Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19734 del 23/07/2019

Cassazione civile sez. III, 23/07/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 23/07/2019), n.19734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6668/2014 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO DELLA

SALUTE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 170/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 18/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2005 M.A. convenne dinanzi al Tribunale di Campobasso il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia ed il Ministero dell’Istruzione, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione;

-) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;

-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;

-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.

Concluse pertanto l’attore chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno da lui sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive comunitarie.

2. Il Tribunale di Campobasso con sentenza 26.11.2008 n. 766 dichiarò prescritto il diritto vantato dall’attore.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Campobasso con sentenza 18.7.2013 n. 170 dichiarò “improponibile” la domanda, sul presupposto che l’attore si era iscritto alla scuola di specializzazione nell’anno accademico 19821983, ovvero in un’epoca nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all’obbligo di attuazione delle direttive comunitarie.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.A. con ricorso fondato su tre motivi.

Hanno resistito con controricorso i tre ministeri convenuti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2, il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente pone la questione della correttezza in iure dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui lo Stato italiano doveva ritenersi inadempiente all’obbligo di attuazione delle direttive comunitarie solo a partire dal 1 gennaio 1983.

2. Il terzo motivo di ricorso.

2.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la Corte d’appello abbia violato le direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 82/76. Sostiene che anche coloro i quali iniziarono a frequentare la scuola di specializzazione prima del 1983, ma dopo l’entrata in vigore della Direttiva 82/76, avevano diritto ad una adeguata remunerazione, diritto che lo Stato italiano introdusse e disciplinò, violando gli obblighi comunitari, solo nel 1991.

2.2. Il motivo è fondato.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma 3, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”.

2.3. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

Ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso.

La medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del ricorso (così anche, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 1066 del 17.1.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13761 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13762 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 31.5.2018).

2.3. Nel nostro caso la sentenza impugnata ha rilevato in punto di fatto che “l’attore iniziò il suo corso di specializzazione nel 1982” (p. 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata).

Ne consegue, per quanto appena detto, che l’odierno ricorrente si iscrisse alla scuola proprio nell’anno in cui, a far data dal 29 gennaio, sussisteva per lo Stato italiano l’obbligo di attribuirgli per legge tale diritto, sia pure a decorrere dal 1 gennaio 1983 e solo per il periodo del corso successivo a tale data.

La sentenza impugnata deve perciò essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, la quale, accertata in punto di fatto la data precisa di inizio di frequentazione della scuola di specializzazione da parte dell’odierno ricorrente, applicherà i principi sopra indicati.

3. Gli altri due motivi di ricorso restano assorbiti.

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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