Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 27/09/2011), n.19732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 59/2009 proposto da:

G.E. (OMISSIS), R.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. SECCHI 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CORIGLIANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCHESE GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FINLEASING LOMBARDA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

Procuratore Dott. M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato

D’URBANO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PELLINI giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2387/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 15/7/2008, depositata il 28/8/2008, R.G.N.

2149/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PAOLO D’URBANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei V motivo,

accoglimento del 3^ e il 4^ motivo, assorbimento altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’aprile del 2004 il tribunale di Milano rigettò l’opposizione proposta da R.E. ed G.E. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti (rispettivamente, nella qualità di debitore principale e di fideiussore) dalla s.p.a.

Finleasing Lombarda, parte concedente di un contratto di leasing avente ad oggetto attrezzature e arredi destinati alla ristorazione.

La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dai due debitori, lo ha rigettato.

La sentenza è stata impugnata da entrambi gli opponenti con ricorso per cassazione sorretto da 5 motivi (erroneamente rubricati come 6 nell’atto di impugnazione dinanzi a questa Corte) e corredato da memoria illustrativa. Resiste con controricorso la Finleasing Lombarda.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con il primo motivo, (articolato in due sub-motivi) si denuncia violazione dell’art. 1526 c.c.; contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ossia la spettanza dei canoni a scadere dopo la risoluzione del contratto e/o la liquidazione di equo compenso per il godimento dei beni – violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375 c.c..

Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se, in tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione anticipate ancorchè imputabile ad inadempimento dell’utilizzatore;

– questi non abbia diritto alla restituzione dei canoni corrisposti ex art. 1526 c.c. (salvo riconoscimento di un equo compenso per l’utilizzo) e sia tenuto a corrispondere i canoni a scadere maggiorati degli interessi convenzionali;

– Dica la Corte di Cassazione se, in tema di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto a condotte (anche positive) nei limiti dell’ordinaria diligenza e dell’apprezzabile sacrificio, finalizzate a non rendere più gravoso l’adempimento da parte del debitore e a non aggravare le conseguenze dannose dell’eventuale inadempimento dello stesso.

Al primo dei quesiti la risposta affermativa si impone.

Dopo aver correttamente inquadrato nell’alveo del leasing traslativo la convenzione negoziale in esame e dopo aver altrettanto correttamente evocato la giurisprudenza di questa corte regolatrice sulla conseguente applicabilità della norma di cui all’art. 1526 c.c., – con altrettanto conseguente declaratoria di nullità della clausola n. 12 del contratto, contenente la previsione dell’obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell’utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti -, il giudice territoriale erroneamente opinerà in sentenza – sulla premessa secondo la quale la mancata restituzione dei beni da parte dell’utilizzatele avrebbe realizzato “una situazione con effetti analoghi a quella di regolare esecuzione del contratto” (f 10 della motivazione) – che l’equo compenso dovuto dall’utilizzatore potesse “essere quantificato nella entità del debito, compresi gli interessi convenzionali (conteggiati, questi ultimi, entro e non oltre il limite di legge)”.

Evidente appare l’error iuris in cui è incorso la corte territoriale, atteso che, alla declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui poc’anzi si è detto, non sarebbe poi potuto conseguire un decisum funzionale nella sostanza a riesumarne gli effetti, onde rendere le conseguenze della dichiarata risoluzione contrattuale del tutto analoghe a quelle previste dalla clausola de qua, in aperto contrasto con quanto lo stesso giudice di appello mostra di ritenere (f. 8 della motivazione) nell’affermare il (corretto e condivisibile) principio di diritto secondo il quale il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (somma dei canoni e residuo valore del bene)… in contrasto con lo specifico dato normativo di cui all’art. 1526 c.c., norma di carattere inderogabile.

Ne consegue che la disciplina applicabile alla fattispecie è proprio quella dettata dalla menzionata norma di cui all’art. 1526, che prevede la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo indennizzo per il godimento da parte dell’utilizzatore in ragione, appunto, dell’utilizzo dei beni, tale remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.

Al secondo quesito, di converso, non può essere fornita alcuna risposta attesane la patente inammissibilità: la questione (negli ultimi tempi, assi complessa e altrettanto dibattuta: da ultimo, funditus, Cons. Stato ad. plen. 23.3.2011, n. 3) della condotta cui è tenuto il creditore, nei limiti dell’ordinaria diligenza e dell’apprezzabile sacrificio, finalizzata a non rendere più gravoso l’adempimento da parte del debitore e a non aggravare le conseguenze dannose dell’eventuale inadempimento dello stesso, difatti, non risulta oggetto di dibattito in sede di giudizio di merito (di essa non v’è traccia nella motivazione della sentenza impugnata) nè i ricorrenti, in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso, indicano, in seno al motivo, in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata ed illegittimamente pretermessa dalla corte territoriale.

Con il quarto motivo (in realtà terzo, essendo omessa, nella numerazione, un motivo recante il n. 3), si denuncia omessa o comunque insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (dispensa dall’obbligo di riconsegna dei beni da parte dell’utilizzatore). Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., viene indicato come controverso il fatto che, secondo il giudice di appello, il concedente non avrebbe dispensato l’utilizzatore R. dall’obbligo di riconsegna delle cose concesse in leasing. Anche tale motivo è fondato, come risulta dal contenuto delle missive di diffida inviate dalla concedente all’utilizzatore e testualmente riportate in seno al motivo in esame in ossequio al principio di autosufficienza (f. 17 del ricorso per cassazione), e va pertanto accolto, con conseguente riesame, da parte del giudice del rinvio, della complessiva vicenda afferente la (non) restituzione dei beni sotto il profilo della corretta individuazione del quantum risarcibile (rectius, indennizzabile). Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1421 c.c..

Il motivo è concluso con la formulazione del seguente quesito di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se la nullità di una clausola solve et repete In un contratto sia rilevabile d’ufficio dal giudice anche in grado di appello.

Al quesito deve fornirsi risposta negativa, dovendosi, per giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice, coordinare i principi dettati in tema di rilevabilità officiosa della nullità negoziale (o infranegoziale) con quelli della domanda e del giudicato (Cass. 16621/08 ex permultis).

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1815 c.c..

Viene formulato il seguente quesito di diritto:

– Dica la Corte di Cassazione se, in caso di pattuizione di interessi in misura ultralegale, il creditore possa domandare e ottenere decreto di ingiunzione al pagamento della somma capitale maggiorata degli interessi ricondotti in misura legale, ovvero se la nullità della clausola comporti la non debenza degli interessi.

Il motivo è inammissibile, non risultando svolta, in sede di appello, alcuna specifica domanda in merito alla pretesa illegittimità degli interessi sì come disciplinati in sede di giudizio di merito, nè i ricorrenti, in violazione del già sopra ricordato principio di autosufficienza, indicano alla corte in quale atto del giudizio la questione sia stata tempestivamente proposta ed illegittimamente trascurata dalla corte territoriale.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo e quarto motivo (il primo limitatamente al primo quesito di diritto con esso formulato).

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata in parte qua, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano in altra composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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