Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 22/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 22/09/2020), n.19732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8822-2019 proposto da:

A.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO ANGELO GIUA;

– ricorrente –

contro

A.A.L., A.R., P.R.,

D.V., D.A., A.R.M.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 370/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 7.9.2018, rigettò l’appello proposto da A.G.A. nei confronti di A.R.M.B., A.L. e R., P.R. D.V. ed A., avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, che aveva respinto la domanda di usucapione di un locale frantoio.

1.1. La corte di merito ritenne che l’attore avesse avuto la disponibilità ed il godimento del bene per atto del legittimo proprietario, il padre A.A., che gli aveva l’utilizzo gratuito del locale, prima secondo l’originaria destinazione di frantoio e successivamente come bar e garage. Non solo il padre non aveva dismesso il possesso materiale del frantoio fino al 1996, ma aveva curato le pratiche di frazionamento, la ristrutturazione dell’immobile, aveva pagato le tasse e disposto del bene per testamento. La disponibilità del bene era stata quindi acquisita per volontà paterna e non era stata prova di un atto di interversione del possesso, non configurabile dal mero godimento del locale protrattosi per un lungo periodo e dalla percezione del canone locatizio

1.2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.G.A. sulla base di quattro motivi.

1.3.Non hanno svolto attività difensiva A.R.M.B., A.L. e R., P.R., D.V. ed A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; avrebbe errato la corte di merito a ritenere che gli atti di godimento del locale non costituissero estrinsecazione del possesso. In particolare, si contesta che la disponibilità del bene oggetto di usucapione fosse derivata da un atto di concessione del padre, che avrebbe concesso in comodato il bene nell’adempimento degli obblighi di mantenimento. Tale ricostruzione sarebbe irragionevole in considerazione dell’età del ricorrente, che avrebbe beneficiato della disponibilità dei locali per volontà paterna in età matura, quando era già coniugato con prole.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto in via presuntiva che il godimento derivasse dalla mera detenzione nonostante la carenza di prova sulla sussistenza del rapporto obbligatorio laddove la presunzione riguarderebbe il possesso e spetterebbe a chi lo contesta fornire la prova della detenzione e degli atti di tolleranza. Nella specie, la corte di merito non avrebbe considerato che il frantoio era nella disponibilità dell’attore e che in tal senso deponeva la lettera del padre, nella quale riconosceva che il medesimo aveva goduto del bene e riscosso i canoni di locazione. Inoltre, non sarebbero state tenute in adeguata considerazione le dichiarazioni testimoniali di S.M. e la posizione della sorella B., che aveva aderito alla domanda di usucapione.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1144 e 1158 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il concetto di tolleranza riguarderebbe la condiscendenza del proprietario a fronte di limitate e saltuarie ingerenze altrui e sarebbe incompatibile con l’uso prolungato del bene.

4.Con il quarto motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c. e art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si contesta l’interpretazione che la corte di merito avrebbe dato alla scheda testamentaria di A.A., nella quale il de cuius non avrebbe disposto di un bene proprio ma avrebbe riconosciuto la disponibilità esclusiva del bene in capo all’attore; rileva il ricorrente che del locale egli avrebbe disposto cedendolo in locazione sin dal 1996 e che l’esclusivo possesso del bene sarebbe stato confermato anche dal teste S..

5.I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

5.1.Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; di conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ovvero per tolleranza del titolare del (Cass. Civ., Sez. II, 02/12/2013 n. 26984; Cass. Civ. Sez. II, 11/06/2010 n. 1409; Cass. Civ., Sez. II, 04/04/2006 n. 7817).

5.2.La corte distrettuale non ha ritenuto presunta la detenzione sulla base dell’altrui mera tolleranza, ma ha reputato che sussistessero elementi fattuali idonei a dimostrare che la stessa derivasse dalla concessione del locale per atto del legittimo proprietario, il padre A.A., che aveva concesso all’attore di utilizzarlo gratuitamente, prima secondo l’originaria destinazione di frantoio e successivamente come locale commerciale e garage.

5.3. La corte territoriale ha tratto il convincimento che la disponibilità del bene da parte dell’ A. non integrasse il possesso non solo per lo stretto rapporto familiare con il padre, proprietario del locale, che aveva continuato ad utilizzare il locale fino al 1996, a conferma anche della disponibilità materiale del bene. Inoltre, il proprietario aveva estrinsecato lo ius possessionis curando le pratiche di frazionamento, la ristrutturazione del locale, pagando le tasse e disposto del bene per testamento. Ulteriore elemento fattuale è stato ravvisato dalla corte di merito nel contenuto di una lettera indirizzata dal genitore al ricorrente, in cui, lamentandosi della sua ingratitudine, faceva presente che gli aveva concesso l’utilizzo del frantoio a titolo gratuito.

5.4.Nell’ambito delle risultanze istruttorie, apprezzate dal giudice di merito, è stato ritenuto inattendibile il teste S. e non rilevante la posizione difensiva della sorella dell’attore, R.B., che aveva aderito alla domanda di usucapione.

5.5.Detti elementi sono stati contestati dal ricorrente attraverso la censura del vizio di violazione di legge, che, per giurisprudenza costante può ravvisarsi nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Nel caso di specie, invece, l’erronea ricognizione della fattispecie è avvenuta a mezzo delle risultanze di causa e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

5.6.Tutti i motivi di ricorso che investono la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie così come operata dal giudice di appello, insindacabile in sede di legittimità.

5.7.A tal riguardo occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa, al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che rimette al giudice di merito la valutazione delle prove (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

5.8. Poichè la relazione con il bene era conseguita ad un atto volontario del proprietario-possessore, la detenzione poteva mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, da cui potesse desumersi che il detentore aveva esercitato il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed aveva iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. (da ultimo Cassazione civile Sez. II, 25/10/2019, n. 27411).

5.9. La corte di merito ha correttamente ritenuto che la mera disponibilità del locale e la percezione dei canoni di affitto non costituisse atto di interversione del possesso perchè non rende esplicita al proprietario – possessore l’intenzione di possedere nomine proprio ma è anch’essa riconducibile ai rapporti familiari; la percezione del canone di locazione costituisce atto esterno nei confronti dei terzi ma non realizza lo scopo di manifestare l’intenzione di esercitare il possesso esclusivo, perchè non è univocamente rivolta contro il possessore, e cioè contro colui per cui conto la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all’avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno, convertendo così in possesso la detenzione precedentemente esercitata (Cassazione civile sez. II, 21/02/2017, n. 4417).

5.10.Per tali ragioni, la lunga durata della disponibilità del bene è stata ricondotta dalla Corte d’appello ad una situazione di tolleranza, collegata ad un rapporto di familiarità, giacchè lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (Cassazione civile sez. II, 29/05/2015, n. 11277).

5.11.La memoria illustrativa non introduce alcun elemento di rilievo ma si limita a ribadire le ragioni del ricorso.

6.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6.1.Non deve provvedersi sulle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva..

6.2.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020

 

 

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