Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19733 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9487-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 1919/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il consigliere delegato della Corte d’appello di Catania, con provvedimento del 28.2.2019, respinse l’opposizione dell’Avv. P.A. avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attività svolta quale difensore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio;

la corte di merito fondò la sua decisione sull’interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi;

– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. P.A. sulla base di un unico motivo;

il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;

– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza a differenza del compenso dell’ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni; la previsione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell’interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza;

– il motivo è fondato;

– va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448);

– il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;

– tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, art. ,1 comma 738 e, in particolar modo con l’espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni;

– il ricorso va pertanto accolto;

– l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione;

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

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