Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19732 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

VASSALLO Gaetano e PELLINI Giuliana, elettivamente domiciliati in
Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l’avv. Carlo Alessi, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti /4 3Z

contro
r-2
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA
DELLE ENTRATE;
– intimati—

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.
staccata di Caltanissetta, n. 177/28/06, depositata il 26 marzo 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Carlo Alessi per i ricorrenti;

Data pubblicazione: 28/08/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del
Core, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso,
assorbito il secondo.
Ritenuto in fatto
1. Gaetano Vassallo e Giuliana Pellini propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.
staccata di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento

accertamento ad essi notificato per IRPEF ed ILOR del 1995, a titolo di
plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un terreno
edificabile, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. b), ultima parte, del TUIR.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il terreno era stato sì destinato, sin
dall’approvazione, nel 1980, del PRG, a parcheggio pubblico (poi
realizzato), ma il vincolo era scaduto il 31 dicembre 1993 e non era stato
prorogato, con la conseguenza che il terreno medesimo era suscettibile di
utilizzazione edificatoria alla data della vendita effettuata nel 1995.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate
non si sono costituiti.
3. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa
applicazione dell’art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 e
dell’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Premesso che il vincolo di destinazione dell’area in questione a
parcheggio pubblico era, in effetti, scaduto in data 31 dicembre 1993, i
contribuenti osservano che proprio perché, a seguito dello scadere del
vincolo, trova applicazione il citato art. 4, ultimo comma, della legge n. 10
del 1977, il quale prevede un regime di inedificabilità pressoché totale, non
può parlarsi di utilizzazione edificatoria dell’area.
Formulano, in conclusione, il quesito di diritto “se lo scadere di un
vincolo previsto dal P.R.G. con conseguente applicazione dell’art. 4 1. 28
gennaio 1977 n. 10, comporti la suscettibilità edificatoria di cui all’art. 81,
lett. b), ultimo comma – recte, periodo -, DPR 917/1986”.
2. Con il secondo motivo, è denunciata “carente o contraddittoria
ricostruzione e/o ricognizione operata dalla Commissione tributaria
2

dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la legittimità dell’avviso di

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