Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19735 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

XIYOUTRADE (OMISSIS) in persona dell’Amministratrice Unica

Dott.ssa U.X.F., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SORRENTINO MIRO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

XL INSURANCE COMPANY LIMITED (OMISSIS) Rappresentanza generale

per l’Italia in persona del procuratore e legale rappresentante

Dott.ssa T.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato HEILBRON CARLO GIORGIO

ALBERTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 17/2/2009, depositata il 03/03/2009, R.G.N.

3522/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega dell’Avvocato MICHELE

ROMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Milano la XL Winterthur International Ltd, la società Xiyoutrade, premesso:

che essa attrice aveva venduto, alla fine del 2001, una partita di mobilio e di oggetti d’arredamento alla Orient International Holding di Shangai;

che la merce, stivata in un container, era stata caricata a Genova sulla nave “(OMISSIS)”, con destinazione Shangai;

che il container, giunto al porto di destinazione, era risultato privo del sigillo originale;

che, all’apertura dei portelloni, era stato riscontrato un ammanco di merce del valore complessivo di USD 24,646;

che essa attrice agiva quale cessionaria dei diritti spettanti alla destinataria/acquirente della merce, derivanti tanto dal contratto di trasporto quanto dalla polizza assicurativa, in forza della quale aveva evocato in giudizio la compagnia convenuta;

tanto premesso, chiese la condanna della società convenuta al pagamento della somma indicata in narrativa.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dall’attrice, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dalla Xiyoutrade con ricorso per cassazione sorretto da 6 motivi.

Resiste con controricorso la XL Insurance.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, nel suo primo e sesto motivo.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1766, 1771, 1788 c.c..

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto.

La S.C. è chiamata a decidere se una mera ispezione, espletata ai sensi dell’art. 1788 c.c. dal depositante o suo avente causa, alla presenza della polizia, di una partita di merce sbarcata da una nave in regime di sbarco in amministrazione ex art. 454 cod. nav. e affidata in deposito ad una impresa portuale, implichi riconsegna della merce stessa dall’impresa depositarla all’avente diritto, senza che da questi sia mai stata avanzata richiesta di restituzione ai sensi dell’art. 1771 c.c..

Con il sesto motivo, si denuncia contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono fondati.

Va in premessa osservato come un primo error iuris che si rinviene nell’esame della sentenza impugnata ha riguardo (folio 8 della motivazione) alla non legittima sovrapposizione tra la fattispecie della liberazione del vettore e quella della liberazione dell’assicuratore. Tanto premesso, osserva la corte che, come condivisibilmente esposto dalla società ricorrente, con la polizza assicurativa oggi ancora in contestazione quoad effecta l’assicurato intendeva ottenere copertura per tutti i rischi compresi “tra magazzino e magazzino”, id est per tutti gli eventi prodottisi fino alla consegna delle merce al destinatario finale, ivi compresa la giacenza in magazzino, ovviamente riferibile al cd. “sbarco in amministrazione” previsto dall’art. 454 cod. nav., per consentire al vettore la cessazione della sua responsabilità (alla luce della cesser clause) con la consegna della merce all’impresa portuale addetta al suo scarico.

Pur avendo la sentenza impugnata rilevato che la merce fu sbarcata e presa in custodia dall’impresa di sbarco del porto di Shangai (senza che assuma rilievo, in proposito, se tale circostanza avesse o meno effetto liberatorio per il vettore), essa non attribuisce, in iure, il dovuto rilevo alla circostanza per cui la copertura assicurativa si. estendeva espressamente a tale ulteriore giacenza (strumentale e “intermedia”) presso il magazzino. Ne consegue che, sia pur svolta in presenza dello spedizioniere Pudong, l’ispezione della Polizia doganale non poteva in alcun modo ricondursi, sotto il profilo morfologico e funzionale, al (pur necessario, ai fini che qui ne occupano) momento della “consegna al destinatario finale”, onde la sua inidoneità a costituire fattispecie tanto di consegna (da realizzarsi in concreto, consentendo soltanto così la verifica dell’integrità del carico) quanto, a più forte ragione, di liberazione dall’obbligo assicurativo.

La conseguenza in diritto di quanto sinora descritto è quella secondo la quale la copertura assicurativa doveva ritenersi e stesa ipso facto agli ammanchi verificatesi anche successivamente alla verifica doganale (per l’affermazione di non dissimili principi, Cass. 25117/010; 6048/010; 5736/09; 12089/07, ex permultis).

All’accoglimento dei motivi dianzi esaminati consegue l’assorbimento delle restanti censure.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti e per gli effetti dianzi indicati.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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