Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19732 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 03/10/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20018/2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MARESCIALLO PILSUDSKI 92, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PUGLIESE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANACLERIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.C., ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1247/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO del

02/04/2015, depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1.- Il Gestore dei Servizi Energetici spa (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale spa), ha proposto ricorso per cassazione contro P.C. e l’Enel Distribuzione spa avverso la sentenza del 5.6.14, n. 1247 ed in causa n. 900391/08 r.g., con la quale il tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da essa ricorrente proposto contro la sentenza n. 815 del 2007 del giudice di pace di Chiaravalle Centrale, con la quale quel giudice, investito dalla P. di una domanda di risarcimento dei danni sofferti a causa del noto black out intervenuto nella distribuzione dell’energia elettrica fra il (OMISSIS), aveva rigettato la domanda di risarcimento danni dell’attore nei riguardi dell’Enel Distribuzione e l’aveva accolta nei confronti della qui ricorrente.

2.- Per quel che qui ancora rileva, il tribunale di Catanzaro ha dichiarato la tardività dell’appello, in quanto ha ritenuto che esso fosse stato proposto tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza di primo grado impugnata, h quale era stata effettuata presso la cancelleria del giudice di pace che la aveva emessa, in applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, per avere nel giudizio di primo grado i difensori della odierna ricorrente eletto domicilio in Catanzaro e non nel Comune sede del giudice di pace.

Il tribunale, nel formulare tale valutazione, ha considerato che altra notificazione della sentenza di primo grado – eseguita presso quel domicilio e perfezionatasi per il notificante prima di quella avvenuta presso la cancelleria e per la destinataria invece dopo il momento di perfezionamento della stessa – fosse stata nulla e, dunque inidonea a far decorrere il termine breve dell’appello sì da potersi considerare tempestivo l’appello con riferimento ad essa.

3.- Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1.- Il Collegio rileva che è stato depositato dalla ricorrente un atto qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso”, sottoscritto dal difensore della ricorrente; a tale atto è allegata una procura speciale notarile a lui rilasciata in data 4 dicembre 2015 ed un atto qualificato come di transazione.

Nell’atto depositato il difensore della ricorrente dichiara di agire in forza della detta procura notarile, alla quale sono allegati quattro elenchi (indicati come A, B, C e D), rispettivamente relativi a ricorsi decisi da questa Corte, a ricorsi discussi e da rinotificare, a ricorsi da discutere (fra i quali vi è quello in esame) ed il quarto ancora di ricorsi da rinotificare.

Nell’atto si enuncia che tra le parti, rappresentate dai loro procuratori, dopo la proposizione del ricorso “è stata sottoscritta transazione (All. 2) contenente rinunzia di parte attrice all’azione proposta nei confronti di GSE (cfr. Allegato 2, punto 1 a pag. 4)”. Si dice, quindi, “che la rinunzia è stata accettata da GSE” e “che si è verificata, pertanto, la cessazione della materia del contendere ed il venir meno da parte di GSE dell’interesse al ricorso”.

Sulla base di tali premesse si chiede a questa Corte di “dichiarare la improcedibilità del ricorso medesimo”.

Va considerato che nella procura notarile di cui s’è detto al punto 4) è previsto che al difensore della ricorrente Avv. Francesco Anaclerio viene espressamente conferito il potere di “depositare l’atto di rinuncia ai ricorsi per Cassazione, presentati da GSE avverso le sentenze di appello emesse dal Tribunale di Catanzaro, di cui all’elenco C, in relazione ai quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione”.

Il Collegio, sulla base di tali emergenze, ancorchè l’atto depositato sia stato qualificato come “istanza per la dichiarazione di sopravenuta improcedibilità del ricorso” ed ancorchè nella sua pare espositiva per un verso si evochi il concetto di rinuncia della controparte all’azione accettata da GSE e, quindi, si prospetti la cessazione della materia del contendere, ritiene che l’atto debba intendersi – non esistendo formalmente fra le formule decisorie da adottarsi dalla Corte di Cassazione quella della “sopravvenuta improcedibilità del ricorso” e non essendo stata sollecitata, d’altro canto, una dichiarazione di inammissibilità (formula decisoria prevista) sebbene per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della dedotta cessazione della materia del contendere – come dichiarazione di rinuncia al ricorso, che deve reputarsi ritualmente sottoscritta dal difensore della ricorrente ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in forza dell’espresso mandato in tal senso emergente dalla procura speciale notarile in base alla quale il difensore ha dichiarato di produrre l’atto.

2.- Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del processo di cassazioni (fermo restando che la vicenda naturalmente resterà regolata dall’atto transattivo).

3.- Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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