Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19733 del 25/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19733 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 473-2017 proposto da:
LANGONE PASQUALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dallAvvocato ROBERTO SIBILIA,
PASQUALE PIZZUTI giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
1048

contro

SOIGEA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNA
8, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO LOMBARDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GERARDO MAURIELLO

Data pubblicazione: 25/07/2018

giusta delega in atti;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 623/2016 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 08/07/2016 R.G.N. 159/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato TAGLIALATELA FABIO per delega Avvocato
MAURIELLO GERARDO.

udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO

R.G. n. 473/2017

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2016,
ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda
proposta da Pasquale Langone nei confronti della SOIGEA Srl volta a far

giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla sopravvenuta inidoneità alle
mansioni accertata dal medico competente.
La Corte territoriale, condividendo l’assunto del primo giudice sulla base
dell’istruttoria espletata, ha ritenuto giustificato il licenziamento del Langone in
quanto “non era oggettivamente possibile ricollocarlo in mansioni diverse da
quelle di elettricista (che già da qualche tempo non poteva utilmente espletare,
se non con severe prescrizioni) e/o di operaio comune”.
2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Pasquale Langone con
unico articolato motivo. Ha resistito la società con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il mezzo di gravame si denuncia “violazione degli artt. 116 c.p.c., 2103 e
2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3” nonché “omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.
360 c.p.c. n. 5”.
Si lamenta che la Corte di Appello avrebbe “totalmente obliterato l’obbligo
gravante sull’azienda di provare in concreto l’impossibilità di ricollocare il
lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente espletate; basando il
diverso convincimento su documenti unilaterali, privi, a tal fine, di qualsiasi
valore probatorio”.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto, anche laddove denuncia una pretesa
violazione di legge, nella sostanza tende a contestare l’accertamento di fatto
compiuto dai giudici di merito circa l’insussistenza di una possibile collocazione
alternativa del Langone in mansioni compatibili con il suo stato di salute.

dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato il 25 gennaio 2013 per

R.G. n. 473/2017

Si tratta di

quaestio facti non sindacabile in questa sede di legittimità,

travalicando i confini imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come
rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 ed 8054, tanto più in una
ipotesi, come quella ravvisabile nella specie, di cd. “doppia conforme”.
Invero detto vizio, attenendo alla ricostruzione dei fatti ed alla loro valutazione,

alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n.
187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, è censurabile
in sede di legittimità solo nella ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.
Ma esso non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati
successivamente alla data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l.
n. 83/2012) – come nella specie appello depositato in data 25 marzo 2016 – con
ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di
primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici
di primo e di secondo grado (art. 348 ter ultimo comma c.p.c.). Ossia il vizio di
cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di
pronuncia c.d. “doppia conforme” (v. Cass. n. 23021 del 2014).

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la
soccombenza liquidate come da dispositivo.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, I. n. 228 del
2012, in quanto non risulta documentata l’avvenuta ammissione al patrocinio a
spese dello stato, avendo parte ricorrente depositato solo copia di
documentazione che attesterebbe l’inoltro dell’istanza di ammissione al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Orbene l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato in materia civile (che esonererebbe dal versamento dell’importo a
titolo di contributo unificato: v. Cass. n. 18523 del 2014; Cass. n. 7368 del 2017)
può essere accordata solo nella ricorrenza delle condizioni di reddito previste
dalla legge ed a favore di chi vanti una pretesa “non manifestamente infondata”,
così come stabilito dall’art. 122 d.P.R. 30.5.2002 n. 115. La valutazione della non

rA
2
2

per le sentenze pubblicate, come nella specie, dal trentesimo giorno successivo

R.G. n. 473/2017

manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in
astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine “le enunciazioni
in fatto ed in diritto” di cui l’istante intende avvalersi, e le “prove specifiche” di
cui intende chiedere l’ammissione, salvo comunque verifica dell’Autorità
giudiziaria (cfr. Cass. n. 26661 del 2017), per cui in mancanza di tale ammissione

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500,00, oltre
euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2018

Il Presidente

Il con igliere est.
Dott. F

Dott. Vincenzo Di Cerbo

i io Amendola

Il Funzionario Gi •
Dott.ssa Do

.

non può dichiararsi l’esonero.

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