Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19734 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 19734 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente –

f t

lt)J
Napoletano Marta

contro

intimata

avverso la sentenza n. 47/02/2007 della Commissione
Tributaria

regionale della Campania,

Sezione

Staccata di Salerno, depositata il 2/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 47 del 16/03/2007, depositata in
data 2/05/2007, la Commissione Tributaria Regionale

Data pubblicazione: 28/08/2013

della Campania

Sezione

Staccata di

Salerno

respingeva, con compensazione delle spese di lite,
l’appello proposto, in data 9/06/2006, dall’Agenzia
delle Entrate Ufficio di Avellino, avverso la
decisione n. 197/08/2004 della Commissione
Tributaria Provinciale di Avellino, che aveva
accolto il ricorso di Napoletano Marta contro un
avviso, notificatole nel novembre 2003, di recupero

dell’art.8 1.388/2000, in compensazione di somme
dovute per il pagamento di tributi, a fronte di
nuovi investimenti effettuati nelle aree
svantaggiate del Mezzogiorno, per indebito utilizzo
durante il periodo di sospensione (dal 13/11/2002
al 30/03/2003), previsto dall’art.1 D.L.253/2002,
non convertito in legge ma i cui effetti erano
stati fatti salvi dall’art.62 1.289/2002.
La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso,
dichiarando dovuti i soli interessi effettivamente
maturati.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva che “la sospensione immediata del credito
d’imposta, sancita dal d.1.253/2002, non è in linea
con la previsione dello Statuto dei Diritti del
Contribuente, di cui alla legge 212 del
27/07/2000”,

il cui

“art.3 comma 2—sancisce il

divieto di emanazione di norme che prevedono, a
carico del contribuente, adempimenti che abbiano
scadenza prima che siano trascorsi 60 giorni dalla
data della loro entrata in vigore”,

considerato

“l’immediata sospensione

che, nella fattispecie,

dell’utilizzo del credito d’imposta, il cui diritto
era stato già acquisito anteriormente al
31/07/2002, costituisca un adempimento imposto alla

2

del credito d’imposta, usufruito, ai sensi

contribuente in violazione del summenzionato
Statuto dei diritti del contribuente”,

essendo

intaccata “la sfera operativa del contribuente, che
deve rivedere il suo piano economico-finanziario” .
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
motivo di ricorso, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3

d.1.253/2002 ed 11,12 e 14 delle Disposizioni sulla
legge in generale, non essendovi stata eliminazione
di un diritto acquisito, ma sospensione
dell’utilizzo

del

credito

per

un

periodo

determinato, non in contrasto con il principio di
irretroattività

della

legge,

e non potendo

attribuirsi peraltro alle norme dettate dalla
1.212/2000,

istitutiva

dello

Statuto

del

Contribuente valenza di norme costituzionali).
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Oggetto del presente ricorso è la questione se la
norma di legge ordinaria che, in deroga alla L. 212
del 2000, art. 3, e successivamente alla legge 212
stessa, prescriva adempimenti anteriori a 60 giorni
l’entrata in vigore della stessa legge (tale la L.
n. 289 del 2002, art. 62, comma l, lett. a), sia
pienamente efficace, nonostante il divieto di
deroga implicita alle norme della L. 212, previsto
dall’art. l della stessa legge, per la medesima
forza delle due norme nel sistema delle fonti.
Il motivo è fondato.
Premesso,

che l’adempimento in

da un lato,

questione era stato già introdotto dal D.L. 12
novembre 2002, n. 253, art. l, comma 1, lett. a),
non convertito, i cui effetti sono stati fatti

3

c.p.c. (Motivo l, in relazione all’art.1 del

salvi dall’art. 62 comma 7 della L. n. 289 del
2002, intervenuto in pendenza del termine di
conversione, e, dall’altro, che, nella fattispecie,
si tratta di un caso indebito utilizzo del credito
di imposto nel periodo di sospensione fissato dalla
legge, entrata in vigore nel novembre 2002, deve
ribadirsi che

“le norme della L. n. 212 del 2000

(c.d. Statuto del contribuente), che sono state

Cost.” e “costituiscono principi generali
dell’ordinamento tributario”

(art. l),

oltre ad

essere in alcuni casi idonee a prescrivere
specifici obblighi a carico dell’amministrazione
finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di
motivazione degli atti impositivi), costituiscono
altresì, in quanto espressione di principi già
immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il
giudice, in sede di applicazione ed interpretazione
delle norme tributarie (anche anteriormente
vigenti), per risolvere eventuali dubbi
ermeneutica”

(cfr.,

ex plurimis,

Cass. nn. 17576

del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005).
Tuttayia, come già affermato da questa Corte
(Cass.8254/2009, Cass.19627/09, Cass.3527/2011,
Cass. 29616/11, Cass. 5324/12, Cass.17533/2012 e,
con riferimento a fattispecie identica,
Cass.5288/2011 e Cass.13433/2012) le norme stesse
“non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango
superiore alla legge ordinaria (tant’è che ne è
ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e
non ad opera di leggi speciali, art. 1), con la
conseguenza che una norma legislativa che si ponga
in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette
condizioni, come non può, per ciò solo, essere
oggetto di questione di legittimità costituzionale

4

emanate “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97

(non potendo le disposizioni dello Statuto fungere
direttamente da norme parametro di
costituzionalità: cfr., proprio con riferimento
all’art. 3 cit., Corte cost., ord. n. 180 del
2007), così non può, ovviamente, essere
suscettibile di disapplicazione”.
Pertanto, è errata e contraria a diritto la
sentenza impugnata, giacché essa ha disapplicato il

crediti di imposta per gli investimenti in aree
svantaggiate, previsti dalla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, art. 8.
Di conseguenza, accolto il ricorso, va cassata la
sentenza impugnata.
La causa appare altresì suscettibile di essere
definita anche nel merito, ex art.384 comma 2
c.p.c., non essendo controverso che la contribuente
abbia utilizzato in compensazione il credito nel
periodo di sospensione di cui al d.l. n. 253 del
2002, con conseguente rigetto dell’impugnazione
proposta avverso l’avviso di recupero del credito
d’imposta.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
integralmente compensate tra le parti per giusti
motivi. Le spese processuali, liquidate come in
dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della contribuente; dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna la parte intimata al

5

d.l. n. 253 del 2002, con cui sono stati sospesi i

nENTE DA REGISTRAMV.
AI SENSI DEL D.P.R. 2k, i
rimborso delle spese processuali del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C
1.500,00, a titolo di compensi, oltre spese
prenotate a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA