Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19734 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 22/09/2020), n.19734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30615-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA DE PILATI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10 marzo 2015 dinanzi alla Corte di appello di Perugia, a seguito di riassunzione per essersi la Corte di appello di Roma dichiarata incompetente, C.E., chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo introdotto davanti al TAR Lazio il 30.06.1994 e definito con sentenza depositata il 31.01.2011.

Con decreto del 10.07.2018, la Corte territoriale rigettava la domanda per improponibilità ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza dal 16 settembre 2010), per essere stata la domanda di indennizzo proposta dopo il 16.09.2010 senza che nel giudizio amministrativo presupposto fosse stata formulata istanza di prelievo.

Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia propone ricorso per cassazione il C., fondato su due motivi, cui ha resistito il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per essere fondato il primo motivo, assorbito il restante, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo ed il secondo motivo – il cui esame va affrontato in modo congiunto per la unitarietà della questione posta, seppure prospettata sotto diversi profili – si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, degli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 111 e 117 Cost., degli artt. 1,6 par. 1 e 13CEDU, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, della L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter (norma transitoria) introdotto con la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. m) per essere stata applicata la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54 ai giudizi amministrativi – costituenti giudizio presupposto ai fini della domanda di equa riparazione – iniziati prima della sua entrata in vigore, ponendo a tal fine anche la questione di legittimità costituzionale del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nella parte in cui subordina la possibilità di chiedere l’equa riparazione alla presentazione di istanza di prelievo.

I motivi sono fondati e con essi il ricorso.

Nelle more del presente giudizio di legittimità, infatti, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008 e successive modifiche, art. 54, comma 2.

In proposito è opportuno evidenziare che – ancorchè il dispositivo della suddetta sentenza della Corte costituzionale faccia testuale riferimento soltanto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, – la motivazione della stessa sentenza non lascia dubbi sul fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale investe il nucleo originario del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, e non soltanto le aggiunte e modificazioni apportate al testo della disposizione dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (per un precedente in cui questa Corte ha ritenuto caducato dalla Corte costituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nell’ambito di un giudizio di equa riparazione introdotto nel 2009, nel quale tale articolo era quindi applicabile nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, vedi Cass., Sez. II, ord. n. 21504/19).

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto in contrasto con la Carta EDU, e quindi con la Costituzione, la previsione stessa della subordinazione della proponibilità della domanda ex lege “Pinto” alla circostanza che nel giudizio amministrativo presupposte fosse stata presentata una istanza di prelievo.

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte EDU, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege “Pinto” (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Ha altresì rammentato che, più di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevedeva alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo. Per l’effetto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cui ratio decidendi risiede proprio nell’applicazione di tale norma.

Alla cassazione consegue il rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Giova peraltro precisare che il giudice di rinvio dovrà tenere conto che il processo presupposto – come rilevato dallo stesso decreto impugnato (pag. 1, terzultimo rigo del decreto) – è stato definito, nel grado, prima del 31 ottobre 2016, con la conseguenza che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sarebbe rilevante nel presente giudizio.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, nella stessa sentenza n. 34 del 2019, che la disciplina intertemporale dettata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. a), b) ed m), impone di distinguere tra i processi che siano stati definiti, nel grado, entro il 31 ottobre 2016 e quelli che a tale data fossero ancora pendenti. Solo per questi ultimi gli effetti (di improponibilità) derivanti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, possono ritenersi “sterilizzati”, giacchè per i medesimi l’ammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di processi amministrativi risulta ora condizionata dalla intervenuta proposizione del “rimedio preventivo” dell’istanza di prelievo “almeno sei mesi prima” della scadenza del termine di ragionevole durata del processo.

Il Giudice delle leggi ha infatti sottolineato come il tenore letterale della disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-bis, (introdotto, insieme al comma 2-ter dello stesso articolo, dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. m)) ne implichi chiaramente l’applicabilità (solo) pro futuro, chiarendo che una tale condizione – riscritta ora nei più incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo – non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l’istanza di prelievo nel termine introdotto dalla L. n. 208 del 2015. Il che, appunto, spiega perchè, ai sensi della L. n. 89 del 2001, stesso art. 6, successivo comma 2-ter la così riformulata condizione di proponibilità si applichi (solo) nei processi amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1 gennaio 2016) di entrata in vigore della L. n. 208 del 2015.

In conclusione, la L. n. 89 del 2001, nuovo art. 1-ter si applica in relazione a processi presupposti ancora pendenti (nel grado) alla data del 31 ottobre 2016, mentre quelli già definiti a tale data – come quello di specie ricadono, ratione temporis, sotto la previgente disciplina della improponibilità, dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modificazioni, caducata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2019.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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