Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19734 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19734 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso 19060-2015 proposto da:
PELLEGRI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ORONZO DE DONNO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
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del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso

la

sentenza

n.

1811/2014

della

CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/02/2015 R.G.N.

223/2013.

RILEVATO che:
1. con sentenza 4.2.2015, la Corte di appello di Bologna rigettava il
gravame proposto da Pellegri Elena avverso la decisione del Tribunale
di Piacenza che aveva respinto la domanda della predetta, volta ad
ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai due

dell’art. 1 d. Igs 368/01, osservando che i rilievi esposti nel’atto di
appello, con riguardo al primo contratto, dovevano reputarsi superati
alla luce delle recenti pronunce della C. Cost. (sent 214/09 della
Corte di Giustizia (C-20/210 , Vino) e della Corte di Cassazione n.
11659/12, che avevano ribadito la legittimità della clausola appositiva
del termine ai sensi della disposizione in esame ed escluso elementi
di contrasto con le norme costituzionali e comunitarie, in particolare
evidenziando che l’ipotesi normativa era stata prevista in applicazione
della direttiva 1997/67/CE e non venendo in rilievo quella
1999/70/CE;
2. quanto alla clausola di contingentamento, la Corte riteneva che il
raffronto tra organico aziendale e nuovi assunti a termine doveva
eseguirsi avendo riguardo all’organico aziendale complessivamente
considerato e non solo a quello relativo al personale adibito ai servizi
postali in senso stretto e che i prospetti prodotti da Poste avevano
dimostrato il rispetto della clausola in termini di omogeneità dei dati
posti a raffronto;
3. per quel che qui strettamente rileva, quanto al contratto concluso
ai sensi dell’art. 1 d. Igs. 368/2001, osservava che la causale
correlata a “picchi di più intensa attività” non poteva definirsi
generica anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di
causale sostitutiva e di somministrazione di lavoro a termine (Cass.
21001/2014), che aveva ritenuto che la causale “Punte di intensa

contatti conclusi ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, d. Igs. 368/2001 e

attività derivanti da commesse che prevedono inserimento in reparto
produttivo”, come assistita da un grado di specificità sufficiente,
fermo l’onere dell’utilizzatore di fornire la prova di effettiva esistenza
delle ragioni giustificative in caso di contestazioni. Questa era stata
fornita nella specie attraverso le prove testimoniali, che avevano dato

lavoro nel periodo dicembre – gennaio, caratterizzato da una serie di
scadenze (Ici, bolli auto, canone Rai), oltre che da ‘un maggior
numero di servizi richiesti dalla clientela nel periodo natalizio;
4. di tale decisione domanda la cassazione la Pellegri, con unico
motivo, cui resiste la società, che ha depositato memoria ai sensi
dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO che:
1. sul presupposto che la sentenza non abbia reso una decisione
conforme all’orientamento prevalente della Cassazione (Cass.
12985/2008), si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1
e 5 d. Igs. 368/2001, ritenendosi che l’espressione utilizzata da Poste
nel contratto fosse alquanto generica (per mancata specificazione
della causa dei picchi in rapporto all’ordinaria attività lavorativa) e
che di picco di attività potesse parlarsi correttamente ove parte
resistente avesse dimostrato che presso l’ufficio cui era adibita
l’istante, l’organico in forza era interamente presente ed al completo,
ma non in grado di soddisfare le esigenze di lavorazione. Si adombra
l’ipotesi che l’assunzione fosse in nesso di causalità con esigenze
sostitutive e che non vi fossero esigenze temporanee da soddisfare,
ma esigenze durevoli, che i presunti picchi dovessero essere
determinati da fattori estranei all’organizzazione produttiva e non da
fattori endogeni, quali quelli correlati ad un aumento della lavorazione
causata dal minore organico disponibile, a parità e non di volume di

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conto della effettività dell’esigenza correlata a picchi di più intenso

volume di lavoro. Si aggiunge che le ragioni addotte da Poste
dovevano essere vagliate con particolare riferimento all’Ufficio di
appartenenza della lavoratrice, laddove la stessa aveva svolto la
propria attività lavorativa sostituendo dipendenti già in forza e già
assunti presso l’ufficio medesimo prima della conclusione del

2. in relazione ai dedotti profili di violazione di legge, è costante
l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa
applicazione della legge di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., giusta
il disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve
essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione
delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante la
specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con
le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle
stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione
comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti
consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di
verificare i! fondamento della denunziata violazione (così e per tutte,
Cass. n. 16038/13);
3.

è di tutta evidenza, pertanto, che pur con un’intitolazione

evocativa dei casi di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., parte
ricorrente non ha formulato altro che pure questioni di merito, il cui
esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità;
4. nel caso in esame, l’indicazione delle ragioni in sede contrattuale
nei sensi riportati è stata valutata come sufficientemente specifica in
relazione a consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass.
1576/2010, quanto alla specificazione delle esigenze sostitutive e

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contratto a tempo determinato;

Cass. 21.2.2012 n. 2521, 6.10.2014 n. 21001, in relazione al
contratto di somministrazione, seguita da Cass. 27.10.2016 n.
21916), ma la deduzione del vizio ascritto alla sentenza poggia sulla
considerazione della incompletezza ed erroneità della verifica della
sussistenza in concreto delle dette ragioni in relazione alla specifica

5. anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa
(Cass. 8 maggio 2012, n. 6933, cui si rinvia anche per i richiami e, da
ultimo, Cass. 20.5.2014 n. 21001, nonchè, tra le altre, Cass. 2521
del 2012, Cass. 15610 del 2011, Cass. 8120 del 2013), affermando
che questo accertamento è di competenza del giudice di merito e
quindi, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni,
non può essere rivalutato in sede di legittimità;
6. la Corte di Bologna, rilevata la sussistenza della specificità della
causale, ha effettuato la verifica con riferimento alle ragioni indicate
dalla società a spiegazione della necessità produttiva – organizzativa
di inserimento di personale a termine, nel periodo dicembre-gennaio,
in presenza di un incremento produttivo temporaneo connesso ad una
serie di scadenze, quali pagamento di Ici, Bolli auto etc., sicchè la
verifica di effettività delle ragioni dedotte a sostegno dell’assunzione
della Pellegri deve ritenersi correttamente effettuata con riguardo alla
realtà lavorativa di riferimento;
7. pertanto, generiche ed apodittiche devono ritenersi le asserzioni e
le critiche svolte in ricorso, che non scalfiscono il contenuto della
decisione, la quale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto
richiamati ed ha proceduto alla suddetta verifica di effettività con
richiamo a specifici elementi probatori che non possono essere
confutati nell’ambito di un motivo che contiene una denunzia di vizio
di violazione di legge;

4

situazione dell’ufficio di adibizione della Pellegri;

8.

in conclusione,

per le esposte ragioni,

il ricorso va

complessivamente respinto;
9.

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

115 del 2002;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro
200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre
accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in
misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, commalbis,
del citato D.P.R..
Così deciso in Roma, in data 22 marzo 2018

10.

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