Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19735 del 09/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16634/2015 proposto da:

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO T. E ASSOCIATI, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLO PIERRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO PRETI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 6492/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Lo Studio Legale Tributario T. e Associati ricorre con tre motivi per la cassazione del Decreto n. 6492 del 2015, del Tribunale di Milano, depositato il 25 maggio 2015, che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

Quest’ultimo non ha svolto difese.

Considerato che:

Il primo motivo lamenta: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato laddove ha escluso la legittimazione dello studio professionale a richiedere la liquidazione del relativo credito professionale, stante la ritenuta esclusiva natura personale della professione intellettuale. Il secondo motivo lamenta: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, e art. 115 c.p.c., in ordine alla natura dispositiva del procedimento di opposizione allo stato passivo”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato laddove ha ritenuto rinunciata la prova per testi articolata nel ricorso finalizzata a dimostrare lo svolgimento diretto e personale della prestazione da parte del dottor T..

Il terzo motivo lamenta: “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”, deducendo l’erroneità del decreto impugnato laddove ha omesso di rilevare la non contestazione della natura del credito da parte del curatore del fallimento.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato.

E’, fondato il primo motivo.

Questa Corte ha affermato che la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale e dunque l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., n. 2, salva la allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (Cass. 8 settembre 2011, n. 18455; Cass. 2 luglio 2012, n. 11052; Cass. 14 gennaio 2016, n. 443).

Il decreto impugnato, laddove ha affermato la assoluta ininfluenza della circostanza che la prestazione fosse stata svolta in concreto dal professionista va dunque cassato e le parti rinviate innanzi al Tribunale affinchè venga rinnovato il giudizio sulla ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova alla luce del citato principio di diritto.

Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.

Il decreto va cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Milano in diversa composizione, che si atterrà al principio dianzi rammentato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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