Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19736 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11822-2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, n. 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ALONZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) della DITTA (OMISSIS) SRL (C.F.(OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 17/03/2016,

emesso sul procedimento iscritto al n. 2133/2014 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.P. ricorre per la cassazione del decreto numero 2659 del 2016 depositato il 4 aprile 2016 con cui il Tribunale di Arezzo ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l.. Quest’ultimo non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo di ricorso lamenta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (testo vigente) e nullità del decreto per omessa motivazione sul rigetto del motivo di opposizione allo stato passivo relativo al mancato riconoscimento del TFR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. Il secondo motivo di ricorso lamenta “viola ione e falsa applica pione dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 72 del C.C.N.L. Metalmeccanica piccola e media industria Confapi del 29 luglio 2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato laddove avrebbe ignorato la pacifica cessazione del rapporto di lavoro alla data del 17 ottobre 2013, decorrendo pertanto almeno da tale data il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto.

Diritto

RITENUTO

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

I due motivi possono essere simultaneamente esaminati.

A fronte della domanda spiegata dal G., il quale aveva domandato di essere ammesso al passivo del fallimento per retribuzioni relative ad alcune mensilità del 2013, rateo tredicesima, indennità di mancato preavviso e TFR, il Tribunale di Ancona, nel decreto impugnato, ha richiamato il principio affermato da questa Corte nella sentenza numero 7473 del 2012, secondo cui: “In caso di fallimento del datore di lavoro, ove vi sia cessazione dell’attività aziendale, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, in quanto il diritto alla retribuzione – salvo il caso di licenziamento dichiarato illegittimo – non sorge in ragione dell’esistenza e del protrarsi del rapporto ma presuppone, per la natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Ne consegue che per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 72, comma 2, legge fall., non essendovi un obbligo retributivo per l’assenza di prestazione lavorativa non è configurabile un credito contributivo previdenziale, a nulla rilevando l’eventuale ammissione al passivo fallimentare dei crediti retributivi, per l’assenza di efficacia riflessa di tale provvedimento sul rapporto tra la curatela e l’Inps che ha un diverso oggetto”.

Ma il principio indicato poteva attagliarsi alla definizione della domanda concernente il credito per le retribuzioni, non certo a quello per TFR maturato nell’arco di durata del rapporto di lavoro, credito, quest’ultimo, sul quale il Tribunale ha omesso di pronunciare.

Il decreto impugnato è cassato e la causa è rinviata per nuovo esame al Tribunale di Ancona, il quale provvederà sulla domanda concernente il TFR nonchè sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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