadro normativo, ha ritenuto che spettasse alla
Porrazzini la retribuzione per il periodo in cui il rapporto era rimasto sospeso in
conseguenza della maternità, giacché il C.C.N.L. 1994/1997 per il personale del comparto
Scuola, che prevedeva solo la conservazione del posto senza assegni, era stato superato
dalla disciplina dettata dall’art. 57 del d.lgs. n. 151/2001, con il quale il diritto delle
lavoratrici assunte a tempo determinato dalle amministrazioni pubbliche è stato previsto
in via generalizzata, senza distinguere fra personale a tempo determinato già in servizio
e quello per il quale al momento dell’assunzione sussisteva la causa di sospensione,
impeditiva dell’immediata immissione in servizio;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR sulla base di un unico
motivo, al quale ha resistito con controricorso Francesca Porrazzini.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 369/1970 e addebita, in sintesi,
alla Corte territoriale di avere errato nella qualificazione della domanda, in realtà volta ad
ottenere l’indennità di maternità di cui al d.lgs. n. 151/2001 e non il trattamento
retributivo che lo stesso decreto pone a carico del datore di lavoro pubblico;
1.1 sostiene il Ministero che il potere di qualificazione trova un limite nell’impossibilità per
il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso rispetto a quello domandato

tempo determinato e non aveva preso immediatamente servizio perché in gravidanza, ha

che nella specie andava individuato, appunto, nella indennità prevista dall’art. 22 del
d.lgs. n. 151/2001 che rinvia, quanto alle modalità di erogazione, alla legge n. 33/1980;
1.2. aggiunge che l’indennità in parola ha natura previdenziale e non retributiva in
quanto il datore di lavoro si limita all’adempimento della prestazione in luogo
dell’obbligato che resta l’Istituto assicurativo, sicché devono trovare applicazione i termini
decadenziali previsti dal d.P.R. n. 369/1970;
2. il ricorso è inammissibile, innanzitutto perché il Ministero, pur denunciando ex art. 360
n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 369/1970, in realtà si duole
dell’errata qualificazione della domanda, dalla quale sarebbe conseguita la violazione, da

il pronunciato;
2.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato che, qualora venga in rilievo la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non è necessario che il motivo evidenzi la
riconducibilità del vizio all’ipotesi prevista dall’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., a condizione
che la parte faccia esplicito riferimento alla nullità della sentenza impugnata derivata
dall’error in procedendo e non si limiti ad argomentare sulla mancanza o insufficienza
della motivazione o sulla violazione di legge, perché in detta seconda ipotesi la censura
deve ritenersi inammissibile ( Cass. S.U. n. 17931/2013);
2.2. il principio, affermato in relazione al vizio di omessa pronuncia, va esteso anche
all’ipotesi in cui dall’errata interpretazione della domanda sia derivato il vizio di ultra o
extrapetizione, poiché anche in tal caso la censura, al di là della sua formulazione,
attiene alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ( Cass. n. 19124/2015; Cass.
21421/2014) e prospetta un errore di carattere processuale, rispetto al quale questa
Corte non incontra limiti nell’accertamento del fatto ( Cass. S.U. n. 8077/2012);
2.3. il motivo non è formulato nei termini sopra indicati, perché argomenta solo sulla
violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 369/1970, ossia della norma che la Corte territoriale,
se avesse correttamente interpretato la domanda, avrebbe dovuto applicare, ma, pur
sostenendo che non poteva essere attribuito alla parte un bene diverso da quello
domandato, non fa cenno né all’art. 112 cod. proc.civ. né alle conseguenze derivanti
dalla sua violazione;
3. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il ricorrente
non ha neppure assolto all’onere, imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di specifica
indicazione dell’atto processuale posto a fondamento del ricorso;
3.1. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato che «in tema di giudizio
per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.
civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena
di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi
collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di
strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel

parte della Corte territoriale, del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed

fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano
contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il
deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di
visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti,
dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi» ( Cass. S.U. n.
22726/2011);
3.2. l’obbligo di specifica indicazione deve essere assolto in modo puntuale, nel senso che

precedenti gradi del giudizio ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 5478/2018 e la
giurisprudenza ivi indicata), sicché non è sufficiente un generico richiamo al fascicolo di
parte o d’ufficio, occorrendo, invece, che alla Corte vengano fornite tutte le indicazioni
necessarie per l’immediato reperimento dell’atto;
3.3. nel caso di specie, al contrario, il Ministero ricorrente, pur riportando nel ricorso
ampi stralci dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non lo ha inserito nell’elenco
delle produzioni né ha precisato in quale sede lo stesso è rinvenibile;
4. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del Ministero al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
4.1. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano
istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal
materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016;
Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 4.000,00 per competenze professionali ed C
200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2018

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