Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19733 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19733 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

b

tr

Ecosistem 2001

srl,

in persona del

legale

rappresentante p. t.,
– intimata –

avverso la sentenza n. 226/44/2006 della
Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 28/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Giancarlo Caselli,
per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 226 del 7/12/2006, depositata in

Data pubblicazione: 28/08/2013

data

21/12/2006,

la

Commissione

Tributaria

Regionale della Campania Sezione 44 accoglieva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 9/06/2006, dalla Ecosistem 2001
srl, avverso la decisione n. 251/02/2005 della
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che
aveva respinto il ricorso di detta contribuente
contro un avviso, notificatole nel settembre 2004,

sensi dell’art.8 1.388/2000, in compensazione di
somme dovute per il pagamento di tributi, a fronte
di nuovi investimenti effettuati nelle aree
svantaggiate del Mezzogiorno, per indebito utilizzo
durante il periodo di sospensione (dal 13/11/2002
al 30/03/2003), previsto dall’art.1 D.L.253/2002,
non convertito in legge ma i cui effetti erano
stati fatti salvi dall’art.62 1.289/2002.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva che la sospensione immediata del credito
d’imposta, sancita dal d.1.253/2002, non era
conforme alla previsione dello Statuto dei Diritti
del Contribuente, di cui alla legge 212 del
27/07/2000, il cui dispone

“l’assoluto divieto di

emanazione di norme che impongano, a carico del
contribuente, adempimenti la cui scadenza sia
fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla
loro entrata in vigore”,

considerato che, nella

fattispecie, l’immediata sospensione dell’utilizzo
del credito d’imposta, connesso e collegato ad un
adempimento fiscale, quale il pagamento delle
imposte, implicava un adempimento tributario
imposto

alla contribuente, in violazione del

summenzionato Statuto dei diritti del contribuente.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per

2

di recupero del credito d’imposta, usufruito, ai

cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
motivo di ricorso, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c.

(Motivo l,

in relazione all’art.1 del

d.1.253/2002, 62 1.289/2002, 3 comma 2 ° 1.212/2000,
non essendovi stata revoca di un beneficio fiscale,
ma soltanto la sospensione dell’utilizzo del
credito per un periodo determinato, non in
contrasto con il principio di irretroattività della
legge, in quanto alcun

“adempimento”

poteva dirsi

imposto dalla norma contestata e non potendo
attribuirsi, peraltro, alle norme dettate dalla
1.212/2000,

istitutiva

dello

Statuto

del

Contribuente valenza di norme costituzionali).
Non ha resistito la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Oggetto del ricorso è essenzialmente la questione
se la norma di legge ordinaria che, in deroga alla
L. 212 del 2000, art. 3, e successivamente alla
legge n. 212 stessa, prescriva adempimenti
anteriori a 60 giorni l’entrata in vigore della
stessa legge (tale la L. n. 289 del 2002, art. 62,
comma l, lett. a), sia pienamente efficace,
nonostante il divieto di deroga implicita alle
norme della L. 212, previsto dall’art. l della
stessa legge, per la medesima forza delle due norme
nel sistema delle fonti.
Il motivo è fondato.
Premesso,

da un lato,

che l’adempimento in

questione era stato già introdotto dal D.L. 12
novembre 2002, n. 253, art. l, comma l, lett. a),
non convertito, i cui effetti sono stati fatti
salvi dall’art. 62 comma 7 della L. n. 289 del
2002, intervenuto in pendenza del termine di
conversione, e, dall’altro, che, nella fattispecie,

i

si tratta di un caso indebito utilizzo del credito
di imposta nel periodo di sospensione fissato dalla
legge, entrata in vigore nel novembre 2002, deve
ribadirsi che

“le norme della L. n. 212 del 2000

(c.d. Statuto del contribuente), che sono state
emanate “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97
Cost.” e “costituiscono principi generali
dell’ordinamento tributario” (art. 1), oltre ad

specifici obblighi a carico dell’amministrazione
finanziaria (v., ad es., l’art. 7, in tema di
motivazione degli atti impositivi), costituiscono
altresì, in quanto espressione di principi già
immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il
giudice, in sede di applicazione ed interpretazione
delle norme tributarie (anche anteriormente
vigenti), per risolvere eventuali dubbi
ermeneutica”

(cfr.,

ex plurimis,

Cass. nn. 17576

del 2002, 7080 del 2004, 9407 del 2005).
Tuttavia, come già affermato da questa Corte
(Cass.8254/2009, Cass.19627/09, Cass.3527/2011,
Cass. 29616/11, Cass. 5324/12, Cass.17533/2012 e,
con riferimento a fattispecie identica,
Cass.5288/2011 e Cass.13433/2012) le norme stesse
“non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango
superiore alla legge ordinaria (tant’è che ne è
ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e
non ad opera di leggi speciali, art. 1), con la
conseguenza che una norma legislativa che si ponga
in contrasto con esse, senza che ricorrano le dette
condizioni, come non può, per ciò solo, essere
oggetto di questione di legittimità costituzionale
(non potendo le disposizioni dello Statuto fungere
direttamente da norme parametro di
costituzionalità: cfr., proprio con riferimento

4

essere in alcuni casi idonee a prescrivere

all’art. 3 cit., Corte cost., ord. n. 180 del
2007), così non può, ovviamente, essere
suscettibile di disapplicazione”.
Pertanto, è errata e contraria a diritto la
sentenza impugnata, giacché essa ha disapplicato il
d.l. n. 253 del 2002, con cui sono stati sospesi i
crediti di imposta per gli investimenti in aree
svantaggiate, previsti dalla L. 23 dicembre 2000,

Di conseguenza, va accolto il ricorso e cassata la
sentenza impugnata.
La causa appare altresì suscettibile di essere
definita anche nel merito, ex art.384 comma 2
c.p.c., non essendo controverso che la contribuente
abbia utilizzato in compensazione il credito nel
periodo di sospensione di cui al d.l. n. 253 del
2002, con conseguente rigetto dell’impugnazione
proposta avverso l’avviso di recupero del credito
d’imposta.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
integralmente compensate tra le parti, per giusti
motivi. Le spese processuali del presente giudizio
di legittimità, liquidate come in dispositivo, in
conformità del D.M. 140/2012, attuativo della
prescrizione contenuta nell’art.9, comma 2 ° , d.l.
1/2012, convertito dalla 1. 271/2012 (Cass.S.U.
17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo della contribuente; dichiara
interamente compensate tra le parti le spese del
giudizio di merito; condanna la parte intimata al
rimborso delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi

n. 388, art. 8.

2.200,00,

a titolo di compensi,

CSENTE DA RErITSTIk AZIONE
Ai SENSI DELn, 1,t 2 7» s ‘ i 9r4
N.131 TAB. ALL
– N, 5
MATERIA TRIB1.1 fAlt.14,
oltre spese

prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 28/03/2013.
Il Pre idente

s.liere est.

IN…A……..\

Il C

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