Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 08/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.08/08/2017),  n. 19732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4470/2016 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO DI PALMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEDERICO VALORI;

contro

AVV. M.S. quale amministratore di sostegno di

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DAVIDE PIPERNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO CEROLINI;

e contro

B.L., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 227/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 6.2.2015, la quale, in riforma della decisione di primo grado, dopo avere escluso la decadenza dall’azione, ha accertato che B.N. non è figlia di B.L.;

– che la parte intimata B.L. ha depositato il controricorso;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo, il quale censura la violazione dell’art. 244 c.c., comma 2, è manifestamente infondato, in quanto esso si fonda sull’assunto, giuridicamente illogico e scarsamente perspicuo, secondo cui la corte territoriale avrebbe errato nel fissare il dies a quo del termine annuale di decadenza per l’azione di disconoscimento della paternità promossa con atto di citazione notificato il 23 aprile 2008 – individuato dalla sentenza “non prima del maggio del 2007”, quando il padre, durante una visita della figlia presso il suo domicilio ed alla presenza di altre persone, “venne a conoscenza del fatto che B.N. poteva non essere sua figlia, e quindi necessariamente frutto di una relazione adulterina della moglie” – in quanto, nell’assunto della ricorrente, l’art. 244 c.c., esige a tal fine la prova non del mero dubbio dell’adulterio, ma della sua certezza, la quale non sarebbe inoltre insita nell’acquisita conoscenza del probabile difetto di paternità;

– che, al fine di sostenere tale singolare tesi, la ricorrente richiama il condivisibile principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la scoperta dell’adulterio, commesso all’epoca del concepimento, va intesa come acquisizione certa della conoscenza, e non come mero sospetto, di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio: quindi, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione è correlato alla scoperta in maniera certa dell’adulterio (Cass. 26 giugno 2014, n. 14556);

– che tuttavia, la ricordata regola secondo cui, nel giudizio di disconoscimento di paternità, grava sull’attore l’onere provare il dies a quo dell’azione, ossia il momento in cui egli sia venuto a conoscenza dell’adulterio (quale fatto idoneo a generare la prole) da parte della moglie, non conduce affatto alla conseguenza della tardività dell’azione di disconoscimento che venga proposta entro un anno non dalla certezza, ma dall’acquisito mero sospetto di quell’adulterio (e della connessa mancanza di paternità), come il più contiene il meno;

– che, invero, ove il termine decorra, secondo l’assunto della ricorrente, dalla conoscenza certa della relazione adulterina da datare alcuni anni dopo, ancor più l’azione ex art. 244 c.c., sarebbe tempestiva;

– che il secondo motivo, il quale deduce la violazione degli artt. 2727 e 2697, è manifestamente inammissibile, in quanto, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, mira a riproporre il giudizio di fatto, interamente riservato al giudice del merito, sulla esistenza di prove circa il momento in cui il padre apprese dalla figlia stessa che ella era legata ai due fratelli solo per via di madre;

– che il terzo ed il quarto motivo censurano l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fatti che la ricorrente individua, da un lato, nella documentazione medica attestante la pretesa incapacità di intendere e volere dell’anziano padre, e, dall’altro lato, nella quietanza dell’8 settembre 2010, la quale proverebbe che solo a tale data ebbe inizio la lite patrimoniale tra i fratelli, dopo la vendita di un importante immobile in comproprietà, cui avrebbe fatto seguito l’affermazione della odierna ricorrente di non essere figlia del B.;

– che entrambi i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto non inquadrabili nella fattispecie invocata, perchè non vertono su fatto storico;

– che, invero, come hanno chiarito le Sezioni unite, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), mentre l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053);

– che, inoltre, nella specie la sentenza impugnata dà ampio conto delle prove e degli elementi (interrogatorio formale, relazione del consulente tecnico d’ufficio) su cui ha fondato il proprio convincimento circa la piena capacità di intendere e volere del controricorrente, affetto solo da acciacchi fisici dovuti all’età, che ne hanno procurato la nomina dell’amministratore di sostegno;

– che la sentenza impugnata ricostruisce attentamente le circostanze concrete, in cui il padre apprese dalla stessa figlia che questa non era tale, durante una visita presso l’abitazione del primo nel maggio 2007, concludendo che se il contrasto fra i fratelli (da cui ebbe origine la spiegazione fornita dalla stessa N. di non essere figli dello stesso padre) nacque davvero, secondo la tesi della odierna ricorrente, in un momento successivo al maggio 2007, ciò – al più – non farebbe che spostare ulteriormente in avanti nel tempo il momento in cui il B. apprese da B.N. della mancanza di paternità; in tal modo, la corte territoriale ha assolto in pieno al proprio compito di accertare i fatti sulla base delle prove in atti, senza che sia denunziabile ai sensi del n. 5 cit. la mancata menzione della suddetta quietanza; dunque, si palesa ulteriore inammissibilità del quarto motivo, posto che la datazione successiva della data della scoperta dell’adulterio varrebbe ancor più a rendere tempestiva l’azione di disconoscimento (cfr. sub motivo 1);

– che occorre provvedere sulle spese di lite del giudizio di legittimità;

– che si tratta di procedimento esente dal contributo, onde non si provvede alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (art. 10 del citato decreto).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA