Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19734 del 08/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.08/08/2017),  n. 19734

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12397-2015 proposto da:

G.B. M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.DE

CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIA DEL BIANCO,

rappresentato e difeso da se stesso unitamente all’avvocato MICHELE

MARIA GAETANI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. SCIPIO SLATAPER 9, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FILIE’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CARMEN RAFFA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.B. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 20 gennaio 2015 che ha respinto la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

Quest’ultimo resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha replicato alla proposta del relatore, evidenziando la novità del riferimento giurisprudenziale in essa contenuto e la sua inapplicabilità al caso di specie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso lamenta: “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 93, comma 1, legge sul fallimento, corrispondente all’attuale comma 3, n. 3, della stessa legge sul fallimento, laddove prescrive che “la domanda di ammissione al passivo deve contenere… l’indicazione… del titolo da cui il credito deriva (corrispondente all’attuale “succinta esposizione degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domandà), “titolo” (o “elementi di diritto”) tale che, nel caso di domanda di ammissione di crediti per prestazioni professionali fondata su analitica parcella di avvocato liquidata dal proprio Consiglio dell’ordine, è necessario e sufficiente che non ci sia stata “specifica contestazione” in alcuna “posta” o “voce” di essa, perchè il credito sia ammesso. Violazione e falsa applicazione denunziata à sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il fallimento ha eccepito la nullità della notificazione dell’atto introduttivo siccome effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, nonchè l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Ritenuto che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

La costituzione del convenuto fallimento ha determinato la sanatoria di ogni eventuale nullità del procedimento di notificazione del ricorso, sicchè la relativa eccezione pregiudiziale va respinta.

Il ricorso è infondato, atteso che la Corte territoriale ha respinto la domanda in assenza di prova della ragione di credito, dal momento che la parcella liquidata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, peraltro contestata sia dalla società in bonis (che l’aveva ritenuta eccessiva e non proporzionata all’attività prestata, come riferisce lo stesso ricorrente a pag. 2 del ricorso), sia, nella fase di ammissione, dal curatore (che aveva concluso per il rigetto della domanda, come affermato dal Fallimento nel controricorso, senza che la circostanza sia stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente), con conseguente paralisi della sua efficacia probatoria (Cass. 30 luglio 2004, n. 14556), non è in ogni caso opponibile alla massa fallimentare, dal momento che l’intervenuto fallimento determina una sostituzione soggettiva della procedura rispetto alla società in bonis.

Nè può discorrersi di mancata contestazione del curatore nella fase di opposizione, dal momento che il Fallimento è rimasto in quella sede (in primo grado) contumace, il che preclude in radice la possibilità del formarsi della non contestazione, senza considerare che, in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione, che pure ha rilievo quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, non comporta affatto l’automatica ammissione del credito allo stato passivo solo perchè non sia stato contestato dal curatore, competendo al giudice delegato e al tribunale fallimentare il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 6 agosto 2015, n. 16554:

in precedenza, per l’affermazione del principio, formulata con riguardo all’opposizione allo stato passivo, secondo cui l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali v., sulla scia di molti precedenti nello stesso senso, Cass. 6 novembre 2013, n. 24972).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a nonna dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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