Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19735 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20256/2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato STANISLAO ANTONIO LUCARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2345/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 R.A., insieme ad altri soggetti oramai non più parti del presente giudizio, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione ed il Ministero del Tesoro (dal 2001 accorpato nel Ministero dell’Economia), chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie che avevano imposto agli Stati membri dell’UE di prevedere una adeguata remunerazione in favore dei medici frequentati i corsi di specializzazione (direttive 75/362; 75/363 e 82/76).

2. Per quanto in questa sede ancora rileva, tale domanda rigettata dal Tribunale per prescrizione del diritto – venne accolta dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 10.6.2013 n. 2345, sul presupposto che “l’attore esponeva di aver frequentato dal 1984 al 1991 una scuola di specializzazione nella facoltà di medicina dell’Università degli Studi di Napoli, conseguendo relativo diploma” (così la sentenza impugnata, pag. 1, ultimo capoverso).

3. La sentenza è impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito R.A. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione da parte della sentenza impugnata delle Direttive 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16. Deduce essere “pacifico e verificabile per tabulas” che R.A. si era immatricolato al corso di specializzazione in medicina nel 1980, e quindi in un’epoca in cui non esisteva per lo Stato italiano alcun obbligo nè interno, nè comunitario, di prevedere una remunerazione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione in medicina.

1.2. Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

L’amministrazione ricorrente, infatti, non indica nel proprio atto di impugnazione:

-) quando sia stata allegata la suddetta circostanza di fatto;

-) donde risulti;

-) in che termini sia stata o non sia stata contestata dall’attore.

In sostanza, ci troviamo dinanzi ad un ricorso per cassazione il quale assume come incontestata tra le parti una determinata circostanza di fatto, ma non indica da quali atti processuali risulti tanto l’esistenza della circostanza suddetta, quanto la sua mancata contestazione.

Un atto, dunque, non rispettoso della regola secondo cui “il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità (…) la specifica indicazione degli atti processuali (e) dei documenti (…) sui quali il ricorso si fonda”.

2. Le spese.

2.1. Ritiene questa Corte che le spese del presente giudizio di legittimità vadano compensate interamente tra le parti, in considerazione della circostanza che la parte controricorrente, pur eccependo fondatamente l’inammissibilità del ricorso, abbia però completamente taciuto sul merito della doglianza prospettata dall’amministrazione ricorrente, il che induce a ritenere che la censura, ove se ne fosse potuto esaminare il fondo, sarebbe potuta essere non peregrina.

2.2. Non è luogo a provvedere ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), essendo le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito. (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01).

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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