Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 25/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19732 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso 8583-2016 proposto da:
CORINDUS SERVICE S.R.L.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY

28,

presso lo studio

dell’avvocato ELENA VIRGINIA MARIA SANTORO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO
2018

MARTINO TONETTI giusta delega in atti;
– ricorrente –

1046
contro

PAVALOIU ELEONORA MIRELA IOAN, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di

Data pubblicazione: 25/07/2018

Cassazione,

rappresentata

e

difesa

L/

dal vvocato

LEONARDO GIORGIO, MARCELLO GIORGIO giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1023/2015 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIO
AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento parziale del ricorso;
udito l’Avvocato MANCUSO FABRIZIO per delega Avvocato
TONETTI MASSIMO.

di MILANO, depositata il 04/11/2015 R.G.N. 589/2015;

%

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Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 novembre 2015, in riforma
della pronuncia di primo grado, ha annullato il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo intimato a Pavaloiu Eleonora Mirela Joan con lettera del

nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12
mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi
%

previdenziali ed assistenziali.
La Corte territoriale ha premesso in fatto che il licenziamento era stato
determinato da una “riduzione di un appalto di pulizie con la committente St
Microelectric, che, con riferimento alla pulizia degli stabili denominati Fiordaliso
ed Ageco 8, ha ridotto l’appalto di circa 60 ore lavorative settimanali”, per cui “il
datore di lavoro ha licenziato le due lavoratrici addette in quel momento alla
pulizia di quegli immobili”.
Ha poi rilevato che “il fatto che la sede produttiva ove la Corindus eseguiva i
lavori di appalto delle pulizie fosse unica, anche se frazionata tra i vari palazzi
dislocati nell’area circoscritta del complesso aziendale della committente, nonché
la costante rotazione del personale sulle prestazioni lavorative e l’assoluta
fungibilità delle mansioni e quindi del personale addetto all’appalto rendono di
per sé privo di sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile

%

nella persona della Sig.ra Pavaloiu la riduzione dell’appalto di 60 ore settimanali
su 90 lavoratori”.
Ha concluso che nella specie, in ossequio al rispetto della regola di cui all’art.
1175 c.c., avrebbe dovuto applicarsi il criterio dell’anzianità aziendale, che invece
non era stato rispettato, rendendo illegittimo il licenziamento.
In punto di tutela applicabile la Corte milanese ha ritenuto che “la violazione
delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. nella scelta del lavoratore da
licenziare spezza il nesso di causa tra il giustificato motivo addotto e il
licenziamento della Sig.ra Pavaloiu e rende, rispetto al suo licenziamento, il fatto
posto a base del licenziamento non rilevante, vale a dire manifestamente
insussistente”.

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1

14.5.2014 dalla Corindus Service Srl, condannando quest’ultima a reintegrarla

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2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con 2 motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.

Ragioni della decisione

violato o falsamente applicato l’art. 18, commi 4 e 7, I. n. 300 del 1970, per
avere ritenuto manifestamente insussistente il licenziamento, con conseguente
applicabilità della tutela reintegratoria.
Si argomenta che la circostanza che aveva dato luogo al recesso, cioè la
riduzione dell’appalto, era sussistente, sicché non avrebbe dovuto riconoscersi
detta tutela reintegratoria.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1175
c.c. sostenendo che il criterio dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 4 della I.
n. 223 del 1991 non è applicabile ad un licenziamento individuale e che
l’oggettività del licenziamento nella specie è ravvisabile proprio nell’adibizione di
quella lavoratrice al servizio di pulizia nello stabile presso il quale era stato
ridotto l’appalto.

2. Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso, il
quale contesta in radice l’illegittimità del licenziamento ritenuta dalla Corte di
Appello milanese.
Il motivo è infondato.
Per come accertato dalla Corte territoriale la ragione del licenziamento è da
ravvisare nella riduzione di un appalto che ha determinato la soppressione di
posizioni lavorative impiegate in mansioni omogenee e fungibili.
Orbene, nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva e
l’organizzazione del lavoro, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, per la
giurisprudenza di questa Corte, allorquando il giustificato motivo oggettivo si
identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile,
la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro
non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti

2

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia che la Corte di Appello avrebbe

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discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt.
1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e,
quindi, anche il recesso di una di esse (v. Cass. n. 7046 del 2011; Cass. n.
11124 del 2004; Cass. n. 13058 del 2003; Cass. n. 16144 del 2001; Cass. n.
14663 del 2001).
In questa situazione, pertanto, la stessa giurisprudenza si è posta il problema di
individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta
conforme ai dettami di correttezza e buona fede ed ha ritenuto che possa farsi
riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del
1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l’ipotesi in cui l’accordo
sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e,
conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei
carichi di famiglia e dell’anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze
tecnico – produttive e organizzative data la indicata situazione di totale fungibilità
tra i dipendenti). In analoga prospettiva si è puntualizzato che il ricorso a detti
criteri resti giustificato non tanto sul piano dell’analogia quanto piuttosto per
costituire i criteri di scelta previsti dal predetto art. 5 della L. n. 223/91 uno
standard particolarmente idoneo a consentire al datore di lavoro di esercitare il
%

suo, unilaterale, potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e
con quello aziendale (cfr. Cass. n. 6667 del 2002 e giurisprudenza ivi citata in
motivazione).
Pertanto non è in grado di determinare la cassazione della sentenza impugnata
il secondo mezzo di gravame della società che non spiega perché la Corte
milanese avrebbe errato a ritenere violato il consolidato principio di legittimità in
base al quale – a fronte dell’esigenza, derivante da ragioni inerenti all’attività
produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell’azienda nella scelta del lavoratore licenziato, tra più lavoratori occupati in posizione di
piena fungibilità, occorre rispettare le regole di correttezza di cui all’art. 1175
c.c.. Tanto a prescindere da quanto poi ritenuto dalla stessa Corte di merito in
ordine al criterio dell’anzianità che avrebbe dovuto essere applicato in concreto,
perché ciò che rileva è a monte l’illegittimità del licenziamento per aver
individuato la lavoratrice da licenziare sulla base del mero collegamento al

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servizio di pulizia di un edificio senza porsi il problema di dover rispettare gli
obblighi di correttezza e buona fede per il licenziamento di personale con
mansioni fungibili.
Diversa l’ipotesi in esame da quella in cui il licenziamento per motivo oggettivo
non trova giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale

adibito all’espletamento di un servizio per un appalto integralmente venuto
meno, per cui è il nesso causale che necessariamente lega la ragione
organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione
lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del
provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri
selettivi (cfr. Cass. n. 25563 del 2017)

3. Poiché tuttavia l’illegittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo è
stata riscontrata dalla Corte territoriale per la violazione delle regole di
correttezza e buona fede nella individuazione del licenziando tra più lavoratori in
posizione fungibile, merita accoglimento il primo motivo di ricorso con cui si
lamenta che la medesima Corte abbia applicato in tal caso la tutela reintegratoria
e non quella meramente indennitaria.
Non vi è infatti ragione di discostarsi dal principio di diritto già affermato da
questa Corte e qui ribadito secondo cui, in tema di licenziamento individuale per
giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla I. n.
92 del 2012 prevede di regola la corresponsione di un’indennità risarcitoria,
compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità,
riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un
massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione,
nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di
una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona
fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà
luogo alla tutela indennitaria (v. Cass. n. 14021 del 2016; conf. Cass. n. 30323
del 2017 e Cass. n. 1373 del 2018).

4

omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale

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4. Conclusivamente il ricorso, respinto il secondo motivo, va accolto
limitatamente al primo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al
giudice trtZ indicato in dispositivo che dovrà quantificare l’indennità
prevista dal comma 5 dell’art. 18 novellato della L. n. 300 del 1970 e provvedere
altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di
Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2018

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