Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19735 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19735 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

contro
Macciachini Valeria, elettivamente domiciliata in
Roma Lungotevere Marzio 3, presso lo studio
dell’Avv.to Raffaele Izzo, e rappresentata e difesa
per delega in atti dall’Avv.to Nicola Sardi in
forza di procura speciale a margine del
controricorso
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/31/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
17/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente, e l’Avv.to Emanuele
Coglitore, su delega, per parte controricorrente;

1

Data pubblicazione: 28/08/2013

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 71 del 21/06/2007, depositata in
data 17/07/2007, la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, Sez. 31, accoglieva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello

Valeria, avverso la decisione n. 184/18/2006 della
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che
aveva respinto il ricorso della contribuente contro
una cartella di pagamento, n.

“06820031278726”,

relativa all’anno di imposta 1998, a fronte
dell’istanza di definizione di omessi e ritardati
versamenti di imposte, dal 1996 al 2001, presentata
alla contribuente ai sensi dell’art.9 bis 1.
289/2002.
La C.T.P. respingeva il ricorso, ritenendo non
perfezionata la domanda di condono, con decadenza
dei benefici da esso derivanti, per effetto del
mancato pagamento integrale delle rate.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame della Macciachini, in quanto rilevava che
“la specifica norma sul condono (legge 289/2002)
consentiva espressamente il pagamento rateale, alla
stregua dei provvedimenti condonali precedenti”,
cosicché era sufficiente “I/

solo pagamento della

prima rata, fermo restando il diritto dell’Agenzia
delle Entrate all’applicazione di quanto previsto
dall’art.14 DPR 602/1973″.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo di ricorso, per violazione e/o falsa
applicazione di norma di diritto, ex art.360 n. 3

2

proposto, in data 4/10/2006, da Macciachini

c.p.c., in relazione all’art.9 bis 1.289/2002, non
essendo in detta disposizione consentito al
contribuente, in caso di rateizzazione del dovuto,
di fare salvi gli effetti della domanda di condono
in presenza di pagamenti incompleti.
Ha resistito la contribuente con controricorso. In
data 20/03/2013, il difensore della
controricorrente ha depositato atto di rinuncia al

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle
altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289
del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre
le seconde introducono un
premiale”,

“condono tributario

riconoscendo al contribuente i diritto

potestativo di chiedere che il suo rapporto
giuridico

tributario

sia

sottoposto

ad

un

accertamento straordinario, da effettuarsi cioè
secondo regole diverse da quelle ordinarie.
L’art. 9 bis concerne invece un “condono tributario
clemenziale”, che, basandosi sul presupposto di un
illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni
e, a determinate condizioni, concede modalità di
lavoro per il loro pagamento, ma senza prevedere
alcuna forma di accertamento tributario
straordinario (sulle due specie di condono
tributario (Corte cass. 12.3.2004. n. 5077: id. 5
sez. 31.8.2007 n. 18353 ).
Il

condono

“clemenziale”

non

richiede

una

necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600
del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna
“quantum”

incertezza in ordine al

da versarsi da

parte del contribuente per definire favorevolmente

3

controricorso.

la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal
medesimo indicato nella dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi
come previsti dal comma 4.
Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale
previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L.
n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, legge
finanziaria per il 2004), il condono – in quanto

versamento della somma da parte del contribuente produce la definizione della lite pendente soltanto
con l’integrale pagamento delle rate dovute nei
termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9
bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione
finanziaria, in difetto del perfezionamento della
definizione della lite, al recupero della
originaria imposta dovuta.
Pertanto al condono ex art. 9 bis L. n. 289 del
2002 non può ritenersi applicabile il principio da
questa Corte affermato con riferimento alla
chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla
L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale, nel
caso in cui il contribuente si avvalga della
facoltà, prevista dal comma 2 di detta
disposizione, di versare ratealmente l’importo
dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima
rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono
, con la conseguente perdita della possibilità di
avvalersi della definizione agevolata, mentre, in
caso di mancato versamento delle rate successive,
si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo
definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle somme non versate (ridotta alla metà in caso

4

rimesso alla mera attività di liquidazione e

eSENTE DA RECUSTRAWNE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19’06
N. 131 TAB. ALL. 3. – N. 5
MATUIA TRIBUTAMA
di versamento eseguito entro i trenta giorni

successivi alla scadenza della rata), oltre agli
interessi legali (cfr. Cass.n.22541/2012; Cass.
6.10.2010 n. 20745; Cass. 23.7.2010 n. 17396; in
motivazione, Cass. 23/10/2006, n. 22788, Cass.
28/5/2007, n. 12410, Cass. 22/3/2006, n. 6370).
In conclusione, il ricorso dell’Agenzia va accolto,
con la cassazione della impugnata sentenza e,

dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso
introduttivo della contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio vanno
integralmente compensate tra le parti, atteso
l’evolversi della giurisprudenza di legittimità
sulla questione di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della contribuente; dichiara
interamente compensate tra le parti le spese
dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 28/03/2013.
Il Pre idente

Il

nsigliere est.

potendo la causa essere decisa nel merito, ai sensi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA