Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19735 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5048-2019 proposto da:

ESCAVAZIONE ARGILLE DORGOLA ES.A.DO. SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GUARALDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Bologna, con decreto n. 2737/2018, respingeva il l’opposizione proposta dalla Escavazione Argille Dorgola Es.A.Do. s.r.l. ex L. n. 89 del 2001 avverso il decreto che dichiarava improponibile (rectius: inammissibile) per tardività la domanda di equo indennizzo. In particolare, la Corte nel confermare il giudizio di tardivo deposito del ricorso presentato dall’opposta ex L. n. 89 del 2001, ha ritenuto che pur essendo applicabile anche al termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 il periodo di sospensione feriale dei termini, per la novella di modifica del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi ex art. 327 c.p.c., detto termine era scaduto, dovendosi riferire la riforma pure al procedimento endo-fallimentare di (eventuale) impugnazione del provvedimento di chiusura della procedura, non comunicato, intervenuto successivamente all’entrata in vigore della modifica de qua. Pertanto, a fronte di un provvedimento definitivo presupposto risalente al 3 maggio 2016, il ricorso depositato in data 30 dicembre 2017 doveva ritenersi intempestivo.

Avverso il decreto della Corte di appello di Bologna la s.r.l. Escavazione Argille Dorgola Es.A.Do. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale potesse essere dichiarato fondato, diversamente dall’incidentale che era infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Atteso che:

– con l’unico motivo la ricorrente principale lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., oltre che dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 119 L.F., della L. n. 69 del 2001, art. 58 e del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150, comma 1 per avere la Corte di merito ritenuto tardivo il ricorso con il quale veniva domandato l’indennizzo nonostante fosse dato depositato il 31 dicembre 2017 in relazione a procedura fallimentare avviata il 13-24 ottobre 1987, depositata la domanda di ammissione al passivo il 17 marzo 1988, e chiusa con decreto del 3 maggio 2016, mai comunicato ai creditori, dunque in violazione dei criteri ratione temporis applicabili alla fattispecie.

Il motivo è fondato.

Infatti, deve ritenersi pacifico che nella fattispecie debba farsi applicazione del previgente disposto di cui all’art. 119 della legge fallimentare, nella versione che ha preceduto la novella di cui di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006 ed al D.Lgs. n. 169 del 2007, che hanno introdotto la previsione secondo cui il termine per il reclamo va determinato in base a quanto disposto dall’art. 26 della medesima legge fallimentare.

Tuttavia, in relazione alla norma previgente di cui all’art. 119 della legge fallimentare, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 luglio 2010 n. 279 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 30), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall’art. 17 della stessa legge fallimentare, anzichè dalla

comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge.

Questa Corte ha poi ritenuto che per le procedure di reclamo relative a procedure concorsuali cui non si applica la novella, deve in ogni caso trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 327 c.p.c., che prevede il termine lungo di un anno per l’impugnazione.

In tal senso si è pronunziata Cassazione civile sez. I, 25 marzo 2009, n. 7218 (e nella materia specifica dell’equo indennizzo Cassazione civile sez. II, 18 febbraio 2019, n. 8088), che ha affermato che in tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell’attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all’art. 26 L. fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., conseguendone l’inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza (in maniera conforme, in motivazione, si veda anche Cass. n. 9321/2013).

Pertanto, laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento, il medesimo diviene definitivo solo decorso un anno dalla sua pubblicazione (oltre sospensione feriale dei termini).

I giudici di merito hanno invece ritenuto che il termine di cui all’art. 26 della legge fallimentare, fosse estensibile, ed in contrasto con la chiara volontà del legislatore, anche alle procedure concorsuali preesistenti alla data della modifica della legge stessa, incorrendo pertanto nell’erronea applicazione della legge, quanto alla verifica circa la tempestiva proposizione del ricorso ex L. n. 89 del 2001 (in senso analogo quanto alla necessità di avere riguardo, per le procedure fallimentari cui non si applica la riforma della legge fallimentare, alla data di comunicazione del decreto, al fine di far scattare il termine breve di impugnazione dello stesso, dovendosi in assenza avere riguardo al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., Cass. n. 21777/2016; Cass. n. 8816/2018; Cass. n. 8088/2019). Per tali ragioni il ricorso principale deve essere accolto;

– passando all’esame dei motivi di ricorso incidentale, proposto in via “alternativa e subordinata”, che sono da valutare stante l’esito di quello principale, con le tre censure il Ministero denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sotto differenti profili, tutti riferiti alla violazione e alla falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 la statuizione della sentenza gravata concernente la soggezione del termine di decadenza previsto da detta disposizione alla sospensione feriale dei termini. In particolare, con il primo motivo si sostiene che erroneamente sarebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, occorrendo al riguardo tenere conto degli effetti della novella del 2012, la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo indennizzo, ancorchè per motivi di rito, la stessa non sia più proponibile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale; il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a carattere sostanziale.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della medesima norma e si assume che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, posto che il diritto all’indennizzo può essere riconosciuto mediante il procedimento di mediazione, di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010. Infine, lamenta, sempre in relazione alla medesima norma, l’erronea applicazione della sospensione feriale dei termini, sostenendo la necessità di una sua interpretazione adeguatrice, in ragione della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento, che altrimenti creerebbe un’aporia del sistema.

Il terzo motivo denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini, senza tenere conto della riduzione a sei mesi del termine per impugnare, recata dalla modifica dell’art. 327 c.p.c.; al riguardo si deduce che, paradossalmente, potrebbe verificarsi che al termine endoprocessuale lungo di cui alla norma ora richiamata non risulti applicabile la sospensione feriale dei termini, che invece sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati, alla luce di quanto questa Corte ha precisato nelle sentenze n. 4675 del 2018 e n. 14493 del 2018, dai cui insegnamenti il Collegio non vede ragione di discostarsi.

Al riguardo va ricordato, innanzi tutto, il condiviso principio per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423 del 2016).

Le argomentazioni sviluppate dal Ministero ricorrente per contrastare tale principio in parte si basano su considerazioni di politica legislativa che esulano chiaramente dalle conclusioni imposte dal tenore letterale della norma, come laddove si pretende di trarre argomenti dal dimezzamento dei termini per impugnare recato dalla L. n. 69 del 2009 (cfr. pagine 13 e 14 del ricorso); in parte rimandano a situazioni del tutto eventuali, come laddove si fa riferimento alla possibilità che al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. possa in concreto non risultare applicabile la sospensione feriale (cfr. pag. 13 del ricorso).

Ancora va osservato che il carattere di speditezza che, a seguito della riforma, connota il procedimento in esame (con la sua strutturazione sulla falsariga del procedimento monitorio) mira ad assicurarne la sollecita definizione dopo la relativa introduzione, ma non può costituire argomento in sè idoneo ad escludere l’applicazione della sospensione feriale in relazione al diverso termine posto a monte dell’introduzione del procedimento medesimo. D’altronde, anche in relazione a procedimenti comunque connotati per l’intento del legislatore di favorire una sollecita istruzione e definizione, come ad esempio il procedimento sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., non si è mai dubitato della necessità di dover fare applicazione della sospensione feriale, laddove la controversia esuli da quelle per le quali il legislatore abbia espressamente previsto l’inoperatività della detta sospensione.

Quanto, poi, al rilievo concernente l’accentuazione del carattere decadenziale del termine semestrale per l’esercizio dell’azione indennitaria – che il ricorrente individua nella previsione che preclude la possibilità di riproporre, nonostante il mancato decorso di detto termine, l’azione che sia stata rigettata, anche per motivi di rito (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6) – esso non depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di conseguenza che appare rimessa essenzialmente alla discrezionale scelta del legislatore, senza direttamente incidere sul tema sostenuto nel motivo di ricorso, e che trova un richiamo anche nella disciplina di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., non essendosi mai dubitato che i termini previsti per le impugnazioni conservino natura processuale, sebbene la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione precluda la relativa ripresentazione, pur nella perdurante pendenza dei termini previsti dalla legge.

Quanto, infine, alla possibilità di far ricorso alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, la connotazione di tale procedura come chiaramente strumentale all’esercizio dell’azione giudiziale costituisce un argomento decisivo per escludere che sia venuto meno il carattere necessitato della procedura giurisdizionale, essendo peraltro tale carattere solo uno degli argomenti che depongono per la natura processuale del termine di cui all’art. 4 citato.

In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale, respinto il ricorso incidentale.

Il provvedimento impugnato va, pertanto, cassato in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà a riesaminare la domanda di equo indennizzo e regolamenterà anche le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale;

cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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